CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-Numero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1423 del 2015, depositata il 31 agosto 2015, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della societàUnion case s.r.l., dedita all’attività di locazione immobiliare, degli avvisi diaccertamento n. R5T03T501442/2009, n. R5T03T501446/2009 en. R5T03T501447/2009, relativi agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007,con cui l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d)d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 e 19 bis-1 lett b) d.P.r. n. 633 del 1972,aveva contestato un maggior reddito di impresa e un maggior imponibileIVA, con riferimento all’indebita deduzione dei costi non inerenti all’attivitàdi impresa, relativi all’acquisto in leasing di due imbarcazioni, nell’anno2004 e nell’anno 2007, destinate all’uso personale di soggetti privaticollegati alla società. Successivamente era stata impugnata anche lacartella di pagamento n. 09720100280887263 emessa dall’Agenzia delleEntrate Riscossione a seguito dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, aisensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973.2. La CTP di Lucca, riuniti i ricorsi proposti dalla società contribuente,aveva rigettato l’impugnazione evidenziando che la mera indicazionestatutaria nell’ambito dell’oggetto sociale dell’attività di acquisto e noleggiodi imbarcazione non era sufficiente ai fini della prova dell’inerenza dei costiall’attività di impresa, connotata dalla loro riconducibilità ad un’attivitàeffettivamente svolta dalla società.3. La CTR della Toscana, adita in appello dalla società, aveva rigettato ilgravame confermando la sentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Numero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul primo motivo diappello proposto avverso la sentenza di primo grado per lamentare laviolazione da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato, posto che aveva deciso solo sul terzo motivodi impugnazione dell’atto impositivo concernente l’inerenza dei costidedotti, trascurando di decidere su tutti gli altri.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appelloproposto avverso la sentenza di primo grado per lamentare il vizio di extrapetizione laddove la CTP aveva fondato la decisione sul preteso carattereelusivo delle operazioni di acquisto delle imbarcazioni, circostanza maicontestata dall’Agenzia delle Entrate alla contribuente e, quindi, estraneaall’oggetto del processo.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appellocon cui aveva sostenuto l’illegittimità degli avvisi di accertamento per laviolazione dell’art. 6 d. lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 10 comma 1 dellalegge n. 212 del 2000, connessa al mancato riscontro da parte dell’Agenziadelle Entrate in ordine alle ragioni esposte nell’istanza di accertamento conadesione.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appellocon cui aveva sostenuto l’illegittimità degli avvisi di accertamento per laviolazione del legittimo affidamento riposto, ai sensi dell’art. 10 della leggeNumero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026n. 212 del 2000, nella mancata ripresa a tassazione dei costi in questione,già dedotti per l’annualità di imposta 2004.4.1. I primi quattro motivi, tutti relativi all’omessa pronuncia da partedella CTR sui diversi motivi di appello proposti dalla società contribuente,possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.Non è, infatti, configurabile il vizio di omessa pronuncia allorché nelladecisione espressa dal giudice di merito sia logicamente implicito il rigettodi ogni altra domanda, eccezione o motivo di appello formulati dalla parte.4.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dellaCorte, «non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenereche tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzionedel caso concreto» (Cass. n. 15255 del 2019).In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame diun punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesidifensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi odell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non giàquale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge ecome difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto»(Cass. n. 12131 del 2023).4.3. Nel caso di specie la CTR ha pronunciato espressamente solo sulterzo motivo di appello relativo alla contestazione della pretesa fiscale sottoil profilo nodale dell’inerenza o meno dei costi portati in deduzione all’attivitàNumero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026di impresa della società contribuente ma la decisione di rigetto anche di tuttigli altri motivi, incentrati su vizi processuali della sentenza di primo gradoo su difetti formali dell’atto impositivo, è implicita nella pronuncia di rigettodel gravame, logicamente incompatibile con il loro accoglimento.Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato.5. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. n.218 del 1997 e dell’art. 10 comma 1 della legge n. 212 del 2000 per averla CTR ritenuto la legittimità degli avvisi di accertamento nonostante che,in violazione del principio del contraddittorio e di leale collaborazione con ilcontribuente, l’Agenzia delle Entrate non avesse assunto alcunadeterminazione formale nell’ambito del procedimento di accertamento conadesione sulle ragioni esposte nell’apposita memoria difensiva edistruttoria, presentata per dare la prova dell’inerenza dei costi contestati.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Nel formulare la censura la ricorrente muove dal presupposto che “ivizi che concernono il procedimento di cui al d. lgs. n. 218 del 1997 siriflettono… sull’avviso di accertamento che ne costituisce l’oggetto” ma ladisciplina dell’istituto dell’accertamento con adesione non consente di trarrequesta conclusione in ordine al rapporto di derivazione dell’invaliditàdell’avviso di accertamento dai supposti vizi del procedimento diaccertamento con adesione.5.3. L’art. 6 commi 2, 3, 4 d.lgs. 218 del 1997, nella versione vigenteratione temporis applicabile alla fattispecie descritta nella sentenzaimpugnata, prevede che “2. Il contribuente nei cui confronti sia statonotificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito dicui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'attoinnanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera diaccertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.Numero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/20263. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per ilpagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data dipresentazione dell'istanza del contribuente; […]4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio,anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invitoa comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione haeffetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'attodel perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perdeefficacia.”5.4. La presentazione da parte del contribuente dell’istanza diaccertamento con adesione onde sollecitare la composizione consensualedelle contestazioni sulla pretesa tributaria oggetto dell’avviso diaccertamento già notificato ha, quindi, solo l’effetto di sterilizzare pernovanta giorni il termine di impugnazione per consentire l’instaurazione delcontraddittorio funzionale alla verifica della possibilità di composizione,decorso il quale senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale,l’atto impositivo, in mancanza di tempestiva impugnazione, divienedefinitivo.L’istanza di accertamento con adesione non incide, dunque, sull’efficaciadell’avviso di accertamento ma ha solo l’effetto di riservareall’amministrazione finanziaria un lasso di tempo dedicato alla verifica incontraddittorio con il contribuente delle condizioni per pervenire allacomposizione consensuale ed evitare l’impugnazione dell’atto impositivo.5.5. In questo contesto, la giurisprudenza della Corte, ha precisato che ilriscontro dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di accertamento con adesionee la convocazione del contribuente per l’instaurazione del contraddittorionon sono obbligatorie ove l’amministrazione finanziaria, nell’esercizio delsuo potere discrezionale, dovesse escludere in radice l’opportunità di unaNumero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026composizione bonaria, ferma restando la sospensione per il contribuente deltermine di impugnazione dell’atto impositivo per il pieno espletamento deldiritto di difesa nell’ambito del giudizio.5.6. Afferma, al riguardo, la Corte che « […] qualora l'ufficio escludessein radice l'opportunità di una composizione bonaria, l'obbligo dellaconvocazione costituirebbe un inutile appesantimento dell'attivitàamministrativa. Il termine di 90 giorni per il quale resta sospeso l'oneredella impugnativa giudiziaria corrisponde del resto a quello stabilito per laformazione del silenzio rifiuto, sicché è coerente col sistema ritenere che,decorso quel termine dalla presentazione della istanza di audizione senzache l'Amministrazione abbia riposto, l'istanza medesima debba considerarsitacitamente rigettata.» ( Cass. n. 28051 del 2009, (Cass. n. 993 del 2015;Cass. n. 15401 del 2017; Cass. n. 13172 del 2019).5.7. Non è, quindi, configurabile l’invalidità dell’atto impositivo derivantedalla violazione delle norme sul procedimento dell’accertamento peradesione in relazione al mancato riscontro dell’amministrazione finanziariaall’istanza di accertamento con adesione prospettata dalla ricorrente, dalmomento che l’avviso di accertamento originario resta indifferente allevicende del procedimento di accertamento per adesione sino al momentodel perfezionamento della definizione che solo ne determina l’inefficacia.Né la formazione della volontà dell’ente impositore attraverso unmeccanismo analogo al silenzio rifiuto, contemplato dall’ordinamentotributario all’art. 21 d. lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 2 legge n. 241 del1990 può configurare di per sé la violazione del principio di lealtà ecollaborazione. (Cass. n. 13172 del 2019).5.8. Con specifico riferimento all’incidenza della violazione delle normeche regolano il procedimento di accertamento con adesione sulla validitàdell’avviso di accertamento la giurisprudenza della Corte ha già avutooccasione di chiarire che «In tema di accertamento con adesione, laviolazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incideNumero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine disospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segueautomaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, ilcontribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso diaccertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivopregiudizio al diritto di difesa del medesimo. » (Cass. Ordinanza n. 21096del 2018).La CTR, nel rigettare implicitamente il motivo di appello, non è, dunque,incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato.6. Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge n.212 del 2000 per aver la CTR ritenuto la legittimità degli atti impositiviimpugnati nonostante la violazione del legittimo affidamento riposto, aisensi dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, nella mancata ripresa atassazione dei costi in questione, già dedotti per l’annualità di imposta 2004.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Secondo l’orientamento consolidato della Corte la violazione delprincipio di affidamento del contribuente sancito dall’art. 10 legge n. 212del 2000 non va ad incidere sulla debenza del tributo ma solo sulla pretesarelativa ad interessi e sanzioni correlata alla colpevole violazione dellanorma tributaria.6.3. La violazione del legittimo affidamento, dunque, non vale adeterminare l’ “illegittimità della ripresa a tassazione operata dall’ufficiofinanziario” come prospettato dalla ricorrente, dal momento che il principiodi affidamento deve essere coordinato con il principio dell’inderogabilitàdelle norme tributarie e dell’indisponibilità della relativa obbligazione cheesclude la legittimità dell’aspettativa del contribuente alla stabilità diun’interpretazione o applicazione favorevole erronea da partedell’amministrazione finanziaria.Numero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026Afferma, al riguardo, la Corte che « Il legittimo affidamento del contribuentecomporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n.212, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessoriconseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, manon incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzionimanifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamentedall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.» (Cass n. 5934 del2015; Cass. n. 16105 del 2024)6.4. In ogni caso, la violazione del legittimo affidamento del contribuentenon è concepibile per effetto della contestazione negli anni di impostasuccessivi della violazione della norma tributaria non rilevata nell’anno diimposta precedente.Non è, infatti, configurabile una legittima aspettativa del contribuente alperpetuarsi della situazione consacrata in un precedente atto viziato ofondato sull’erronea valutazione della fattispecie, ostandovi il doverecostituzionale di concorrere alla spesa pubblica in proporzione alla propriacapacità contributiva ai sensi dell’ art. 53 Cost., come si desume dai principienucleati dalla Corte laddove, in tema di esercizio in malam partem delpotere di autotutela, afferma che “ […] il legittimo affidamento delcontribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente attoviziato ovvero dall'errata valutazione delle circostanze poste a suofondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubblichein ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.“(Cass. Sez. U. n. 30051 del 2024; Cass. n. 27706 del 2022).6.5. In sintesi, non è configurabile un affidamento legittimo delcontribuente nella stabilità nel tempo del comportamentodell’amministrazione finanziaria di mancata contestazione della violazionedella norma tributaria, ostandovi il principio di inderogabilità della normatributaria e di indisponibilità dell’obbligazione tributaria oltre che il principiocostituzionale della necessaria commisurazione del tributo alla capacitàNumero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026contributiva. In forza dei principi richiamati non può, quindi, ritenersi chel’amministrazione finanziaria sia vincolata a reiterare negli anni di impostasuccessiva il mancato rilievo della violazione fiscale dell’anno di impostaprecedente su cui il contribuente non può riporre alcuna legittimaaspettativa.La CTR, nel rigettare implicitamente il motivo di appello, non è, dunque,incorsa nella violazione di legge denunciata.7. Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109comma 5 del t.u.i.r. e degli articoli 19 e 19 bis d.P.R. n. 633 del 1972 peraver la CTR ritenuto non adeguatamente dimostrata l’inerenza dei costi daparte della società contribuente, nonostante la prova fornita della loroconnessione all’attività di noleggio, risultante dalle fatture emesse neglianni 2008 e 2009.7.1. Il motivo è inammissibile perché sotto la forma apparente delladeduzione del vizio di violazione della disciplina del trattamento fiscale deicosti ai fini della determinazione del reddito di impresa imponibile finisceper censurare la conclusione tratta nel merito dalla CTR, all’esitodell’apprezzamento delle prove acquisite, in ordine all’indeducibilità dei costiin contestazione.7.2. La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che ilricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretaeffettuata dal giudice di merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma sostanziale applicabile indicando le affermazionicontrastanti con la corretta applicazione della regola di diritto contenutenella sentenza impugnata e non è mediata dalla necessità del raffronto dellapronuncia con le risultanze processuali.7.3. Afferma, al riguardo, la giurisprudenza della Corte che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)Numero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata. Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la suapur corretta interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3),l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzionedelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass.n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017).7.4. La corretta deduzione del vizio di violazione di legge si esaurisce,quindi, nel raffronto tra la corretta interpretazione ed applicazione dellanorma pertinente alla fattispecie concreta così come ricostruita dal giudicedi merito e la parte del testo della motivazione della sentenza che si assumevi si sia posta in contrasto senza alcuna necessità di esporre le risultanzeprobatorie.7.5. Nel caso di specie, la ricorrente ha censurato non tanto la violazionedella norma richiamata ma l’affermazione della CTR laddove avrebbeerroneamente ritenuto che “ la parte contribuente non ha adeguatamentedimostrato l’inerenza dei costi” sulla base della risultanze delladocumentazione prodotta in ordine alle fatture di noleggio emesse nelleNumero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026annualità 2008 e 2009, così sollecitando la Corte ad una diversa valutazionedel materiale probatorio e al riesame del merito precluso in sede dilegittimità.8. La ricorrente, infine, pur non avendo formulato un autonomo motivo diricorso, ha invocato, ai fini dell’eventuale decisione ai sensi dell’ art. 384comma 2 c.p.c., l’applicazione dello ius superveniens derivante dalla riformain senso favorevole al contribuente della disciplina delle sanzioni introdottadal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.8.1. La richiesta di applicazione dello ius superveniens non può essereaccolta in quanto formulata senza specificare alcunché in ordine all’entitàdelle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento e alla rilevanza chepotrebbe assumere nella fattispecie concreta la modifica della disciplina deltrattamento sanzionatorio sopravvenuta.8.2. Al riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondocui «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie,le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in manierageneralizzata in "favor rei", rendendo la sanzione irrogata illegale, sicchédeve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, di uno "iussuperveniens" più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al casoconcreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione,imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, ostandovi nonsoltanto il principio di necessaria specificità dei motivi di ricorso incassazione ma anche e soprattutto il principio costituzionale di ragionevoledurata del processo, di cui all'art. 111 Cost.» ( Cass. n. 577 del 2024; Cass.n. 19286 del 2020; Cass. n. 31062 del 2018; Cass. n. 9505 del 2017).9. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.11. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unNumero registro generale 6274/2016Numero sezionale 4266/2026Numero di raccolta generale 16406/2026Data pubblicazione 26/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n.4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.800 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]