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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15576/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato (all'esito di rito abbreviato) per i reati di sequestro di persona, lesioni personali e minaccia grave ai danni di una donna, che svolgeva attività di prostituzione in strada ed era stata costretta dall'imputato a vagare con lui in auto, era stata legata e colpita con uno spray urticante, nonché trascinata in terra nel tentativo di farla salire nel bagagliaio del veicolo, prima che la vittima riuscisse a fuggire.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'elemento di prova decisivo costituito dagli esiti dei tabulati telefonici, che conforterebbero la sua tesi difensiva, volta a sostenere la non veridicità delle dichiarazioni della persona offesa e la sua permanenza in casa del ricorrente, è generico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata„ in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla condotta dell'imputato ed alla sussistenza dei reati).

Il motivo è anche, nel suo nucleo essenziale, costituito da mere doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità, tanto più in presenza di una motivazione ben argomentata sulle molteplici prove (oltre alla testimonianza della vittima, quella di una persona che l'ha soccorsa e degli agenti di polizia giudiziaria che hanno riscontrato, anche attraverso l'analisi dei tabulati telefonici, il percorso dell'imputato, ritrovato l'auto utilizzata e acquisito filmati di telecamere utili), che, conforme a quella ampia di primo grado, crea un solido terreno per l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i gravi reati a lui ascritti.

Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato (all'esito di rito abbreviato) per i reati di sequestro di persona, lesioni personali e minaccia grave ai danni di una donna, che svolgeva attività di prostituzione in strada ed era stata costretta dall'imputato a vagare con lui in auto, era stata legata e colpita con uno spray urticante, nonché trascinata in terra nel tentativo di farla salire nel bagagliaio del veicolo, prima che la vittima riuscisse a fuggire. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'elemento di prova decisivo costituito dagli esiti dei tabulati telefonici, che conforterebbero la sua tesi difensiva, volta a sostenere la non veridicità delle dichiarazioni della persona offesa e la sua permanenza in casa del ricorrente, è generico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata„ in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla condotta dell'imputato ed alla sussistenza dei reati). Il motivo è anche, nel suo nucleo essenziale, costituito da mere doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità, tanto più in presenza di una motivazione ben argomentata sulle molteplici prove (oltre alla testimonianza della vittima, quella di una persona che l'ha soccorsa e degli agenti di polizia giudiziaria che hanno riscontrato, anche attraverso l'analisi dei tabulati telefonici, il percorso dell'imputato, ritrovato l'auto utilizzata e acquisito filmati di telecamere utili), che, conforme a quella ampia di primo grado, crea un solido terreno per l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i gravi reati a lui ascritti. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 15576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris