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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 19894/2026

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nto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 6 maggio 2025 la Corte d’Appello di Cataniaconfermava la sentenza emessa il 7 dicembre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reatidi estorsione e truffa continuata ascrittigli e condannato alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali inrelazione alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato.Rassegnava che il Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza diconvalida, aveva escluso l’evidenza della prova in relazione al contestato delittodi estorsione e che lo stesso G.I.P. in diversa persona fisica aveva invecedisposto il giudizio immediato ritenendo la prova evidente.Deduceva che, a fronte di tale valutazione contraddittoria, aveva errato laCorte d’appello nel rigettare l’eccezione di illegittimità del giudizio immediato.2.2.

Con il secondo motivo deduceva mancanza e contraddittorietà dellamotivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione,assumendo che le dichiarazioni della persona offesa erano state travisate inrelazione alle frasi minacciose asseritamente proferite dal [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale inrelazione alla configurazione di due distinte ipotesi delittuose (quelle di cui agliartt. 640 e 629 cod. pen) con riferimento ad un’unica condotta, assumendo che,con riferimento al delitto di estorsione, difettava l’elemento della minaccia,necessario per l’integrazione del reato.3.

In data 3 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioniscritte con le quali ribadiva le ragioni illustrate con i tre motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della decisione dellaCorte d’appello che ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con ilquale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la nullità del decreto di giudizioimmediato e del conseguente giudizio di primo grado, è manifestamenteinfondato.Ed invero, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha avuto modo dipronunciarsi in relazione alla possibilità di impugnare il decreto con il quale ilgiudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, statuendo chela decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizioimmediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato(Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01;successivamente, v.

Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2017, P., Rv. 271981 – 01: Sez.6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986 – 01; Sez. 2, n. 37163 del25/09/2024, Zagari, non mass.).La Suprema Corte, in motivazione, ha osservato che il provvedimentoadottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva diconseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi - che nellaspecie non ricorre - in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta delrito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi,integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernentel'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al ricordato principio.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, con il quale si intendecensurare il presupposto del decreto di giudizio immediato costituitodall’evidenza della prova, concetto che si risolve in una valutazione di tipoprognostico circa l'idoneità degli elementi acquisiti grazie ad indagini complete asostenere l'accusa in giudizio, non diversa da quella compiuta nell'udienzapreliminare.

In altri termini, gli elementi raccolti nel corso delle indagini devonoavere una tale pregnanza e significatività da rendere superflua la necessità dellaverifica dell'udienza preliminare e da escludere con certezza l'eventualità di unproscioglimento in tale sede all'esito del contraddittorio fra le parti e degliapporti argomentativi forniti in tale sede dalla difesa.Un tale giudizio, al pari del provvedimento con cui viene disposto il giudizioimmediato, non è sindacabile dal giudice del dibattimento, attesa la sua naturaendoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenzaprocedimentale di approdo alla fase dibattimentale.2.

Il secondo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una riletturanel merito, inammissibile nella presente sede, delle prove assunte, e inparticolare delle dichiarazioni della persona offesa.La difesa assume che tali dichiarazioni sarebbero state travisate.Il vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione diun’informazione inesistente ovvero nella omessa valutazione della provaesistente agli atti (v., ex multis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari,Rv. 280117 – 01), è stato dalla difesa dedotto non correttamente, se siconsidera che in realtà ciò che si contesta è l’interpretazione delle dichiarazionidella vittima, il che costituisce questione di merito non deducibile davanti allaCorte di cassazione.La Corte d’appello, del resto, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla valutazione di tali dichiarazioni, osservando congruamente chedalla lettura congiunta delle medesime “con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv.Spatola … emerge chiaramente come lo Iemmolo alle ennesime richieste didenaro del [OSCURATO:PERSONA] – divenute sempre più insistenti e sostenute da causalidiverse … - abbia iniziato a temere per la propria incolumità a fronte dei modioltremodo aggressivi e pressanti dell’imputato” (v. pag. 7 del provvedimentoimpugnato), e che la persona offesa aveva anche dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] loaveva esplicitamente minacciato affermando che, nel caso in cui non avesseottemperato alle richieste di denaro, “sarebbe venuto alle mani” e lo avrebbepreso a calci “nelle palle” (v. pag. 8 della sentenza impugnata); trattasi digiudizio di merito che risulta congruamente motivato e, pertanto, nonsindacabile in sede di legittimità.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazionealla ritenuta configurabilità di entrambi i reati contestati, osservandocongruamente che “il modus operandi adottato dall’imputato … si è nel corsodel tempo modificato assumendo connotati non solo truffaldini – affinando ilraggiro con la presentazione di documenti falsi … - ma propriamente minacciosie perentori quando in ultimo lo Iemmolo aveva iniziato a tergiversare in ordinealle ultime somme asseritamente richieste dal [OSCURATO:PERSONA] per conto di unfantomatico dottore che avrebbe rilasciato il certificato utile per la causa diseparazione dalla moglie e del fantomatico legale che lo avrebbe assistito nelprocedimento di sospensione del porto d’armi” (v. pagg. 6 e 7 della sentenzaimpugnata).A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato, ancora una volta, anegare la sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto di estorsione costituitodalla minaccia con deduzione che, per le ragioni illustrate in sede di trattazionedel motivo che precede, non è consentita in quanto trattasi di doglianza inpunto di fatto.4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 6 maggio 2025 la Corte d’Appello di Cataniaconfermava la sentenza emessa il 7 dicembre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reatidi estorsione e truffa continuata ascrittigli e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali inrelazione alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato.Rassegnava che il Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza diconvalida, aveva escluso l’evidenza della prova in relazione al contestato delittodi estorsione e che lo stesso G.I.P. in diversa persona fisica aveva invecedisposto il giudizio immediato ritenendo la prova evidente.Deduceva che, a fronte di tale valutazione contraddittoria, aveva errato laCorte d’appello nel rigettare l’eccezione di illegittimità del giudizio immediato.2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza e contraddittorietà dellamotivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione,assumendo che le dichiarazioni della persona offesa erano state travisate inrelazione alle frasi minacciose asseritamente proferite dal [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale inrelazione alla configurazione di due distinte ipotesi delittuose (quelle di cui agliartt. 640 e 629 cod. pen) con riferimento ad un’unica condotta, assumendo che,con riferimento al delitto di estorsione, difettava l’elemento della minaccia,necessario per l’integrazione del reato.3. In data 3 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioniscritte con le quali ribadiva le ragioni illustrate con i tre motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della decisione dellaCorte d’appello che ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con ilquale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la nullità del decreto di giudizioimmediato e del conseguente giudizio di primo grado, è manifestamenteinfondato.Ed invero, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha avuto modo dipronunciarsi in relazione alla possibilità di impugnare il decreto con il quale ilgiudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, statuendo chela decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizioimmediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato(Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01;successivamente, v. Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2017, P., Rv. 271981 – 01: Sez.6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986 – 01; Sez. 2, n. 37163 del25/09/2024, Zagari, non mass.).La Suprema Corte, in motivazione, ha osservato che il provvedimentoadottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva diconseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi - che nellaspecie non ricorre - in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta delrito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi,integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernentel'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al ricordato principio.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, con il quale si intendecensurare il presupposto del decreto di giudizio immediato costituitodall’evidenza della prova, concetto che si risolve in una valutazione di tipoprognostico circa l'idoneità degli elementi acquisiti grazie ad indagini complete asostenere l'accusa in giudizio, non diversa da quella compiuta nell'udienzapreliminare. In altri termini, gli elementi raccolti nel corso delle indagini devonoavere una tale pregnanza e significatività da rendere superflua la necessità dellaverifica dell'udienza preliminare e da escludere con certezza l'eventualità di unproscioglimento in tale sede all'esito del contraddittorio fra le parti e degliapporti argomentativi forniti in tale sede dalla difesa.Un tale giudizio, al pari del provvedimento con cui viene disposto il giudizioimmediato, non è sindacabile dal giudice del dibattimento, attesa la sua naturaendoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenzaprocedimentale di approdo alla fase dibattimentale.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una riletturanel merito, inammissibile nella presente sede, delle prove assunte, e inparticolare delle dichiarazioni della persona offesa.La difesa assume che tali dichiarazioni sarebbero state travisate.Il vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione diun’informazione inesistente ovvero nella omessa valutazione della provaesistente agli atti (v., ex multis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari,Rv. 280117 – 01), è stato dalla difesa dedotto non correttamente, se siconsidera che in realtà ciò che si contesta è l’interpretazione delle dichiarazionidella vittima, il che costituisce questione di merito non deducibile davanti allaCorte di cassazione.La Corte d’appello, del resto, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla valutazione di tali dichiarazioni, osservando congruamente chedalla lettura congiunta delle medesime “con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv.Spatola … emerge chiaramente come lo Iemmolo alle ennesime richieste didenaro del [OSCURATO:PERSONA] – divenute sempre più insistenti e sostenute da causalidiverse … - abbia iniziato a temere per la propria incolumità a fronte dei modioltremodo aggressivi e pressanti dell’imputato” (v. pag. 7 del provvedimentoimpugnato), e che la persona offesa aveva anche dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] loaveva esplicitamente minacciato affermando che, nel caso in cui non avesseottemperato alle richieste di denaro, “sarebbe venuto alle mani” e lo avrebbepreso a calci “nelle palle” (v. pag. 8 della sentenza impugnata); trattasi digiudizio di merito che risulta congruamente motivato e, pertanto, nonsindacabile in sede di legittimità.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazionealla ritenuta configurabilità di entrambi i reati contestati, osservandocongruamente che “il modus operandi adottato dall’imputato … si è nel corsodel tempo modificato assumendo connotati non solo truffaldini – affinando ilraggiro con la presentazione di documenti falsi … - ma propriamente minacciosie perentori quando in ultimo lo Iemmolo aveva iniziato a tergiversare in ordinealle ultime somme asseritamente richieste dal [OSCURATO:PERSONA] per conto di unfantomatico dottore che avrebbe rilasciato il certificato utile per la causa diseparazione dalla moglie e del fantomatico legale che lo avrebbe assistito nelprocedimento di sospensione del porto d’armi” (v. pagg. 6 e 7 della sentenzaimpugnata).A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato, ancora una volta, anegare la sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto di estorsione costituitodalla minaccia con deduzione che, per le ragioni illustrate in sede di trattazionedel motivo che precede, non è consentita in quanto trattasi di doglianza inpunto di fatto.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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