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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 23877/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IB.

SORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 18 febbraio2026 in parziale accoglimento del reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. pen., riconosceva 45 giorni di liberazione anticipata con riferimento alsemestre 25 gennaio 2019 - 25 luglio 2019 e lo respingeva quanto agli ulteriorisemestri, confermando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la valutazione operata dal Tribunale, che haritenuto che il reato commesso nel dicembre 2010 abbia proiettato un’ombranegativa su tutti i semestri precedenti.Iazzetta aveva avuto una condotta intramuraria collaborativa e priva dirilievi; il ricorrente contesta anche la mancata concessione del beneficio per isemestri 25 luglio 2019 - 25 gennaio 2020 e 25 luglio 2022 - 25 gennaio 2023.Anche tale decisione è censurata dal ricorrente in ragione del fatto che lavalutazione negativa si fonda unicamente sulla circostanza che in tali periodi ildetenuto ha subito delle sanzioni disciplinari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente si limita a riproporre con il ricorso le medesime argomentazionicritiche che aveva rappresentato in sede di reclamo e che il Tribunale havagliato, ritenendole infondate.La motivazione di tale decisione è ampia, non contraddittoria; il reato per cuiha riportato condanna è il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. contestato comecommesso dall’agosto 1991 fino al dicembre 2010 e dunque è evidente laragione per cui, con riguardo ai semestri ricompresi nel lasso di tempo in cui ildetenuto è stato riconosciuto appartenere ad una consorteria criminale,nonostante la detenzione, non sia stato riconosciuto il beneficio, poiché lacondotta intramuraria regolare non può essere considerata espressione di unareale adesione al progetto rieducativo, se nel frattempo si mantiene l’affiliazioneIn tema di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato ad unsodalizio di tipo mafioso - incompatibile con una reale adesione al trattamentorieducativo e quindi ostativa alla concessione del beneficio - presupponel'autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualitàed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata,non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l'atteggiamentomeramente psichico di chi "si senta mafioso" anche in detenzione, né esserdedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell'interessato. (Sez. 1, n.12841 del 31/01/2017, Melodia, Rv. 269506 - 01) : nel caso in esamel’accertamento è costituito dalla sentenza di condanna definitiva che dunqueesime il Tribunale ad operare una autonoma valutazione, dovendosi basare sullacertezza determinata dalla condanna intervenuta.Analogamente, quanto ai semestri cui si riferiscono le infrazioni disciplinari,il Tribunale ha fornito spiegazione e ampia e motivata delle ragioni per cui haritenuto che tali condotte fosse significative della mancata partecipazioneall’opera di rieducazione e con le medesime il ricorrente non si è confrontato,proponendo motivi di doglianza del tutto aspecifici.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 18 febbraio2026 in parziale accoglimento del reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. pen., riconosceva 45 giorni di liberazione anticipata con riferimento alsemestre 25 gennaio 2019 - 25 luglio 2019 e lo respingeva quanto agli ulteriorisemestri, confermando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la valutazione operata dal Tribunale, che haritenuto che il reato commesso nel dicembre 2010 abbia proiettato un’ombranegativa su tutti i semestri precedenti.Iazzetta aveva avuto una condotta intramuraria collaborativa e priva dirilievi; il ricorrente contesta anche la mancata concessione del beneficio per isemestri 25 luglio 2019 - 25 gennaio 2020 e 25 luglio 2022 - 25 gennaio 2023.Anche tale decisione è censurata dal ricorrente in ragione del fatto che lavalutazione negativa si fonda unicamente sulla circostanza che in tali periodi ildetenuto ha subito delle sanzioni disciplinari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente si limita a riproporre con il ricorso le medesime argomentazionicritiche che aveva rappresentato in sede di reclamo e che il Tribunale havagliato, ritenendole infondate.La motivazione di tale decisione è ampia, non contraddittoria; il reato per cuiha riportato condanna è il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. contestato comecommesso dall’agosto 1991 fino al dicembre 2010 e dunque è evidente laragione per cui, con riguardo ai semestri ricompresi nel lasso di tempo in cui ildetenuto è stato riconosciuto appartenere ad una consorteria criminale,nonostante la detenzione, non sia stato riconosciuto il beneficio, poiché lacondotta intramuraria regolare non può essere considerata espressione di unareale adesione al progetto rieducativo, se nel frattempo si mantiene l’affiliazioneIn tema di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato ad unsodalizio di tipo mafioso - incompatibile con una reale adesione al trattamentorieducativo e quindi ostativa alla concessione del beneficio - presupponel'autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualitàed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata,non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l'atteggiamentomeramente psichico di chi "si senta mafioso" anche in detenzione, né esserdedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell'interessato. (Sez. 1, n.12841 del 31/01/2017, Melodia, Rv. 269506 - 01) : nel caso in esamel’accertamento è costituito dalla sentenza di condanna definitiva che dunqueesime il Tribunale ad operare una autonoma valutazione, dovendosi basare sullacertezza determinata dalla condanna intervenuta.Analogamente, quanto ai semestri cui si riferiscono le infrazioni disciplinari,il Tribunale ha fornito spiegazione e ampia e motivata delle ragioni per cui haritenuto che tali condotte fosse significative della mancata partecipazioneall’opera di rieducazione e con le medesime il ricorrente non si è confrontato,proponendo motivi di doglianza del tutto aspecifici.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]