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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02288/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus ledendo uditVil difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza resa in data 7/9/2021, ha confermato la pronuncia di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di diversa qualità (cocaina, eroina e hashish) e del reato di lesioni personali commesse con l'uso di un coltello in danno di [OSCURATO:PERSONA] i Eddine.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90; II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati riguardanti le violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e quello di lesioni personali.

III) Difetto di motivazione con riferimento al reato di lesioni.

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa, con apposita memoria, nel riportarsi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento.

3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

E noto che la lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, secondo l'orientamento tradizionale espresso dalla Corte di legittimità, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta.

La Corte d'appello, attingendo a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (ripetitività delle cessioni, carattere organizzato dell'attività illecita) che sono indicativi della capacità di una diffusione sul mercato di stupefacenti che non può dirsi caratterizzata da minima offensività.

Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che spetta al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

3. In ordine al secondo motivo di ricorso occorre rilevare come la Corte di appello abbia fornito una motivazione del tutto adeguata, così esprimendosi: -non è dato ravvisare alcuna unitarietà nella programmazione dell'attività di spaccio e di quella lesiva, non essendovi elementi per riformare la sentenza sul punto, atteso che, in mancanza di alcuna allegazione probatoria di segno contrario, l'aggressione appare frutto di una decisione estemporanea e non inserita nel programma criminale di compravendita di droga".

Le critiche difensive sul punto sono versate in fatto e sollecitano una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

4. Del tutto generiche risultano le doglianze che riguardano la motivazione espressa dai giudici in ordine al reato di lesioni personali: deve considerarsi come l'apparato motivazionale della sentenza impugnata si saldi con quella di primo grado, la quale si è ampiamente soffermata sul reato di lesioni, così riqualificata l'iniziale contestazione riguardante la fattispecie del tentato omicidio.

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 24 novembre 2022 )[OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensorej -E-711;1.--, s I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus ledendo uditVil difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza resa in data 7/9/2021, ha confermato la pronuncia di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di diversa qualità (cocaina, eroina e hashish) e del reato di lesioni personali commesse con l'uso di un coltello in danno di [OSCURATO:PERSONA] i Eddine. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, dpr 309/90; II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati riguardanti le violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e quello di lesioni personali. III) Difetto di motivazione con riferimento al reato di lesioni. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa, con apposita memoria, nel riportarsi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. 3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E noto che la lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, secondo l'orientamento tradizionale espresso dalla Corte di legittimità, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta. La Corte d'appello, attingendo a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (ripetitività delle cessioni, carattere organizzato dell'attività illecita) che sono indicativi della capacità di una diffusione sul mercato di stupefacenti che non può dirsi caratterizzata da minima offensività. Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che spetta al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. 3. In ordine al secondo motivo di ricorso occorre rilevare come la Corte di appello abbia fornito una motivazione del tutto adeguata, così esprimendosi: -non è dato ravvisare alcuna unitarietà nella programmazione dell'attività di spaccio e di quella lesiva, non essendovi elementi per riformare la sentenza sul punto, atteso che, in mancanza di alcuna allegazione probatoria di segno contrario, l'aggressione appare frutto di una decisione estemporanea e non inserita nel programma criminale di compravendita di droga". Le critiche difensive sul punto sono versate in fatto e sollecitano una diversa valutazione delle risultanze probatorie. 4. Del tutto generiche risultano le doglianze che riguardano la motivazione espressa dai giudici in ordine al reato di lesioni personali: deve considerarsi come l'apparato motivazionale della sentenza impugnata si saldi con quella di primo grado, la quale si è ampiamente soffermata sul reato di lesioni, così riqualificata l'iniziale contestazione riguardante la fattispecie del tentato omicidio. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 24 novembre 2022 )[OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensorej -E-711;1.--, s I