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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 13465/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19992/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 135, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita con scrittura privata autenticata in data 15 febbraio 2023, a rogito del Dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., MONETTIFRANCO -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5196/2016 depositata il5/9/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24873/2011, accoglieva la domanda di revoca ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] CIT ltd. e condannava i convenuti, in solido, al pagamento di € 120.000 in favore della curatela attrice.

2. La decisione, appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in via incidentale d a [OSCURATO:PERSONA], veniva integralmente riformata dalla Corte d’appello di Roma che , con sentenza del 5 settembre 2016, rigettava tutte le domande avanzate dall’attore/appellato.

La corte del merito premetteva che - secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] erfood a sostegno dell’azione promossa-: il 28 gennaio 2002 [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di entrambe le società poi fallite, aveva effettuatoin nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. un bonifico di € 120.000 sul conto corrente acceso da [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’allora [OSCURATO:PERSONA], con conseguente estinzione dello scoperto (di € 113.262,09) ivi esistente; il 15 ottobre del 2002 [OSCURATO:SOCIETA] aveva registrato l’estinzione del proprio debito verso [OSCURATO:SOCIETA] derivante da quel versamento e l’insorgenza di un debito di pari ammontare verso i suoi soci ([OSCURATO:PERSONA] CIT ltd. e [OSCURATO:PERSONA]) con la causale “surroga del finanziamento”; nella stessa data i soci avevano utilizzato il credito nel quale si erano surrogati a copertura parziale della perdita dell’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2001.

Ciò precisato, riteneva che il primo giudice non avesse dato il giusto rilievo al fatto che il bonifico eseguito da [OSCURATO:SOCIETA]. era pervenuto sul conto di [OSCURATO:SOCIETA]. circa dieci mesi prima della supposta operazione fittizia ( di trasferimento del credito d ella prima società verso la seconda ai soci di quest’ultima e di sua utilizzazione contestuale, da parte di costoro, acopertura delle perdite), cosicché non era possibile qualificare come pagamento anomalo quello effettuato in favore della banca, rimasta estranea alle successive operazioni contabili inter-societarie.

Evidenziava che l’accipiens d ev e avere contezza della realtà complessiva dell’atto solutorio e del suo atteggiarsi come atto anomalo, perché solo in ragione di questa consapevolezza si determina l’inversione dell’onere probatorio in ordine al presupposto soggettivodell’azione revocatoria.

Osservava che quello ricevuto dalla banca, in assenza di specifici elementi da cui trarre argomenti per il ritenuto collegamento negoziale, era un pagamento di un debito liquido ed esigibile effettuato con mezzi normali, irrevocabile perché intervenuto al di fuori del periodo sospetto previsto dall’art. 67, comma 2, l. fall..

Rilevava, infine, che era fondato anche l’appello incidentale di Monetti, sia perché il [OSCURATO:PERSONA] aveva esteso la domanda di condanna restitutoria nei confronti dei soci della fallita solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., sia perché, pur a volerla ritenere tempestiva, la domanda era comunque infondata per impossibilità di inquadramento delle operazioni nella fattispecie complessa sottoposta al vaglio del tribunale.

3. I l F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenzaprospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese.

Entrambe le parti costituite hanno depos itato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2328, 2380-bis, 2381, 2384 e 2697 cod. civ., 75, 77, 83 e 182 cod. proc. civ..

Il ricorrente lamenta che la corte distrettuale non abbia rilevato l’invalidità dell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di prova del potere di rappresentanza processuale della persona (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) che aveva conferito il mandato al difensore in nome e per conto della banca, qualifica ndosi suo procuratore speciale“dotato di poteri rappresentativi conferitigli dal consigliere delegatoe chief executive officer, a ciò facoltizzato dalla delibera del consiglio di gestione del 2 gennaio 2007”.

5. Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento (cfr., ex multis, Cass.6799/2020, Cass. 20563/2014); principio, questo, che deve ritenersi operante anche nel caso in cui la procura sia stata conferita da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza sociale e si contesti l’esistenza e l’ampiezza dei poteri di chi, a monte, gli ha conferito tale peculiarepotere rappresentativo.

Ora, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori di una società per azioni dallo statuto o dalla deliberazione di nomina ha carattere generale e deve essere iscritto nel registro delle imprese, a mente del combinato disposto degli artt. 2384 e 2383, comma 4, cod. civ..

Era dunque la procedura appellata, nel contestare la legittimazione di chi aveva dato atto della fonte da cui derivavano i propri poteri rappresentativi, ad essere tenuta a provare l'irregolarità dell’atto di conferimento.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.: la sentenza sarebbe nulla per avere la Corte d’appello pronunciato nel merito senza disporre la previa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA] CIT ltd.

7. Il motivo deve essere respinto.

Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda presentata dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato in via solidale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] CIT ltd. al pagamento di € 120.000 in favore della curatela attrice.

L’accoglimento di una domanda di condanna nei confronti di più soggetti in via solidale non giustifica di per sé che il processo, che ha avuto in primo grado natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale, sia che impugni qualcuno dei condannati in solido; ne consegue che, di regola, in appello si applica in questi casi il disposto dell'art. 332 cod. proc. civ. e non quello dell'art. 331 cod. proc. civ. (Cass. 3338/2009).

Deve inoltre essere esclusa l’esistenza, fra i convenuti condannati in solido dal primo giudice al pagamento del medesimo debito, di un litisconsorzio necessario in appello di carattere processuale, dato che nel caso di specie - come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, che distingue il pagamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] da quello, in tesi, realizzato da CIT dieci mesi dopo mediante la surroga nel credito di [OSCURATO:SOCIETA]. e la successiva compensazione di questo credito con il debito da copertura di perdite - alla solidarietà non si sovrapponeva alcuna forma di dipendenza, così come non sussisteva alcuna obiettiva interrelazione fra le posizioni delle parti convenute derivante dal fatto che la responsabilità dell'uno presupponeva la responsabilità dell'altro.

Ne discende l’infondatezza del motivo, posto che la sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, è suscettibile di essere cassata da questa Corte soltanto se al tempo della decisione di quest'ultima non siano ancora decorsi i termini per l'appello (nel caso di specie ampiamente superati), non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. alcun effetto (Cass.17868/2007).

8. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, n. 2, l. fall., 2727 e 2729 cod. civ., per avere la corte di merito respinto la domanda proposta dal Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una motivazione apertamente e irriducibilmente contraddittoria, laddove, dopo aver ritenuto anormale l’intera operazione, ha qualificato normale il pagamento eseguito mediante bonifico da parte di un terzo in favore dell’istituto di credito solo perché quest’ultimo non aveva consapevolezza della sua anormalità.

A dire del ricorrente, il fatto che il pagamento fosse anteriore alle successive operazioni e la banca fosse rimasta estranea ad esse era del tutto irrilevante nell’economia dell’azione proposta, per il cui accoglimento era sufficiente constatare che il pagamento era stato fatto tramite bonifico da parte di un terzo prima della dichiarazione di insolvenza; la corte territoriale, invece, ha introdotto un ulteriore requisito per l’accoglimento dell’azione revocatoria, non previsto dalla norma, costituito dalla contezza della realtà complessiva dell’atto solutorio e del suo atteggiarsi come atto anomalo.

9. Il motivo è inammissibile.

Il mezzo, infatti, sostiene che la corte di merito abbia “totalmente obliterato” il fatto che il pagamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] provenisse da un terzo che poi aveva esercitato la rivalsa verso la fallita antecedentemente al fallimento.

Una simile prospettazione si fonda su un mutamento dei fatti costitutivi della domanda, dato che nei gradi di merito l’anomalia era stata prospettata adducendo, invece, lapartecipazione della banca all’operazione che aveva condotto all’estinzione del debito dei soci (posto che –come indicato a pag. 3 della decisione impugnata - la curatela aveva agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] sul presupposto che le operazioni descritte costituissero, “nel complesso”, atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento); tant’è che proprio in questa prospettiva di indagine la corte di merito ha constatato, in fatto, l’estraneità della banca rispetto alle operazioni contabili interne della società poi fallita.

Questo mutamento dei fatti costitutivi della domanda determina l’inammissibilità della censura, poichéil ricorso per cassazione non può essere formulato sulla base di una diversa configurazione della fattispecie, proponendo questioni nuove che alterino l'oggetto sostanziale della domanda e i termini della lite e introducano un tema d'indagine e di decisione maiprima dedotto (cfr. Cass. 22479/2006, 13001/2005).

Il che rende superfluo rilevare che, stando agli accertamenti compiuti dalla corte di merito, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva pagato direttamente la banca, accollandosi nei suoi confronti il debito di [OSCURATO:SOCIETA], ma si era limitata a eseguire un bonifico sul conto corrente di quest’ultima, grazie al quale la stessa aveva estinto il proprio debito verso l’accipiens; cosicché, per poter ipotizzare un pagamento anomalo, il fallimento avrebbe quanto meno dovuto provare, come rilevato dalla corte d’appello, che la banca era a conoscenza della gratuità del bonifico (siccome non eseguito per estinguere un debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA])o dell’accollo interno del debito.

10. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., peravere la corte territoriale, da un lato, erroneamente ravvisato l’inammissibilità della domanda di condanna restitutoria, ritenendo che la stessa fosse stata tardivamente estesa ai soci della [OSCURATO:SOCIETA] con la memoria depositata ai sensi di tale norma, dall’altro escluso la legittimazione passiva del Monetti, dato che questi non era il destinatario del pagamento, dovendosi invece aver riguardo a tal fine alla prospettazione attorea con cui si era dedotto che lo stesso aveva posto in essere uno degli atti costituenti la complessa operazione negoziale di cui era stata sollecitata la revoca.

11. Il motivo è inammissibile.

La corte di merito ha sì ritenuto che la domanda di condanna nei confronti del Monetti fosse inammissibile, sia perché non costituiva una mera modificazione della domanda, sia perché il Monetti difettava di legittimazione passiva, non essendo il destinatario del pagamento; ha però anche aggiunto che la domanda era in ogni caso infondata per l’impossibilità di inquadramento delle operazioni nella previsione dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall..

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico.

L’infondatezza delle censure mossea quest’ultima ratio decidendi , ravvisata all’esito dell’esame del precedente mezzo, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19992/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 135, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti conferita con scrittura privata autenticata in data 15 febbraio 2023, a rogito del Dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., MONETTIFRANCO -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5196/2016 depositata il5/9/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24873/2011, accoglieva la domanda di revoca ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] CIT ltd. e condannava i convenuti, in solido, al pagamento di € 120.000 in favore della curatela attrice. 2. La decisione, appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in via incidentale d a [OSCURATO:PERSONA], veniva integralmente riformata dalla Corte d’appello di Roma che , con sentenza del 5 settembre 2016, rigettava tutte le domande avanzate dall’attore/appellato. La corte del merito premetteva che - secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] erfood a sostegno dell’azione promossa-: il 28 gennaio 2002 [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di entrambe le società poi fallite, aveva effettuatoin nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. un bonifico di € 120.000 sul conto corrente acceso da [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’allora [OSCURATO:PERSONA], con conseguente estinzione dello scoperto (di € 113.262,09) ivi esistente; il 15 ottobre del 2002 [OSCURATO:SOCIETA] aveva registrato l’estinzione del proprio debito verso [OSCURATO:SOCIETA] derivante da quel versamento e l’insorgenza di un debito di pari ammontare verso i suoi soci ([OSCURATO:PERSONA] CIT ltd. e [OSCURATO:PERSONA]) con la causale “surroga del finanziamento”; nella stessa data i soci avevano utilizzato il credito nel quale si erano surrogati a copertura parziale della perdita dell’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2001. Ciò precisato, riteneva che il primo giudice non avesse dato il giusto rilievo al fatto che il bonifico eseguito da [OSCURATO:SOCIETA]. era pervenuto sul conto di [OSCURATO:SOCIETA]. circa dieci mesi prima della supposta operazione fittizia ( di trasferimento del credito d ella prima società verso la seconda ai soci di quest’ultima e di sua utilizzazione contestuale, da parte di costoro, acopertura delle perdite), cosicché non era possibile qualificare come pagamento anomalo quello effettuato in favore della banca, rimasta estranea alle successive operazioni contabili inter-societarie. Evidenziava che l’accipiens d ev e avere contezza della realtà complessiva dell’atto solutorio e del suo atteggiarsi come atto anomalo, perché solo in ragione di questa consapevolezza si determina l’inversione dell’onere probatorio in ordine al presupposto soggettivodell’azione revocatoria. Osservava che quello ricevuto dalla banca, in assenza di specifici elementi da cui trarre argomenti per il ritenuto collegamento negoziale, era un pagamento di un debito liquido ed esigibile effettuato con mezzi normali, irrevocabile perché intervenuto al di fuori del periodo sospetto previsto dall’art. 67, comma 2, l. fall.. Rilevava, infine, che era fondato anche l’appello incidentale di Monetti, sia perché il [OSCURATO:PERSONA] aveva esteso la domanda di condanna restitutoria nei confronti dei soci della fallita solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., sia perché, pur a volerla ritenere tempestiva, la domanda era comunque infondata per impossibilità di inquadramento delle operazioni nella fattispecie complessa sottoposta al vaglio del tribunale. 3. I l F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenzaprospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depos itato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2328, 2380-bis, 2381, 2384 e 2697 cod. civ., 75, 77, 83 e 182 cod. proc. civ.. Il ricorrente lamenta che la corte distrettuale non abbia rilevato l’invalidità dell’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di prova del potere di rappresentanza processuale della persona (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) che aveva conferito il mandato al difensore in nome e per conto della banca, qualifica ndosi suo procuratore speciale“dotato di poteri rappresentativi conferitigli dal consigliere delegatoe chief executive officer, a ciò facoltizzato dalla delibera del consiglio di gestione del 2 gennaio 2007”. 5. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento (cfr., ex multis, Cass.6799/2020, Cass. 20563/2014); principio, questo, che deve ritenersi operante anche nel caso in cui la procura sia stata conferita da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza sociale e si contesti l’esistenza e l’ampiezza dei poteri di chi, a monte, gli ha conferito tale peculiarepotere rappresentativo. Ora, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori di una società per azioni dallo statuto o dalla deliberazione di nomina ha carattere generale e deve essere iscritto nel registro delle imprese, a mente del combinato disposto degli artt. 2384 e 2383, comma 4, cod. civ.. Era dunque la procedura appellata, nel contestare la legittimazione di chi aveva dato atto della fonte da cui derivavano i propri poteri rappresentativi, ad essere tenuta a provare l'irregolarità dell’atto di conferimento. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.: la sentenza sarebbe nulla per avere la Corte d’appello pronunciato nel merito senza disporre la previa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA] CIT ltd. 7. Il motivo deve essere respinto. Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda presentata dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato in via solidale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] CIT ltd. al pagamento di € 120.000 in favore della curatela attrice. L’accoglimento di una domanda di condanna nei confronti di più soggetti in via solidale non giustifica di per sé che il processo, che ha avuto in primo grado natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale, sia che impugni qualcuno dei condannati in solido; ne consegue che, di regola, in appello si applica in questi casi il disposto dell'art. 332 cod. proc. civ. e non quello dell'art. 331 cod. proc. civ. (Cass. 3338/2009). Deve inoltre essere esclusa l’esistenza, fra i convenuti condannati in solido dal primo giudice al pagamento del medesimo debito, di un litisconsorzio necessario in appello di carattere processuale, dato che nel caso di specie - come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, che distingue il pagamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] da quello, in tesi, realizzato da CIT dieci mesi dopo mediante la surroga nel credito di [OSCURATO:SOCIETA]. e la successiva compensazione di questo credito con il debito da copertura di perdite - alla solidarietà non si sovrapponeva alcuna forma di dipendenza, così come non sussisteva alcuna obiettiva interrelazione fra le posizioni delle parti convenute derivante dal fatto che la responsabilità dell'uno presupponeva la responsabilità dell'altro. Ne discende l’infondatezza del motivo, posto che la sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, è suscettibile di essere cassata da questa Corte soltanto se al tempo della decisione di quest'ultima non siano ancora decorsi i termini per l'appello (nel caso di specie ampiamente superati), non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. alcun effetto (Cass.17868/2007). 8. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, n. 2, l. fall., 2727 e 2729 cod. civ., per avere la corte di merito respinto la domanda proposta dal Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di una motivazione apertamente e irriducibilmente contraddittoria, laddove, dopo aver ritenuto anormale l’intera operazione, ha qualificato normale il pagamento eseguito mediante bonifico da parte di un terzo in favore dell’istituto di credito solo perché quest’ultimo non aveva consapevolezza della sua anormalità. A dire del ricorrente, il fatto che il pagamento fosse anteriore alle successive operazioni e la banca fosse rimasta estranea ad esse era del tutto irrilevante nell’economia dell’azione proposta, per il cui accoglimento era sufficiente constatare che il pagamento era stato fatto tramite bonifico da parte di un terzo prima della dichiarazione di insolvenza; la corte territoriale, invece, ha introdotto un ulteriore requisito per l’accoglimento dell’azione revocatoria, non previsto dalla norma, costituito dalla contezza della realtà complessiva dell’atto solutorio e del suo atteggiarsi come atto anomalo. 9. Il motivo è inammissibile. Il mezzo, infatti, sostiene che la corte di merito abbia “totalmente obliterato” il fatto che il pagamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] provenisse da un terzo che poi aveva esercitato la rivalsa verso la fallita antecedentemente al fallimento. Una simile prospettazione si fonda su un mutamento dei fatti costitutivi della domanda, dato che nei gradi di merito l’anomalia era stata prospettata adducendo, invece, lapartecipazione della banca all’operazione che aveva condotto all’estinzione del debito dei soci (posto che –come indicato a pag. 3 della decisione impugnata - la curatela aveva agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] sul presupposto che le operazioni descritte costituissero, “nel complesso”, atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento); tant’è che proprio in questa prospettiva di indagine la corte di merito ha constatato, in fatto, l’estraneità della banca rispetto alle operazioni contabili interne della società poi fallita. Questo mutamento dei fatti costitutivi della domanda determina l’inammissibilità della censura, poichéil ricorso per cassazione non può essere formulato sulla base di una diversa configurazione della fattispecie, proponendo questioni nuove che alterino l'oggetto sostanziale della domanda e i termini della lite e introducano un tema d'indagine e di decisione maiprima dedotto (cfr. Cass. 22479/2006, 13001/2005). Il che rende superfluo rilevare che, stando agli accertamenti compiuti dalla corte di merito, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva pagato direttamente la banca, accollandosi nei suoi confronti il debito di [OSCURATO:SOCIETA], ma si era limitata a eseguire un bonifico sul conto corrente di quest’ultima, grazie al quale la stessa aveva estinto il proprio debito verso l’accipiens; cosicché, per poter ipotizzare un pagamento anomalo, il fallimento avrebbe quanto meno dovuto provare, come rilevato dalla corte d’appello, che la banca era a conoscenza della gratuità del bonifico (siccome non eseguito per estinguere un debito di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA])o dell’accollo interno del debito. 10. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., peravere la corte territoriale, da un lato, erroneamente ravvisato l’inammissibilità della domanda di condanna restitutoria, ritenendo che la stessa fosse stata tardivamente estesa ai soci della [OSCURATO:SOCIETA] con la memoria depositata ai sensi di tale norma, dall’altro escluso la legittimazione passiva del Monetti, dato che questi non era il destinatario del pagamento, dovendosi invece aver riguardo a tal fine alla prospettazione attorea con cui si era dedotto che lo stesso aveva posto in essere uno degli atti costituenti la complessa operazione negoziale di cui era stata sollecitata la revoca. 11. Il motivo è inammissibile. La corte di merito ha sì ritenuto che la domanda di condanna nei confronti del Monetti fosse inammissibile, sia perché non costituiva una mera modificazione della domanda, sia perché il Monetti difettava di legittimazione passiva, non essendo il destinatario del pagamento; ha però anche aggiunto che la domanda era in ogni caso infondata per l’impossibilità di inquadramento delle operazioni nella previsione dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.. Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico. L’infondatezza delle censure mossea quest’ultima ratio decidendi , ravvisata all’esito dell’esame del precedente mezzo, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). 12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della suss
Sentenza Cassazione n. 13465/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris