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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2023

Cassazione n. 36815/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 gennaio 2023, resa con motivazione contestuale a seguito di trattazione scritta (sentenza che è stata notificata in data 13 gennaio 2023; il ricorso è stato depositato il 28 gennaio 2023), la Corte di appello di Napoli ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Avellino per il delitto di furto aggravato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione per non avere la Corte dato risposta alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotte o modificate dal d.

Igs. 150/2022: precisamente semidetenzione o lavoro di pubblica utilità.

La richiesta era stata formulata nelle conclusioni scritte rassegnate in vista dell'udienza del 10 gennaio 2023.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è ammissibile e la doglianza del ricorrente è fondata.

Risulta infatti che il processo di appello fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, tra l'altro, ha modificato le condizioni per l'accesso alle pene sostitutive previste dall'art. 53 legge n. 689/1981.

Il d.

Igs. n. 150 del 2022 ha visto infatti la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che all'art. 6 ha introdotto, nel corpo del d.

Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore del nuovo testo normativo è stata differita al 30 dicembre 2022.

In ogni caso, anche alla luce della normativa previgente era possibile, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, sostituire una pena detentiva della misura di quella inflitta al ricorrente (un anno e sei mesi di reclusione) con una sanzione sostitutiva, ed in particolare con la semidetenzione.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa sopra ricordata, è oggi possibile anche (per pene fino a tre anni) la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.

5. La mancata risposta della Corte di appello alla richiesta formulata nelle conclusioni scritte, nei termini sopra esposti, e la conseguente ammissibilità del ricorso, comporta tuttavia l'annullamento senza rinvio.

Infatti, occorre prendere atto che, come pure era stato dedotto nell'atto di appello, il reato è procedibile a querela e la condizione di procedibilità manca, essendo stata depositata solo una «denuncia orale» (fogli 24-25 del fascicolo) non contenente la richiesta di punizione del colpevole.

La Corte di appello ha respinto la doglianza ritenendo che fosse contestata la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede.

Anche se ciò fosse vero, occorre prendere atto che, in virtù della previsione dell'art. 2, comma 1 lett. i), d.

Igs. 150/2022, sono oggi procedibili a querela anche i furti aggravati dall'esposizione del bene alla pubblica fede.

In ogni caso, come emerge dal capo d'imputazione correttamente riportato nell'intestazione della sentenza di appello (conforme a quello contenuto nel decreto di citazione a giudizio), l'aggravante contestata era quella della destrezza.

Le conclusioni sono le medesime, nel senso che il reato era procedibile d'ufficio alla data del giudizio di primo grado (e della presentazione dell'atto di appello) ma, alla data della celebrazione del giudizio di secondo grado, il regime di procedibilità era già mutato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2023, resa con motivazione contestuale a seguito di trattazione scritta (sentenza che è stata notificata in data 13 gennaio 2023; il ricorso è stato depositato il 28 gennaio 2023), la Corte di appello di Napoli ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti dal Tribunale di Avellino per il delitto di furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione per non avere la Corte dato risposta alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotte o modificate dal d. Igs. 150/2022: precisamente semidetenzione o lavoro di pubblica utilità. La richiesta era stata formulata nelle conclusioni scritte rassegnate in vista dell'udienza del 10 gennaio 2023. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è ammissibile e la doglianza del ricorrente è fondata. Risulta infatti che il processo di appello fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, tra l'altro, ha modificato le condizioni per l'accesso alle pene sostitutive previste dall'art. 53 legge n. 689/1981. Il d. Igs. n. 150 del 2022 ha visto infatti la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che all'art. 6 ha introdotto, nel corpo del d. Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore del nuovo testo normativo è stata differita al 30 dicembre 2022. In ogni caso, anche alla luce della normativa previgente era possibile, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, sostituire una pena detentiva della misura di quella inflitta al ricorrente (un anno e sei mesi di reclusione) con una sanzione sostitutiva, ed in particolare con la semidetenzione. Alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa sopra ricordata, è oggi possibile anche (per pene fino a tre anni) la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. 5. La mancata risposta della Corte di appello alla richiesta formulata nelle conclusioni scritte, nei termini sopra esposti, e la conseguente ammissibilità del ricorso, comporta tuttavia l'annullamento senza rinvio. Infatti, occorre prendere atto che, come pure era stato dedotto nell'atto di appello, il reato è procedibile a querela e la condizione di procedibilità manca, essendo stata depositata solo una «denuncia orale» (fogli 24-25 del fascicolo) non contenente la richiesta di punizione del colpevole. La Corte di appello ha respinto la doglianza ritenendo che fosse contestata la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede. Anche se ciò fosse vero, occorre prendere atto che, in virtù della previsione dell'art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 150/2022, sono oggi procedibili a querela anche i furti aggravati dall'esposizione del bene alla pubblica fede. In ogni caso, come emerge dal capo d'imputazione correttamente riportato nell'intestazione della sentenza di appello (conforme a quello contenuto nel decreto di citazione a giudizio), l'aggravante contestata era quella della destrezza. Le conclusioni sono le medesime, nel senso che il reato era procedibile d'ufficio alla data del giudizio di primo grado (e della presentazione dell'atto di appello) ma, alla data della celebrazione del giudizio di secondo grado, il regime di procedibilità era già mutato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguit
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