CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020, formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data 14 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 4 febbraio 2021, confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 640 cod. pen. rideterminando il trattamento sanzionatorio a suo carico; confermava, poi, le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].1.1. La corte territoriale rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione per difetto di tempestiva querela e nel merito rilevava come, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, risultava chiara la responsabilità dell'imputato per la contestata truffa contrattuale. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 124 c.p. Lamenta l'erroneità della decisione quanto al rigetto dell' eccezione di improcedibilità per tardività della querela non avendo i giudici territoriali considerato che, nella specie, la persona offesa aveva avuto contezza dei fatti già nell' aprile del 2014, allorquando aveva instaurato innanzi al tribunale civile una azione di risoluzione del contratto inter partes, successivamente apprendendo, nel dicembre 2015, della pendenza di una proposta di concordato preventivo da parte del debitore mentre la querela era stata presentata solamente in 27/04/2016 e, quindi, abbondantemente oltre il termine di cui all' art. 124 c.p.; b. violazione di legge in relazione all' art. 157 c.p. Assume che i giudici di merito non avevano considerato che il reato di truffa è reato a condotta istantanea sicchè, essendosi il reato in questione consumato in data 1 agosto 2012 - con la stipula del preliminare di vendita di un appartamento con la Tirabasso da parte dell'imputato, promittente venditore, che sapeva non essere realizzabile - alla data della decisione in appello il reato si era già prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni appresso specificate. 2. Ritiene questa Corte che appare fondato il primo motivo di impugnazione in quanto ben può ritenersi che, come contestato dalla difesa del ricorrente, la persona offesa ebbe piena conoscenza del comportamento delittuoso in suo danno già prima della sentenza in data 3 febbraio 2016 del Tribunale di Campobasso, con la quale venne pronunciata la risoluzione del contratto ed ordinata la restituzione della somma. Deve, infatti, ritenersi che la vittima ebbe contezza dei fatti già nell'aprile del 2014 quando la stessa aveva instaurato il giudizio civile di risoluzione del contratto, così palesando la consapevolezza del pregiudizio subito in ragione della non realizzabilità dell' immobile oggetto di detec... compromesso nonchè della arbitraria mancata restituzione daEi partevpromittente venditrice delle somme anticipate ovvero, in alternativa, nel corso del medesimo giudizio civile, allorquando, all'udienza del 2 dicembre 2015, il Galasso aveva riferito che la società "[OSCURATO:PERSONA] e Costruzioni" aveva presentato, presso il Tribunale di Campobasso, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con cessione di tutti i beni, palesando quindi la impossibilità di restituzione della somma.Nel caso in esame, invero, la comunicazione della richiesta di procedura concorsuale concordataria, intervenuta all'udienza del 2 dicembre 2015 alla parte offesa e confermata successivamente all' udienza 20 gennaio 2016 ove era stata richiamata la intervenuta omologa, valeva a fondare in capo alla persona offesa - a giudizio civile ancora in corso - la chiara consapevolezza della sussistenza del reato di truffa in tutti i suoi connotati oggettivi e soggettivi, non potendo la parte recuperare la somma e potendo ottenere la restituzione del dovuto solamente secondo la procedura di legge, nel rispetto della c.d. par condicio creditorum. Tanto più che risulta del tutto apodittica l'affermazione secondo cui nel prosieguo dello stesso giudizio civile era stato il medesimo Galasso a far credere la possibile restituzione della somma versata a titolo di acconto, restituzione cui la parte aveva dato certamente poco credito in ragione dell'instaurazione del giudizio civile. Non può, quindi, ragionevolmente ritenersi che solamente all' esito all'accertamento giudiziale espletato in sede civile ed alla pronuncia ottenuta, la signora Tirabasso ebbe effettiva contezza della risoluzione del contratto e delle sue buone ragioni nell'ottenere la restituzione dell'anticipo versato, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito. 3. Va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvioPla sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di tempestiva querela presentata solamente in data 27 aprile 2016 e per l'effetto vanno revocate le statuizioni civili. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di tempestiva querela e per l'effetto revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2023