CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22456-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporis, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in TRIESTE, alla via VALDIRIVO, n. 42; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 131/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23.02.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 22456 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 259/2015, il Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta di pagamento avanzata dalla societàGeoclima s.r.l. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di €37.022,13,oltre agli interessi ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, somma da questi asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo di alcune forniture di macchinari. A sostegno della sua pretesa la società affermavache, nella primavera del 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] – in qualità di « rappresentante fiduciario » della società estera [OSCURATO:PERSONA] s.a. (HTP) con sede in Lussemburgo, avrebbe ri chies to a [OSCURATO:SOCIETA]. la produzione e fornitura di unità motocondensanti (e altra componentistica) da installare su prototipi di container refrigerati, di cui si asseriva voler avviare una produzione seriale. In data 05.07.2012 l’attrice aveva chiesto indicazioni in merito alla società cui fatturare i beni venduti, e il convenuto avrebbe risposto via e-mail che le fatture dovevano essere emesse direttamente a suo nome, e non ad HTP, « per semplicità di gestione».Costituitosi in giudizio, con riconvenzionale subordinata il convenuto eccepiva la risoluzione del contratto di appalto ovvero la riduzione del prezzo. Il T ribunale di Gorizia respingeva la richiesta attorea argomentando che l’espressione «per semplicità di gestione» escludeva qualsiasi volontà di obbligarsi personalmente. Avverso detta pronuncia interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo il riconoscimento dell’assunzione di responsabilità dell’obbligazione di pagamentoda parte del sig. [OSCURATO:PERSONA],in aggiunta alla responsabilità della società rappresentata. Ric. 2017 n. 22456 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 3 - 2. Con sentenza n. 131/2017 l a Corte d’ App ello di Trieste accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma pretesa da [OSCURATO:SOCIETA]., e alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno della decisione,osservava la Corte che: - doveva riconoscersi valenza negoziale alla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], qualificabile come promessa di pagamento del debito altrui (HTP) secondo la previsione di cui all’art. 1988 cod. civ., poiché l’espressione utilizzata non consente di escludere la volontà di impegnarsi personalmente; - la pretesa di pagamento della [OSCURATO:SOCIETA]. risulta correttamente rivolta al [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente da qualsivoglia questione circa la correttezza o meno della fatturazione, del tutto irrilevante ai fini della validità della manifestazione di volontà in esame, riguardando, piuttosto, adempimenti di natura fiscale; - l’eccezione di inadempime nto avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], con ciò implicitamente abbandonando le domande di risoluzione del contratto di appalto e di riduzionedel prezzo avanzate in via riconvenzionale, è inammissibile per due ragioni. Innanzitutto, il Ghiral di eccepisce l’inadempimento totale della [OSCURATO:SOCIETA]. , non rispondendo i macchinari alle specifiche tecniche di appalto e d essendo, perciò, del tutto inadatte alla destinazione: l’inadempimento definitivo è incompatibile con l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., che presuppone, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità(Cass.1990, n. 2596; Cass. 1988, n. 2721), che l’adempimento avversario sia ancora possibile. Semmai, l’appellato avrebbe dovuto utilizzare i rimedi ex art. 1668 cod. civ. In secondo luogo, a l [OSCURATO:PERSONA] – quand’anche munito dei poteri di rappresentanza negoziale della HTP - non potrebbero automaticamente riconoscersi poteri di rappresentanza Ric. 2017 n. 22456 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 4 - in ambito processuale, tanto da consentirgli di proporre domande o eccezioni spettanti alla società. Del resto, il [OSCURATO:PERSONA] è stato convenuto in giudizio in qualità di terzo che ha spontaneamente promesso il pagamento di un debito altrui, non già come rappresentante della società estera; - nessuna contestazione è sorta in ordine al q uantum della pretesa del credito azionata da [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. Si difendeva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’udienza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, articolato in diverse doglianze, il ricorrente censura la motivazione viziata per assenza di minimo costituzionale, inviolazione dell’art. 132, n. 4 ), c od. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 ) e 4 ) cod. proc. civ. ; b) omesso esame dell’eccezione di assenza/illegittimità della causa con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), cod. proc. civ.; c) motivazione viziata in assenza di minimo costituzionale per mancato esame della rilevanza dell’obbligo di fatturazione in relazione al presunto impegno di pagare: violazione dell’art. 132 n. 4), cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, c. 1, nn. 3)e 4), cod. proc. civ.; d) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - l’interconnessione voluta tra fatturazione e presunta assunzione di debito - oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 ), cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l’impossibilità di applicare i principi di astrazione processuale alla promessa di Ric. 2017 n. 22456 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 5 - pagamento: violazione dell’art. 1988 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta ch e il richiamo all’art. 1988 cod. civ. operato dal giudice di seconde cure è palesemente improprio: non si tratta di dichiarazione negoziale ma confessoria, che opera sul piano secondario della prova, presupponendo l’esistenza preventiva di un rapporto (Cass- n. 18259/2006; Cass. n. 18311/2003). Laddove, invece, il rapporto contrattuale sottostante sarebbe evidentemente estraneo alla sf era personale del ricorrente,unicamente riferibile alla HTP. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1325, 1343- 45 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’impossibilità di attribuire valore negoziale alla dichiarazione ex adverso utilizzata per assenza/illiceità della causa, nonché l’erronea attribuzione di valore negoziale alla dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 1272, comma 3, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’impossibilità giuridica di subordinare il diritto di eccezione dell’ipotetico assuntore di debito alla promozione dell’azione di risoluzione per inadempimento. Nella prospettazione delricorrente, semmai la dichiarazione di assunzione di debito fosse tale, dovrebbe essere inquadrata come espromissione, ex art. 1272 cod. civ. : sarebbero allora opponibili dall’espromittente al creditore principale tutte le eccezioni opponibili dall’obbligato originario, ex art. 1272, comma 3, cod civ.; tra queste, l’eccezione di inadempiment o di [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame della censura attinente l’impossibilità di applicare gli interessi ex d.lgs. 231/2002:violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in re lazione all’art. Ric. 2017 n. 22456 sez. S2 -ud. 27-06-2022 - 6 - 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe ignorato la menzionata richiesta già prodotta nel giudizio di appello : gli interessi non sarebbero dovuti perché l’espromissione riguarder ebbe il solo capitale in pagamento del prezzo; inoltre, l’espromissione è un rapporto estraneo rispetto a quelli indicati dald.lgs. n. 231/2002, e pertanto è insuscettibile di generareinteressi di mora. 6. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la complicatezza della vicenda in merito al problema dell’inquadramento giuridico della dichiarazione debitoria resa dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non chiarita nella sentenza impugnata, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. P. Q.M. La Corte, visto l’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dispone il rinvio a nuovo ruolo del