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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26441/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08;1967 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio ai soli fini della valutazione delle circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] srl", società dichiarata fallita il 29 luglio 2014.

Le condotte ascritte all'imputato consistono nella sottrazione della somma complessiva di 238.020,00 euro, derivante dall'incasso di assegni circolari emessi a favore della società (per la gran parte a titolo di indennizzo per l'incendio che aveva colpito i locali della azienda il 12 luglio 2009 e per la residua parte da proventi dell'attività di impresa conseguiti in epoca successiva).

Sin dal primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta.

Sostiene il ricorrente che: - a seguito dell'incendio occorso il 12 luglio 2009 la società aveva cessato di operare; - che il fallimento è stato dichiarato solo il 29 luglio 2014 su istanza della [OSCURATO:SOCIETA], che vantava un credito di 39.932,56; - che non vi erano altri creditori ammessi al passivo; - che gli assegni circolari in contestazione erano stati emessi e incassati ben cinque anni prima della dichiarazione di fallimento; - che, alla luce di un simile iato temporale e in assenza di indici di fraudolenza, la condotta non poteva dirsi intenzionale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dei "più fatti" di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità.

2.3. Con il terzo lamenta analogo vizio in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati; inoltre va rilevata di ufficio la illegalità delle pene accessorie fallimentari.

2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

Come rileva la Corte di appello, l'amministratore della società, tra il 2009 e il 2010, ha incassato titoli di credito per l'importo complessivo 238.020,00 euro, somma di cui si ignora la destinazione.L'imputato ha sostenuto di aver investito quelle somme per soddisfare i creditori, il giudice di secondo grado osservai, però, che non è stato offerto alcun principio di prova al riguardo.

Su questo tema, centrale, il ricorrente evita di misurarsi, incorrendo nel vizio di genericità.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. In sede di appello il difensore aveva espresso motivato dissenso circa la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti del danno di rilevante gravità (alla luce della entità del danno cagionato) e dei "più fatti di bancarotta" (in conseguenza della assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale in origine contestata).

3.2. Su tale motivo di gravame la Corte di appello si limita a fornire la seguente risposta: anche se vi è stata assoluzione dalla bancarotta semplice molteplici sono stati i fatti di distrazione e consistente è l'importo.

Si tratta di una clausola di stile, che non dà adeguato conto delle ragioni della decisione; vengono indicati due elementi, che però, nella genericità dell'espressione, non assumono portata dirimente ("molteplicità" dei fatti distrattivi e "consistenza" dell'importo)

3.2.1. Invero la c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall. (che si comporta come una circostanza aggravante) è applicabile anche nel caso di reiterazione di fatti dello stesso tipo e cioè riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta (ad es. più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale) purché si tratti di distinte condotte criminose, cioè di comportamenti non inseriti nella medesima sequenza temporale e autonomamente enucleabili della loro completezza.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01).

3.2.2. Ai sensi dell'art. 219, comma primo, legge fall. il danno patrimoniale deve connotarsi in termini "di rilevante gravità"; detta circostanza aggravante si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01).4.

Il terzo motivo, inerente alla sospensione condizionale della pena, è assorbito.

5. Infine il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall., applicate nella misura fissa di anni dieci.

5.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 'mpresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esen:itare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

5.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez.

U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione).

6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle circostanze aggravanti e al trattamento sanzionatorio (comprensivo delle pene accessorie) con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

Il ricorso va rigettato nel resto.

Nel valutare la ricorrenza o meno delle circostanze aggravanti il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra ric:ordati; mentre nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, il medesimo giudice dovrà fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 289:10 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08;1967 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio ai soli fini della valutazione delle circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] srl", società dichiarata fallita il 29 luglio 2014. Le condotte ascritte all'imputato consistono nella sottrazione della somma complessiva di 238.020,00 euro, derivante dall'incasso di assegni circolari emessi a favore della società (per la gran parte a titolo di indennizzo per l'incendio che aveva colpito i locali della azienda il 12 luglio 2009 e per la residua parte da proventi dell'attività di impresa conseguiti in epoca successiva). Sin dal primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta. Sostiene il ricorrente che: - a seguito dell'incendio occorso il 12 luglio 2009 la società aveva cessato di operare; - che il fallimento è stato dichiarato solo il 29 luglio 2014 su istanza della [OSCURATO:SOCIETA], che vantava un credito di 39.932,56; - che non vi erano altri creditori ammessi al passivo; - che gli assegni circolari in contestazione erano stati emessi e incassati ben cinque anni prima della dichiarazione di fallimento; - che, alla luce di un simile iato temporale e in assenza di indici di fraudolenza, la condotta non poteva dirsi intenzionale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dei "più fatti" di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.3. Con il terzo lamenta analogo vizio in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati; inoltre va rilevata di ufficio la illegalità delle pene accessorie fallimentari. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Come rileva la Corte di appello, l'amministratore della società, tra il 2009 e il 2010, ha incassato titoli di credito per l'importo complessivo 238.020,00 euro, somma di cui si ignora la destinazione.L'imputato ha sostenuto di aver investito quelle somme per soddisfare i creditori, il giudice di secondo grado osservai, però, che non è stato offerto alcun principio di prova al riguardo. Su questo tema, centrale, il ricorrente evita di misurarsi, incorrendo nel vizio di genericità. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. In sede di appello il difensore aveva espresso motivato dissenso circa la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti del danno di rilevante gravità (alla luce della entità del danno cagionato) e dei "più fatti di bancarotta" (in conseguenza della assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale in origine contestata). 3.2. Su tale motivo di gravame la Corte di appello si limita a fornire la seguente risposta: anche se vi è stata assoluzione dalla bancarotta semplice molteplici sono stati i fatti di distrazione e consistente è l'importo. Si tratta di una clausola di stile, che non dà adeguato conto delle ragioni della decisione; vengono indicati due elementi, che però, nella genericità dell'espressione, non assumono portata dirimente ("molteplicità" dei fatti distrattivi e "consistenza" dell'importo) 3.2.1. Invero la c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall. (che si comporta come una circostanza aggravante) è applicabile anche nel caso di reiterazione di fatti dello stesso tipo e cioè riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta (ad es. più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale) purché si tratti di distinte condotte criminose, cioè di comportamenti non inseriti nella medesima sequenza temporale e autonomamente enucleabili della loro completezza. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01). 3.2.2. Ai sensi dell'art. 219, comma primo, legge fall. il danno patrimoniale deve connotarsi in termini "di rilevante gravità"; detta circostanza aggravante si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01).4. Il terzo motivo, inerente alla sospensione condizionale della pena, è assorbito. 5. Infine il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall., applicate nella misura fissa di anni dieci. 5.1. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 'mpresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esen:itare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 5.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle circostanze aggravanti e al trattamento sanzionatorio (comprensivo delle pene accessorie) con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso va rigettato nel resto. Nel valutare la ricorrenza o meno delle circostanze aggravanti il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra ric:ordati; mentre nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, il medesimo giudice dovrà fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 289:10 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo es
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