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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31686/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla ricostrizone del fatto resa all'esito della valutazione delle emergenze acquisite apprezzate a sostegno della ritenuta responsabilità per la resistenza ex art 337 cp in contestazione e alla rivendicata ma esclusa applicabilità alla specie dell'ad 393 bis cp replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente /ThBenedetto [OSCURATO:PERSONA]' Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia appo—Sta, a cu cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotaz . ne olt precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, le generalità e degli altr dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] N CA Nef_LLY nt A Se7f,gne 21 A O 2026 L'ASSISTENT I IZIARIO Dou..ssa 10, a e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla ricostrizone del fatto resa all'esito della valutazione delle emergenze acquisite apprezzate a sostegno della ritenuta responsabilità per la resistenza ex art 337 cp in contestazione e alla rivendicata ma esclusa applicabilità alla specie dell'ad 393 bis cp replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente /ThBenedetto [OSCURATO:PERSONA]' Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia appo—Sta, a cu cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotaz . ne olt precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, le generalità e degli altr dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] N CA Nef_LLY nt A Se7f,gne 21 A O 2026 L'ASSISTENT I IZIARIO Dou..ssa 10, a e