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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 01520/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento del 22 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Taranto del 25 maggio 2022, pronunciata, nell'assenza del difensore, nonostante l'omessa comunicazione a quest'ultimo del rinvio d'ufficio disposto per la precedente udienza del 6 aprile 2022 e per le successive udienze.

2. Nell'interesse del Capodieci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con i quali si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al difetto di notifica sopra indicato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Come chiarito da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

Nel caso di specie, non risulta dimostrata la comunicazione dell'udienza di rinvio al 6 aprile 2023, con la conseguenza che il processo è stato definito nonostante una nullità che ha impedito una consapevole partecipazione alla formazione della decisione.

2. Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento del 22 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Taranto del 25 maggio 2022, pronunciata, nell'assenza del difensore, nonostante l'omessa comunicazione a quest'ultimo del rinvio d'ufficio disposto per la precedente udienza del 6 aprile 2022 e per le successive udienze. 2. Nell'interesse del Capodieci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con i quali si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al difetto di notifica sopra indicato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come chiarito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Nel caso di specie, non risulta dimostrata la comunicazione dell'udienza di rinvio al 6 aprile 2023, con la conseguenza che il processo è stato definito nonostante una nullità che ha impedito una consapevole partecipazione alla formazione della decisione. 2. Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Cos
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