CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 19695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCUTELLA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCUTELLA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che i motivi proposti dai ricorrenti hanno contenuto sovrapponibile e sono, pertanto, trattabili congiuntamente; Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 23 marzo 2026 nell'interesse dei ricorrenti con i quali si insiste nell'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale è costante nel ritenere che, nella ricostruzione di un fatto commesso da più persone, non sempre è possibile e necessario precisare tutti i particolari e il ruolo specifico di ciascuno degli agenti, ma è sufficiente ai fini della prova che il giudice indichi, con adeguata motivazione, gli elementi in base ai quali ha colto gli aspetti sistematici e univoci atti a qualificare i singoli comportamenti dei concorrenti come partecipazione criminosa. (Sez. 2, n. 7455 del 07/04/1985, Beruschio, Rv. 170202 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, sussistendone sia gli elementi soggettivi che oggettivi; Rilevato che il secondo motivo, che lamenta l'omessa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., è manifestamente infondato. Invero, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante due 'cavi volanti per la sottrazione dell'energia elettrica. (Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.m. in proc. favasuli, Rv. 252458 - 01). Al contempo, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti. (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229 - 01); Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di 1mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M