CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1956
Cassazione n. 01412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1956 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lanos Trombetta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 10 marzo 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino del 14 ottobre 2022 in ordine al reato di bancarotta semplice documentale. - Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicabilità dell'art. 131 bis per una erronea interpretazione dell'art.101 cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato perché reiterativo di quanto già dedotto in appello e correttamente disatteso dalla corte di merito (pag.4 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il 944siglier estensore [OSCURATO:PERSONA] ente