CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso per D'[OSCURATO:PERSONA] Adriano, l'inammissibilità del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] Paolo, accoglimento del ricorso del P.G. e l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di esclusione delle aggravanti di cui all'art. 416 punto 1 c.p. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogliento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2020, in esito a giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ritenuta la continuazione fra i vari reati contestati e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla pena principale di undici anni di reclusione ciascuno e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, avendoli ritenuti colpevoli dei reati, tutti commessi in Roma - Ostia il 20 aprile 2020, di cui al capo "a", tentato omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di cui al capo "b", detenzione e porto in luogo pubblico della pistola utilizzata per il primo reato, tutti delitti aggravati da finalità e metodo mafiosi. Con la medesima sentenza, il predetto giudice, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo "c", favoreggiamento commesso mediante dichiarazioni rese il 20 aprile e il 30 aprile 2020 alla polizia giudiziaria che svolgeva indagini per il primo reato. Secondo la ricostruzione accusatoria, recepita dal citato giudice, [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], alcuni giorni dopo un diverbio per ragioni di viabilità fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano raggiunto [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva esploso contro costui dei colpi di pistola, attingendolo alle gambe, allo scopo, non conseguito, di ucciderlo, con finalità e metodo mafiosi. [OSCURATO:PERSONA], poi, sarebbe stato a conoscenza degli autori e delle motivazioni del tentato omicidio, quando aveva dichiarato alla polizia giudiziaria di essere stato colpito per errore e di non aver visto chi avesse esploso i colpi. 2. Gli imputati proponevano gravami rivolti alla Corte di appello di Roma. 2.1. Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificava il reato di cui al capo "a" come lesione aggravata da premeditazione; escludeva l'aggravante della finalità e del metodo mafiosi, ritenendo che il delitto fosse solo collegato al precedente diverbio relativo a questioni di viabilità; rideterminava la pena principale in tre anni e otto mesi di reclusione per ciascuno dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; revocava nei loro confronti le pene accessorie. 2.2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello rigettava il gravame. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza di appello nel punto riguardante l'esclusione dell'aggravante della finalità e del metodo mafiosi in relazione ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso si afferma che manca, nella sentenza di appello, una motivazione rafforzata, richiesta in tutti i casi in cui il giudice d'appello modifichi, anche favorevolmente all'imputato, la decisione di primo grado. Nel caso di specie, tale obbligo non sarebbe stato rispettato, non essendo stata confutata la dettagliata e approfondita motivazione esposta nella sentenza di primo grado. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza di appello sarebbe contraddittoria poiché contrastante con le prove acquisite, integrate dalle modalità dell'agguato, di cui il diverbio stradale avvenuto precedentemente all'aggressione sarebbe stato soltanto il pretesto. Il ricorrente lamenta la mancata analisi delle affermazioni attinenti al contesto criminale locale rese dai soggetti coinvolti sia in occasione della pregressa lite sia durante l'aggressione, e indica dei precedenti delittuosi, del tutto analoghi, verificatisi nello stesso luogo, i quali dimostrerebbero la sussistenza di una finalità di preminenza territoriale. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., illogicità della motivazione e violazione di legge relativamente all'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. Afferma che il giudice del merito è incorso in vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno. Afferma che l'offerta risarcitoria sia stata avanzata prima dell'inizio del giudizio. Per il 6 novembre 2020 era stata fissata l'udienza per l'ammissione al rito abbreviato, e le difese degli imputati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano provveduto al deposito giudiziario della somma di euro 3.500,00, costituente offerta reale diretta ad [OSCURATO:PERSONA]. L'udienza fu rinviata per impedimento di altri difensori. In data 11 novembre 2020, le difese depositarono presso la cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare un libretto giudiziario acceso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], allegando prova della contestuale comunicazione a costui. Il ricorrente, inoltre, afferma che le evidenze processuali dimostrino l'accettazione dell'offerta da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, richiamando l'orientamento secondo il quale il risarcimento può aver luogo fino all'inizio della discussione, sottolinea come l'offerta reale sia stata presentata prima del provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato, emesso in data 21 novembre 2021. Pertanto, risultava tempestiva l'offerta presentata e idoneo lo strumento del deposito giudiziario, essendo un mezzo di pagamento certo. Da ultimo, si contesta qualsiasi valutazione sulla congruità della somma offerta rispetto al danno, mancando del tutto la relativa motivazione, che invece si è concentrata sulla mancanza di prova della tempestività dell'offerta e sulla mancata accettazione della medesima. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., critica la sentenza impugnata nel punto relativo all'aggravante della premeditazione di cui all'art. 577, n. 3, cod. pen. e deduce la violazione della disposizione di cui all'art. 533 cod. proc. pen., affermando che sussista un ragionevole dubbio in proposito. La difesa sostiene che gli elementi caratterizzanti la commissione del delitto contrastino con un'esecuzione premeditata. Sul punto mancherebbe del tutto la motivazione. Si contesta inoltre che l'assoluzione per un ulteriore imputato, Cirillo, che originariamente era stato accusato di aver svolto il ruolo di vedetta, costituirebbe elemento dirimente per l'esclusione della qualificazione dell'azione de qua come agguato o spedizione punitiva. Verrebbe meno, conseguentemente, anche la circostanza aggravante della premeditazione. In ragione del principio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., applicabile sia agli elementi costitutivi che a quelli accidentali, sussistendo un dubbio circa la ricorrenza degli estremi per fondare l'aggravante della premeditazione, il giudicante avrebbe dovuto assumere la soluzione più favorevole all'imputato. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 5.1. In primo luogo deduce violazione ed erronea applicazione di legge, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art.378 cod. pen., per carenza degli elementi costitutivi del reato addebitato. Secondo il ricorrente, a seguito della declaratoria di insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis. 1, il delitto di favoreggiamento personale contestato ad [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perso qualsiasi giustificazione. Tale circostanza, infatti, sebbene non contestata ad [OSCURATO:PERSONA], avrebbe caratterizzato anche l'imputazione a suo carico, come se la sua condotta fosse stata connotata dalla tipicità mafiosa. Essendo stata tale ricostruzione sconfessata dalla sentenza d'appello dovrebbero ritenersi non integrati gli elementi costitutivi del reato per cui si è proceduto nei suoi confronti. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente critica la motivazione della sentenza, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., affermando che essa è carente e contraddittoria, alla luce della derubricazione delle accuse mosse agli altri imputati. Essa sarebbe altresì incompatibile con le ulteriori risultanze probatorie assunte nel procedimento, dalle quali si sarebbe dovuta desumere la carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.La ritenuta falsità delle dichiarazioni si porrebbe in insanabile contrasto con altre risultanze, nello specifico con le affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato, e dalla ex compagna di lui, [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali l'imputato non aveva consapevolezza delle persone degli aggressori e pensava di essere stato colpito accidentalmente. Tali testimonianze, ritenute dal ricorrente attendibili in quanto provenienti da persone vicine al dichiarante, alle quali il medesimo non avrebbe avuto motivo di mentire, coincidono perfettamente con quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria. Egli, quindi, non avrebbe mentito agli inquirenti ed avrebbe avuto effettiva conoscenza dell'identità degli autori del tentato omicidio solo in sede di dichiarazioni spontanee rese da questi ultimi. [OSCURATO:PERSONA], considerata l'irrilevanza del precedente diverbio stradale, non l'aveva considerato meritevole di menzione quando venne esaminato dai carabinieri. Nelle conversazioni intercettate, egli solo ipoteticamente aveva affermato che l'evento poteva essere stato una conseguenza del diverbio stradale. Inoltre, i dialoghi captati sarebbero stati frutto della rielaborazione delle voci "correnti nel pubblico", delle quali aveva avuto conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma è infondato. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al motivo inerente all'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.6, cod. pen., mentre è infondato nel resto. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Con il ricorso del Pubblico Ministero si critica la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che era stata invece ritenuta sussistente dal giudice di primo grado. Secondo il ricorrente, il giudice di appello sarebbe caduto in errore, sia perché avrebbe omesso l'adozione di una motivazione rafforzata, doverosa quando il giudice d'appello modifichi la statuizione di primo grado, sia perché non avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie. 2.1. Deve notarsi, in realtà, che nel caso in esame il giudice di appello ha diversamente e correttamente valutato gli elementi addotti in primo grado a sostegno della ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso. Il giudice di appello, sulla base di motivazione congrua che tiene conto e supera le osservazioni esposte dal giudice di primo grado, ha affermato in modo non illogico che il comune e pregresso diverbio per ragioni di circolazione costituì il vero motivo all'origine della contestata condotta degli aggressori, e che, di riflesso, non può ritenersi con certezza che la finalità sottesa all'azione fosse quella di riaffermare la prevalenza di un'associazione criminale su di un'altra. Il giudice di appello, inoltre, fornendo adeguata spiegazione, ha ritenuto non decisivo, al fine di affermare la sussistenza dell'aggravante, il contenuto delle frasi pronunciate in occasione del reato qualificato come lesioni di cui al capo "a". 2.2. La sentenza impugnata risulta esente da vizi sul punto, poiché il giudice di appello ha riconsiderato gli elementi rilevanti acquisiti ed ha esposto chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto tali risultanze insufficienti per fondare l'applicazione dell'aggravante in esame. 3. È fondata la prima doglianza del ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], con la quale si critica il mancato riconoscimento, sia da parte del giudice di primo grado sia da parte del giudice di appello, dell'attenuante del risarcimento del danno, ex art. 62, primo comma, n.6 cod. pen. 3.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità richiede, affinché possa ritenersi integrata la circostanza de qua, che il risarcimento, oppure l'offerta di provvedervi, intervenga prima che sia dichiarato aperto il dibattimento (Sez. 3, sentenza n. 18937 del 19/1/2016, Rv. 266579-01). Nel caso in cui l'imputato abbia optato per il rito alternativo del giudizio abbreviato è necessario che la riparazione avvenga prima che sia pronunciata l'ordinanza che dispone procedersi con tale rito speciale (Sez. 5, sentenza n. 223 del 27/11/2022, dep. 2023, Rv. 284043-01; Sez. 3, sentenza n. 15750 del 16/1/2020, Rv. 279270-01). La dazione risarcitoria può essere attuata tramite la consegna diretta della somma o, in alternativa, mediante forme equipollenti come l'offerta reale, ipotesi quest'ultima con la quale il quantum è posto a disposizione della persona offesa e può essere valutato dal giudice, modalità ambedue rivelatrici dell'effettiva volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato (Sez. 3, sentenza n. 11573 del 29/1/2018, Rv. 272303-01; Sez. 2, sentenza n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556-01). Quando la condotta è attribuita a più agenti che hanno agito in concorso tra loro, la circostanza attenuante sarà riconosciuta a coloro che si sono attivati per riparare il danno cagionato, anche indirettamente, tramite il rimborso della quota di propria spettanza al complice maggiormente diligente che abbia già provveduto a risarcire il danneggiato (Sez. 1, sentenza n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, Rv. 227102-01). 3.2. Nel caso concreto, ora in esame, il giudice di appello, richiamati i principi in base ai quali per il riconoscimento dell'attenuante è necessario che il risarcimento del danno sia integrale e sia eseguito prima dell'inizio del giudizio di primo grado, ha affermato che non risultava che l'offerta risarcitoria fosse avvenuta prima dell'inizio del giudizio. La sentenza di appello, però, non reca una compiuta illustrazione degli elementi documentali - ora precisamente indicati nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] - riguardanti l'attività difensiva finalizzata al risarcimento del danno, e, quindi, non consente di stabilire se, in base a tali elementi, sia corretta o errata l'affermazione della sentenza stessa secondo la quale la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'attenuante dovrebbe escludersi. In presenza di tale carenza motivazionale, la sentenza di appello deve essere annullata sul punto relativo all'attenuante, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in proposito e, per l'effetto, sul trattamento sanzionatorio. 4. In applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] giova anche al coimputato concorrente nel reato e non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la posizione del quale deve essere disposto analogamente l'annullamento con rinvio della sentenza di appello nei limiti suddetti. 5. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], recante critiche avverso le valutazioni del giudice di appello circa la sussistenza della premeditazione, è infondato. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, sentenza n. 42576 del 03/06/2015, Rv. 265149-01). 5.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice di appello ha applicato correttamente il principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, pienamente condivisibili, perché ha specificato che il motivo dell'aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA] era collegato a un alterco per motivi di viabilità avvenuto diversi giorni prima, e ha valorizzato logicamente le risultanze investigative dalle quali emergeva, fra l'altro, la ferma risoluzione criminosa, pianificata da almeno due persone note e preceduta da sopralluoghi, come confermato dalla visione dei filmati delle telecamere, anche avuto riguardo al fatto che gli autori raggiunsero il luogo dell'aggressione muniti di arma da sparo. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi, volti a criticare le affermazioni circa la sua responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale contestatogli. 6.1. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che il reato di favoreggiamento personale è un reato di pericolo che consiste in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, sentenza n. 9989 del 05/2/2015, Rv. 262799- 01). 6.2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, in tema di giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, sentenza n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). 6.3. eiò posto in astratto, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che tutte le doglianze contenute nei due motivi del ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, sia perché tendono ad ottenere una rivalutazione di elementi fattuali in realtà preclusa nel giudizio dì legittimità, sia perché presentano profili di manifesta infondatezza. Il giudice di appello ha chiarito adeguatamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto l'infondatezza dei motivi di gravame presentati per [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di secondo grado spiega congruamente che le dichiarazioni rese agli investigatori da [OSCURATO:PERSONA] si pongono in netto contrasto con il contenuto del dialogo, oggetto di intercettazione ambientale, intervenuto tra lo stesso e altra persona, dialogo nel quale il primo prometteva di vendicarsi nei confronti degli autori dell'azione perpetrata in suo danno e faceva comprendere di conoscerli perfettamente. Inoltre, non ha alcun fondamento la tesi difensiva secondo la quale l'aggravante del metodo mafioso, sebbene circostanza non contestata ad [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunque caratterizzato l'imputazione di favoreggiamento personale e, pertanto, il giudice d'appello, accertata l'infondatezza di tale circostanza aggravante contestata a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ritenere insussistenti gli elementi costitutivi del reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato.Tali assunti, in realtà, non possono essere condivisi, in quanto gli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento sono palesemente diversi da quelli della circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e le contestazioni sono tra loro autonome. Pertanto, nessun effetto può derivare, sulle valutazioni inerenti alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento, dalla valutazione di insussistenza di tale aggravante che era stata ritenuta in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. 7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, deve provvedersi come segue. 7.1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma deve essere rigettato. 7.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 7.3. Il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente al profilo riguardante la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., annullando la sentenza di appello impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto e per la conseguente rideterminazione della pena. Per il resto, il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 7.4. Per l'effetto estensivo, previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., la sentenza di appello deve essere annullata anche nei confronti del concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA] in relazione al punto relativo a detta attenuante, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su tale punto e per la conseguente rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]. Dichiar