CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 01LCOW0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021.emessa dalla Corte d'appello di Napoii visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che censura il vizio di motivazione in relazione agli operati aumenti di pena per la continuazione fra reati non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione puntuale della Corte d'appello, che distingue i singoli aumenti in relazione ai reati e osserva che la pena irrogata appare congrua e correttamente determinata alla luce dei criteri di legge e, quindi, insuscettibile di riduzione. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA] idente