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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 27153/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SAN SEVEROidato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, che l'ha condannata per il reato di lesioni; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere es ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SAN SEVEROidato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, che l'ha condannata per il reato di lesioni; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere es ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris