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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23860/2026

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rsona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controcuratore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Belluno n. 3119/2023 depositata il9/10/2023;letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] degli altri motivi;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] al Fallimento di Dolomiti per Tutti S.C.S.

Onlus inliquidazione (d’ora in avanti “Dolomiti” se in bonis, o il “Fallimento”), condecreto del 19/1/2023, dichiarava l’esecutività dello stato passivo conriferimento alla domanda di insinuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] eInnovazione società cooperativa sociale (breviter Consorzio), ammettendosei delle nove ragioni di credito e, per quanto di interesse in questa sede,escludendo i seguenti crediti: a) € 202.238,17, a titolo di restituzione diquanto corrisposto a Dolomiti (nelle more del procedimento di opposizionea D.I.) sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poirevocato; b) € 149.664,40, a titolo di corrispettivo per prestazioni diassistenza nella gestione di profughi fornite dal Consorzio a Dolomiti; c) €5.230,33 a titolo di interessi legali sulle due somme anzidette.2.

Tribunale di Belluno rigettava l’opposizione allo stato passivoosservando: i) il credito “restitutorio” di € 202.237,16, in linea capitale,era di valore corrispondente a un pagamento spontaneamente eseguitodal Consorzio in favore della società Dolomiti la cui natura indebita, allostato, era controversa, risultando la stessa subordinata all’eventualeaccertamento negativo del credito dell’odierna fallita nei confronti delConsorzio nell’ambito del giudizio devoluto al Tribunale di Venezia; ii) ilpagamento da parte del Consorzio della somma di € 202.237,16, ancorchéavvenuto a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo nei suoiconfronti, risultava preceduto da un riconoscimento di debito da parte delConsorzio che, con missiva del 15/1/2021 inviata a Dolomiti, avevariconosciuto che quest’ultima vantava «un credito definito pari a €88.345,25 e un credito “pro forma” stimabile in € 251.584,42», ancora dasaldare, dichiarando, a conclusione della missiva sottoscritta dalPresidente, di confermare «gli impegni che la Cooperativa vanta nei nostriconfronti»; il Consorzio non aveva provato l’inesistenza del rapportofondamentale; iii) con riferimento all’ulteriore credito di € 149.664,40,asseritamente dovuti a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenzaNumero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/2026rese dal Consorzio in favore di Dolomiti nella gestione dei servizi diaccoglienza di profughi presso le strutture di Cesana e di Mel, non vi erauna specifica previsione contrattuale o una delibera assembleare chegiustificassero il versamento in favore del Consorzio di un contributoassociativo, così come non risultava agli atti documentazione attestante ilraggiungimento di un accordo di ripartizione delle spese di gestione di cuiveniva chiesto il rimborso tra il Consorzio e le consociate, con puntualeindicazione dei relativi termini e modalità; la prova testimoniale volta aprovare le prestazioni rese dal Consorzio era inammissibile, in quantoirrilevante.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto,affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svoltodifese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I mezzi di impugnazione possono così essere riassunti:primo motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt.336 c.p.c., 2033 c.c., 96 l.fall., 38 c.p.c. e/o 2909 c.c., in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamenteescluso il credito di € 202.237,17, somma che era stata corrisposta sullabase di un titolo revocato, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emessoda un giudice incompetente e che, conseguentemente, andava restituita alConsorzio, senza che assumesse rilievo la pendenza del procedimentoriassunto a Venezia;secondo motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt.2603 e/o 1325 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere il Tribunale erroneamente ritenuto che qualsiasi tipo di accordo traun consorzio e la consorziata dovesse essere provato per iscritto,giudicando perciò inammissibile la prova testimoniale richiesta;terzo motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt. 24-111 Cost., 115, 116, 188 e 244 c.p.c., in riferimento all’art. 360, commaNumero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/20261, n. 3, c.p.c.: si contesta la mancata ammissione da parte del giudice dimerito di una testimonianza decisiva per il giudizio, tesa a dimostrarel’accordo in forma non scritta con il quale Dolomiti si era impegnata arimborsare al Consorzio tutte le somme da quest’ultimo anticipate percanoni di locazione, utenze, nonché costi del personale;quarto motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione dell’art. 112c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere ilTribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di ripetizionedi indebito;quinto motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt.1418 e/o 2033 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere il Tribunale erroneamente considerato che la nullità del contrattonon determinasse alcuna conseguenza restitutoria.2.

Il primo motivo è inammissibile.2.1 La somma era dovuta non solo in forza di un decreto ingiuntivo poirevocato, ma anche in virtù di una ricognizione di debito che dispensavadalla prova del rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c..Il Tribunale non ha negato che la revoca del decreto ingiuntivo in ragionedel quale era stato fatto il pagamento avesse prodotto gli effetti previstidall’art. 336 c.p.c., ma ha ritenuto che il pagamento comunque non fosseindebito, a fronte della ricognizione di debito in precedenza effettuata daparte del consorzio.Si tratta di un accertamento in ordine al fatto che il pagamento effettuatocomunque non fosse indebito; un simile accertamento di fatto non èsindacabile in questa sede di legittimità, né è stato impugnato dallaricorrente facendo valere vizi motivazionali.3.

Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto in quantostrettamente connessi, sono infondati.3.1 Rispetto alla richiesta di ammissione del credito di € 149.664,40, atitolo di corrispettivo per l’attività di assistenza prestata dal consorzio inNumero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/2026favore di Dolomiti nella gestione dei profughi presso varie strutture, ilTribunale ha così motivato la decisione di esclusione del credito dalpassivo della procedura: «non risulta agli atti documentazione attestante ilraggiungimento di un accordo di ripartizione delle spese di gestione di cuiviene chiesto il rimborso tra il Consorzio e le consociate, con puntualeindicazione dei relativi termini e modalità.

La prova testimoniale volta aprovare le prestazioni rese dal Consorzio è stata ritenuta, in ragione di ciò,inammissibile, in quanto irrilevante».3.2 In questo modo i giudici di merito hanno ritenuto che gli obblighiassunti dai consorziati (e dunque anche quelli correlati ai criteri diripartizione delle spese piuttosto che di gestione degli appalti) dovesserorisultare da atto scritto, secondo quanto in effetti prevede il combinatodisposto degli artt. 2603, commi 1 e 2, c.c. («Il contratto [di consorzio]deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve contenere ….3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati») e 2607,comma 2, c.c. («Le modificazioni [del contratto] devono essere fatte periscritto sotto pena di nullità».3.3 Per tale ragione è stata giustamente disattesa la richiesta diammissione della prova orale il cui capitolo aveva ad oggetto l’impegnodella consorziata Dolomiti a rimborsare al consorzio tutte le somme chequest’ultimo avrebbe anticipato, di mese in mese, a titolo di canone dilocazione, spese condominiali, spese assicurative e pagamento utenzedegli immobili nonché a rimborsare i costi del personale (dipendenti,mediatori e/o psicologi) impiegato negli immobili medesimi, trattandosi diun “obbligo assunto” dalla consorziata che avrebbe dovuto essere previstoper iscritto.4.

Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di decisività, tenutoconto che la domanda subordinata di ammissione del credito a titoloripetizione di indebito è stata formulata solo con la memoria conclusiva delgiudizio di opposizione allo stato passivo.Numero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1 Al riguardo questa Corte ha precisato che «il procedimento diopposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e,come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l. fall. cheintegralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domandenuove, né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d’altronde,l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento inparola nel rispetto dell’art. 24 Cost.» (cfr. Cass. n. 32750/2022).5.

Il quinto motivo, infine, è inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi dell’impugnato decreto.5.1 Il Tribunale non ha proceduto ad alcuna statuizione e/o accertamentocirca la nullità del contratto, ma ha semplicemente respinto la domanda diammissione al passivo di un credito per non avere il creditore fornito laprova dei fatti costitutivi.6.

Conclusivamente il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore della procedura controricorrente, che liquida in € 8.200, di cui €200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controcuratore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Belluno n. 3119/2023 depositata il9/10/2023;letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] degli altri motivi;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] al Fallimento di Dolomiti per Tutti S.C.S. Onlus inliquidazione (d’ora in avanti “Dolomiti” se in bonis, o il “Fallimento”), condecreto del 19/1/2023, dichiarava l’esecutività dello stato passivo conriferimento alla domanda di insinuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] eInnovazione società cooperativa sociale (breviter Consorzio), ammettendosei delle nove ragioni di credito e, per quanto di interesse in questa sede,escludendo i seguenti crediti: a) € 202.238,17, a titolo di restituzione diquanto corrisposto a Dolomiti (nelle more del procedimento di opposizionea D.I.) sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poirevocato; b) € 149.664,40, a titolo di corrispettivo per prestazioni diassistenza nella gestione di profughi fornite dal Consorzio a Dolomiti; c) €5.230,33 a titolo di interessi legali sulle due somme anzidette.2. Tribunale di Belluno rigettava l’opposizione allo stato passivoosservando: i) il credito “restitutorio” di € 202.237,16, in linea capitale,era di valore corrispondente a un pagamento spontaneamente eseguitodal Consorzio in favore della società Dolomiti la cui natura indebita, allostato, era controversa, risultando la stessa subordinata all’eventualeaccertamento negativo del credito dell’odierna fallita nei confronti delConsorzio nell’ambito del giudizio devoluto al Tribunale di Venezia; ii) ilpagamento da parte del Consorzio della somma di € 202.237,16, ancorchéavvenuto a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo nei suoiconfronti, risultava preceduto da un riconoscimento di debito da parte delConsorzio che, con missiva del 15/1/2021 inviata a Dolomiti, avevariconosciuto che quest’ultima vantava «un credito definito pari a €88.345,25 e un credito “pro forma” stimabile in € 251.584,42», ancora dasaldare, dichiarando, a conclusione della missiva sottoscritta dalPresidente, di confermare «gli impegni che la Cooperativa vanta nei nostriconfronti»; il Consorzio non aveva provato l’inesistenza del rapportofondamentale; iii) con riferimento all’ulteriore credito di € 149.664,40,asseritamente dovuti a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenzaNumero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/2026rese dal Consorzio in favore di Dolomiti nella gestione dei servizi diaccoglienza di profughi presso le strutture di Cesana e di Mel, non vi erauna specifica previsione contrattuale o una delibera assembleare chegiustificassero il versamento in favore del Consorzio di un contributoassociativo, così come non risultava agli atti documentazione attestante ilraggiungimento di un accordo di ripartizione delle spese di gestione di cuiveniva chiesto il rimborso tra il Consorzio e le consociate, con puntualeindicazione dei relativi termini e modalità; la prova testimoniale volta aprovare le prestazioni rese dal Consorzio era inammissibile, in quantoirrilevante.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto,affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svoltodifese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I mezzi di impugnazione possono così essere riassunti:primo motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt.336 c.p.c., 2033 c.c., 96 l.fall., 38 c.p.c. e/o 2909 c.c., in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamenteescluso il credito di € 202.237,17, somma che era stata corrisposta sullabase di un titolo revocato, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emessoda un giudice incompetente e che, conseguentemente, andava restituita alConsorzio, senza che assumesse rilievo la pendenza del procedimentoriassunto a Venezia;secondo motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt.2603 e/o 1325 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere il Tribunale erroneamente ritenuto che qualsiasi tipo di accordo traun consorzio e la consorziata dovesse essere provato per iscritto,giudicando perciò inammissibile la prova testimoniale richiesta;terzo motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt. 24-111 Cost., 115, 116, 188 e 244 c.p.c., in riferimento all’art. 360, commaNumero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/20261, n. 3, c.p.c.: si contesta la mancata ammissione da parte del giudice dimerito di una testimonianza decisiva per il giudizio, tesa a dimostrarel’accordo in forma non scritta con il quale Dolomiti si era impegnata arimborsare al Consorzio tutte le somme da quest’ultimo anticipate percanoni di locazione, utenze, nonché costi del personale;quarto motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione dell’art. 112c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere ilTribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di ripetizionedi indebito;quinto motivo: violazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt.1418 e/o 2033 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere il Tribunale erroneamente considerato che la nullità del contrattonon determinasse alcuna conseguenza restitutoria.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1 La somma era dovuta non solo in forza di un decreto ingiuntivo poirevocato, ma anche in virtù di una ricognizione di debito che dispensavadalla prova del rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c..Il Tribunale non ha negato che la revoca del decreto ingiuntivo in ragionedel quale era stato fatto il pagamento avesse prodotto gli effetti previstidall’art. 336 c.p.c., ma ha ritenuto che il pagamento comunque non fosseindebito, a fronte della ricognizione di debito in precedenza effettuata daparte del consorzio.Si tratta di un accertamento in ordine al fatto che il pagamento effettuatocomunque non fosse indebito; un simile accertamento di fatto non èsindacabile in questa sede di legittimità, né è stato impugnato dallaricorrente facendo valere vizi motivazionali.3. Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto in quantostrettamente connessi, sono infondati.3.1 Rispetto alla richiesta di ammissione del credito di € 149.664,40, atitolo di corrispettivo per l’attività di assistenza prestata dal consorzio inNumero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/2026favore di Dolomiti nella gestione dei profughi presso varie strutture, ilTribunale ha così motivato la decisione di esclusione del credito dalpassivo della procedura: «non risulta agli atti documentazione attestante ilraggiungimento di un accordo di ripartizione delle spese di gestione di cuiviene chiesto il rimborso tra il Consorzio e le consociate, con puntualeindicazione dei relativi termini e modalità. La prova testimoniale volta aprovare le prestazioni rese dal Consorzio è stata ritenuta, in ragione di ciò,inammissibile, in quanto irrilevante».3.2 In questo modo i giudici di merito hanno ritenuto che gli obblighiassunti dai consorziati (e dunque anche quelli correlati ai criteri diripartizione delle spese piuttosto che di gestione degli appalti) dovesserorisultare da atto scritto, secondo quanto in effetti prevede il combinatodisposto degli artt. 2603, commi 1 e 2, c.c. («Il contratto [di consorzio]deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve contenere ….3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati») e 2607,comma 2, c.c. («Le modificazioni [del contratto] devono essere fatte periscritto sotto pena di nullità».3.3 Per tale ragione è stata giustamente disattesa la richiesta diammissione della prova orale il cui capitolo aveva ad oggetto l’impegnodella consorziata Dolomiti a rimborsare al consorzio tutte le somme chequest’ultimo avrebbe anticipato, di mese in mese, a titolo di canone dilocazione, spese condominiali, spese assicurative e pagamento utenzedegli immobili nonché a rimborsare i costi del personale (dipendenti,mediatori e/o psicologi) impiegato negli immobili medesimi, trattandosi diun “obbligo assunto” dalla consorziata che avrebbe dovuto essere previstoper iscritto.4. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di decisività, tenutoconto che la domanda subordinata di ammissione del credito a titoloripetizione di indebito è stata formulata solo con la memoria conclusiva delgiudizio di opposizione allo stato passivo.Numero registro generale 21849/2023Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 23860/2026Data pubblicazione 22/07/20264.1 Al riguardo questa Corte ha precisato che «il procedimento diopposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e,come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l. fall. cheintegralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domandenuove, né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d’altronde,l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento inparola nel rispetto dell’art. 24 Cost.» (cfr. Cass. n. 32750/2022).5. Il quinto motivo, infine, è inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi dell’impugnato decreto.5.1 Il Tribunale non ha proceduto ad alcuna statuizione e/o accertamentocirca la nullità del contratto, ma ha semplicemente respinto la domanda diammissione al passivo di un credito per non avere il creditore fornito laprova dei fatti costitutivi.6. Conclusivamente il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore della procedura controricorrente, che liquida in € 8.200, di cui €200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il Presidente
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