CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 37899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 6 giugno 1965; avverso la sentenza del 27 novembre 2020, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie depositate il 27 luglio ed il 7 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bolocina, confermando la decisione resa dal Tribunale di Forlì, lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso, lamentando, con il primo, l'inosservanza dell'art. 420-ter cod. proc. pen. (per non aver il giudice di primo grado accolto l'istanza di rinvio formulata dal difensore in ragione dell'invocato legittimo impedimento) e, con il secondo, l'inosservanza degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen. (per non essere stata la sentenza di primo grado pronunciata da un collegio diverso rispetto a quello che ha proceduto all'istruttoria dibattimentale, circostanza che emergerebbe dal verbale delle trascrizioni della fonoregistrazione). 3. Con memorie del 26 luglio e del 7 settembre 2022, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando, oltre alla già incoerenza tra il verbale di udienza e il verbale delle trascrizioni (entrambi riferiti alla data dell'il settembre), anche l'erroneità del numero di RGNR del procedimento indicato nel corpo di alcuni atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, ma deve essere rilevata, di ufficio, l'illegalità delle pene accessorie fallimentari (Sez. 5, n. 36133 del 04/04/2019, Rv. 277746) e, dunque, va disposto, limitatamente a tale punto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la determinazione della loro durata. 2. Entrambi i motivi, per come si è detto, sono infondati. 2.1. Quanto al primo, appare opportuno premettere che l'impedimento a comparire davanti al giudice, dedotto dall'interessato, tale da legittimare un rinvio, non soltanto deve essere assoluto - per tale intendendosi una totale impossibilità a comparire da parte dell'interessato innanzi al competente giudice - e positivamente comprovato, ma deve anche presentare il carattere dell'attualità, e non riferirsi a circostanza che, pur rivestendo la natura di impedimento assoluto, risulti risalente nel tempo (Sez. 1, n. 2142 del 03/04/1996, Rv. 204894). La relativa prova deve essere fornita dall'imputato e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità" (Sez. 3, n. 28547 del 29/05/2014, Rv. 259945). In concreto, la documentazione prodotta dal ricorrente non ha adeguatamente documentato e riscontrato il carattere assoluto dell'impedimento addotto e la relativa attualità, in quanto certificativa dell'esistenza di una lesione a carico del sistema nervoso centrale (SNC) con episodi parestetici per pregressa nnielopatia infiammatoria. Non solo, quindi, non emerge in alcun modo l'esistenza di un impedimento assoluto, ma, essendo rirerita ad un evento verificatosi quattro giorni prima dell'udienza, ben poteva il difensore attivarsi per la nomina di un sostituto o quanto meno esplicitare al tribunale i motivi a ciò ostativi, così come correttamente evidenziato dalla corte territoriale. D'altronde, ai fini del differimento dell'udienza, l'apprezzamento circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento è pur sempre riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione adeguata, logica e coerente con i dati processuali richiamati (Sez. 2, n. 50731 del 06/12/2019, Rv. 277717). 2.2. Quanto al secondo motivo, a prescindere dall'irrilevanza degli asseriti errori materiali (evidenziati con la memoria successivamente depositata), è sufficiente evidenziare che ciò che rileva, ai fini della individuazione del collegio giudicante, è il verbale sottoscritto dal cancelliere e non già la trascrizione della fono registrazione. Invero, l'art. 139 comma 3 cod. proc. pen. effettivamente stabilisce che, se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile, è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria (Sez. 3, n. 54374 del 17/10/2018, Rv. 274130; Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994, dep. 1995, Rv. 201855). Ebbene, oggetto di fonoregistrazione non è la composizione del collegio, ma solo il contenuto delle singole frasi pronunciate, volta in volta, dai singoli soggetti processuali. Per cui, nel contrasto tra il verbale redatto in forma riassuntiva e la trascrizione della fonoregistrazione, ove l'incongruenza sia relativa ad un dato che non è stato oggetto di fonoregistrazione, evidentemente prevale il verbale redatto forma riassuntiva e sottoscritto dal cancelliere. 3. Ciò considerato, il ricorso deve essere rigettato ma la sentenza, per come si è detto, va annullata in relazione alla durata delle pene accessorie, in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In coerenza con tali indicazioni, con la sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." In concreto, essendo state le pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto delle pene accessorie, ex art. 216 ultimo comma legge fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. 4. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto all'indicato punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata di tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'app