CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27960/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 27 gennaio 2021 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi direclusione in quanto ritenuto responsabile dei delitti previsti dagli artt. 216, primocomma, nn. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942. In particolare,nella qualità di amministratore unico e di fatto della Salone immobiliare s.r.l.,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 3 gennaio 2017 e dopoavere nominato, il 20 marzo 2013, quale amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA],ritenuto mero prestanome, [OSCURATO:PERSONA] aveva distratto la somma complessiva di41.400 euro mediante l’emissione, dal conto corrente della società e in assenza dicausale giustificativa, di otto assegni circolari in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.,per complessivi 38.000 euro, successivamente incassati da tale società, nonché didue assegni per complessivi 3.400 euro in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e dellostesso [OSCURATO:PERSONA], entrambi riscossi da quest’ultimo. Inoltre, aveva sottratto,distrutto o falsificato, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profittoovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili della società,così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari sociali. Fatto commesso in Firenze il 3 gennaio 2017. Con la medesimasentenza, [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì dichiarato inabilitato all’esercizio di un’impresacommerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per ladurata della pena principale, nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata dicinque anni.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattrodistinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 216, inrelazione all’art. 223, legge fall. nonché l’erronea qualificazione giuridica del fatto.La Corte di appello avrebbe ritenuto integrato il delitto previsto dall’art. 216legge fall. pur avendo escluso che [OSCURATO:PERSONA] rivestisse la qualità di amministratoreal momento della dichiarazione di fallimento, attribuendogli la veste diamministratore di fatto sulla base di affermazioni apodittiche e di presunzioni privedi adeguato fondamento probatorio. Una volta esclusa la qualifica diamministratore di diritto, la responsabilità dell’imputato avrebbe dovuto esserescrutinata nei limiti dell’art. 223 legge fall., con accertamento del contributocausale al dissesto e dei relativi elementi soggettivi.La sentenza impugnata avrebbe qualificato come meri prestanomeCapobianchi e [OSCURATO:PERSONA] senza indicare concreti elementi dimostrativi dell’effettivoesercizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di poteri gestori continuativi e significativi. All’uopo,la Corte territoriale avrebbe valorizzato circostanze ritenute neutre o equivoche,quali i rapporti tra i soggetti coinvolti, la partecipazione di alcuni di essi nellasocietà beneficiaria dei pagamenti e l’irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttaviaindividuare specifici atti di gestione riconducibili all’imputato.Pertanto, la qualifica di amministratore di fatto sarebbe stata affermata inmodo assertivo e non secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità,con conseguente vizio dell’intero impianto argomentativo della sentenza.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché l’apparenza della motivazione in relazione alla bancarotta fraudolentadocumentale, fondata sulla sola assenza delle scritture contabili.La Corte di appello non avrebbe accertato alcuna condotta di sottrazione,distruzione o falsificazione della contabilità riconducibile all’imputato, nonostanteche la sentenza abbia riconosciuto che la società versava già in condizioni di gravedisorganizzazione e che gran parte della documentazione risultasse inesistente sindall’origine.Inoltre, la motivazione sarebbe fondata su un indebito automatismoprobatorio, poiché desumerebbe il dolo specifico dalla mera mancanza dellacontabilità. In particolare, il ragionamento della Corte sarebbe circolare, in quantoil dolo documentale verrebbe ricavato da un presunto contesto distrattivo che, asua volta, verrebbe desunto dall’assenza delle scritture contabili.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della leggepenale in relazione, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, allaviolazione del potere devolutivo, nonché la contraddittorietà e motivazioneapparente in ordine alla qualifica soggettiva dell’imputato e all’applicazione degliartt. 216 e 223 legge fall.La Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità per bancarottafraudolenta patrimoniale senza dimostrare adeguatamente l’effettiva posizionegestoria di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo Giudice.La motivazione sarebbe contraddittoria, poiché, da un lato, essa riterrebbesufficiente la qualità di amministratore di diritto al momento delle operazionicontestate e, dall’altro lato, richiamerebbe anche una presunta attività diamministratore di fatto svolta dall’imputato in periodi diversi.La sentenza avrebbe, inoltre, omesso di verificare l’effettivo esercizio di poterigestori nei periodi di amministrazione altrui e avrebbe eluso il più rigorosoaccertamento richiesto dall’art. 223 legge fall. in ordine alla posizione soggettivae al contributo causale dell’imputato, limitandosi a ribadire i vizi motivazionali giàpresenti nella decisione di primo grado.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e all’applicazione delle pene sostitutive.La Corte di appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche senzaprocedere a una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e dellasua condotta. La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, poichériconoscerebbe la non particolare gravità dei fatti e il positivo percorso personaledell’imputato, senza però attribuire a tali elementi un concreto rilievo ai fini deltrattamento sanzionatorio.Quanto alle pene sostitutive, la loro esclusione sarebbe stata motivata in modomeramente assertivo, mediante il semplice richiamo alla conferma della penainflitta, senza la specifica valutazione richiesta dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53,legge n. 689 del 1981 circa la personalità dell’imputato, l’entità della pena el’idoneità della sanzione sostitutiva a perseguire la finalità rieducativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Devono essere esaminate congiuntamente le censure difensive, formulatecon il primo e con il terzo motivo, incentrate sulla contestazione della qualificasoggettiva attribuita all’imputato e, conseguentemente, sulla ritenuta applicabilitàdell’art. 216 legge fall. Le doglianze sono, però, infondate.2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorso, la Corte territoriale hafornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici nell’affermare che Ostolaniabbia esercitato funzioni gestorie della società fallita non soltanto nei periodi neiquali rivestiva formalmente la carica di amministratore unico, ma anche negliintervalli temporali in cui l’amministrazione era stata attribuita a soggetti diversi.Tale conclusione, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non è statafondata sulla mera intestazione formale di cariche né su affermazioni apodittiche,ma su una pluralità di elementi convergenti, valutati unitariamente.In particolare, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese daCapobianchi, nominato amministratore della società per soli cinque mesi nel 2012,il quale ha riferito di avere assunto la carica su richiesta dell’imputato e di nonavere mai svolto alcuna effettiva attività gestoria, qualificandosi sostanzialmentecome mero prestanome di [OSCURATO:PERSONA].L’attendibilità di tali dichiarazioni è stata verificata attraverso il confronto conulteriori risultanze obiettive, e segnatamente con la circostanza che Capobianchirisultasse contemporaneamente amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.,destinataria di una parte rilevante delle somme fuoriuscite dal patrimonio dellafallita, nonché con il dato che talune operazioni relative a tali somme risultavanodirettamente riconducibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la sentenzaimpugnata ha posto in evidenza che l’acquisto dell’autovettura mediante ilfinanziamento concesso dalla Findomestic era stato effettuato per il tramitedell’imputato nella qualità di legale rappresentante della società; che la successivaalienazione del medesimo veicolo era stata parimenti realizzata per il tramite dellostesso [OSCURATO:PERSONA]; che il contratto di leasing e gli atti bancari relativi alle operazionicontestate risultavano sottoscritti dall’imputato; e che uno degli assegni circolariemessi a valere sul conto della fallita era stato personalmente versato da Ostolanisul conto corrente della società [OSCURATO:SOCIETA]. Né la difesa ha contestato lamaterialità di tali operazioni, limitandosi a prospettarne una diversa qualificazionegiuridica. Tali circostanze integrano atti di gestione diretti e specificamenteindividuati, incompatibili con la tesi difensiva che prospetta un ruolo meramenteformale o marginale dell’imputato nella conduzione della società.Non coglie, pertanto, nel segno la censura secondo cui la Corte territorialeavrebbe omesso di indicare elementi concreti dimostrativi dell’esercizio di poterigestori da parte del ricorrente. La motivazione impugnata individua, infatti,specifiche risultanze processuali dalle quali desume che l’imputato continuasse arappresentare il centro effettivo di imputazione delle scelte societarie e delleoperazioni economiche poste in essere dalla società.2.2. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la Corte di appello non attribuiscealla circostanza della sua irreperibilità un’autonoma valenza dimostrativa dellaresponsabilità dell’imputato, ma la considera congiuntamente agli altri elementiacquisiti, tra i quali la successione di soggetti privi di un effettivo ruolo gestionalee il collegamento degli stessi con la società beneficiaria delle somme distratte,traendone un ulteriore riscontro alla ricostruzione complessiva della vicenda.Neppure è condivisibile la prospettazione difensiva secondo cui Capobianchisarebbe stato il reale gestore della società fallita.La Corte territoriale ha, infatti, valorizzato elementi di segno opposto,rappresentati sia dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], sia dal direttocoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni economiche oggetto di contestazione,sicché la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente si risolve in una merarilettura del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.2.3. Da tali premesse discende altresì l’infondatezza della censura concernentel’applicazione dell’art. 223 legge fall.Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la distinzione tra gli artt.216 e 223 legge fall. dipende dalla qualifica soggettiva dell’agente e dalla naturadelle condotte contestate.Nel caso in esame, l’accertamento della qualità di amministratore di fatto neiperiodi successivi alla cessazione dalla carica formale rende irrilevante ladistinzione prospettata dalla difesa tra l’art. 216 e l’art. 223 legge fall., posto chel’imputato continuava ad esercitare in via continuativa e significativa i poteri tipicidell’organo gestorio. Ed è, del pari, irrilevante che egli non rivestisse piùformalmente la carica di amministratore alla data della dichiarazione di fallimento,ricoperto la qualifica richiesta nel periodo in cui sono state poste in essere lecondotte tipiche o l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato per ilcompimento di tali atti (cfr. Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico, nonmassimata), non essendo necessario che tale qualifica permanga fino alladichiarazione di fallimento.Le doglianze difensive devono pertanto essere rigettate.3. Devono indi essere esaminate le censure con le quali il ricorso contesta laconfigurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo, da un lato,che le operazioni contestate non sarebbero state positivamente accertate comedistrattive e, dall’altro, che difetterebbe il nesso causale tra le stesse e lo stato didissesto della società. Anche tali doglianze sono infondate.3.1. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda patrimoniale sulla base diuna pluralità di elementi fattuali, tra loro convergenti, non limitandosi, comeinvece sostenuto dalla difesa, a valorizzare la mera assenza di documentazionecontabile. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che la societàfallita aveva acquistato un’autovettura mediante finanziamento; che il veicolo erastato successivamente rivenduto; che il ricavato della vendita era confluito sulconto corrente sociale; e che, subito dopo, dal medesimo conto era fuoriuscita,mediante plurimi assegni circolari, una somma pressoché corrispondente,destinata a società collegate ai soggetti coinvolti nella gestione della fallita e, inparte, allo stesso imputato.3.2. La motivazione non presenta, sul punto, alcun vizio di manifesta illogicità.La Corte di appello ha, infatti, valorizzato non soltanto la mancanza di unagiustificazione documentale delle operazioni, ma anche la destinazione dellesomme a soggetti privi di una comprovata ragione creditoria nei confronti dellasocietà fallita, il collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA], nonché lacircostanza che uno degli assegni destinati alla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse statoversato personalmente dall’imputato. Si tratta di elementi che, valutatiunitariamente, sorreggono in modo non manifestamente illogico la conclusionesecondo cui le somme fuoriuscite dal patrimonio sociale furono destinate a finalitàestranee all’interesse dell’impresa.Non è decisiva, in senso contrario, la deduzione difensiva secondo cui nonsarebbe stato dimostrato l’effettivo arricchimento personale di [OSCURATO:PERSONA], fattaeccezione per un importo marginale.Ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione, infatti, non è necessario che il profitto confluisca direttamente nelpatrimonio dell’amministratore, essendo sufficiente che i beni sociali siano sottrattialla loro funzione di garanzia dei creditori e destinati a finalità incompatibili conl’interesse della società.3.3. Parimenti priva di decisività è la prospettazione secondo cui i rapporti conMaxi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero potuto trovare giustificazione inpregresse relazioni commerciali. La Corte territoriale, infatti, ha preso inconsiderazione tale deduzione, osservando che l’imputato si era limitato arichiamare genericamente l’esistenza di rapporti patrimoniali e commerciali, senzatuttavia offrire alcun elemento idoneo a dimostrare l’effettività di prestazionicorrispondenti alle somme trasferite. In tale contesto, la mancanza didocumentazione giustificativa non è stata utilizzata quale unico fondamento dellaresponsabilità, ma quale elemento di riscontro di una ricostruzione già sorrettadalla sequenza oggettiva delle operazioni bancarie e dalla destinazione dellesomme.Neppure può essere condivisa la tesi secondo cui la presenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. imporrebbe di individuare in quest’ultimo il reale dominusdell’operazione. La sentenza impugnata ha logicamente attribuito rilievo, in sensocontrario, alle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avereassunto la carica di amministratore della fallita su richiesta dell’imputato e di nonavere esercitato alcuna effettiva attività gestoria, nonché al diretto coinvolgimentodi [OSCURATO:PERSONA] negli atti bancari e nelle operazioni economiche attraverso cui sirealizzò la fuoriuscita della provvista dal patrimonio sociale. La diversa letturaproposta dalla difesa del ricorrente si risolve, pertanto, in una rivalutazione delmateriale probatorio non consentita in sede di legittimità.3.4. È infondata, infine, la censura relativa alla mancanza di un nesso causaletra le condotte distrattive e il dissesto.In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di distrazioneassume rilievo per il fatto di avere determinato il depauperamento del patrimoniodell’impresa, mediante destinazione dei beni sociali a fini estranei all’attivitàaziendale e alla garanzia dei creditori; non è invece richiesta la prova che la singolaoperazione abbia cagionato o aggravato lo stato di insolvenza (Sez. U, n. 22474del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). Una volta intervenuta ladichiarazione di fallimento, rilevano anche le condotte distrattive poste in esserein epoca anteriore, purché riferibili al soggetto che, al momento della lororealizzazione, rivestiva la qualifica richiesta dalla fattispecie incriminatrice.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che le operazionipatrimoniali contestate furono compiute nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] rivestiva laqualità di amministratore unico ovvero esercitava comunque funzioni gestoriedella società. Correttamente, pertanto, ha ritenuto integrato il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216 legge fall., dovendosi escludere chefosse necessario accertare un distinto rapporto causale tra le condotte distrattivee il dissesto della società fallita.4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbeaffermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale sulla base della sola assenza delle scritture contabili, senza accertarealcuna condotta al medesimo riconducibile e senza adeguata dimostrazione deldolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Inoltre, la società si sarebbegià trovata in condizioni di grave disorganizzazione amministrativa e contabileprima dell’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione sociale e gran parte delladocumentazione sarebbe stata già inesistente.Le censure difensive non colgono nel segno.4.1. La Corte territoriale non ha, infatti, fondato la decisione sul mero datodell’assenza delle scritture contabili, ma ha valorizzato una pluralità di elementiconvergenti dai quali ha desunto la riconducibilità all’imputato della complessivasituazione documentale della società.In particolare, è stato accertato che la documentazione contabile relativa alperiodo antecedente all’ottobre 2010 era stata riconsegnata alla società in data 31ottobre 2010, quando [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la carica di amministratore unico, senzache la medesima documentazione fosse successivamente rinvenuta dalla curatricefallimentare. È stato, inoltre, evidenziato che ulteriore documentazione esistentenon era stata consegnata agli organi della procedura e che la contabilità relativaagli esercizi successivi risultava non tenuta ovvero occultata o distrutta.Ne consegue che la responsabilità dell’imputato non è stata affermata sullabase della sola constatazione dell’irregolarità contabile, bensì in forza di elementiche la Corte territoriale ha ritenuto dimostrativi dell’omessa conservazione, dellamancata tenuta e della sottrazione della documentazione sociale in un periodo nelquale la gestione della società era riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA].4.2. In tale prospettiva è infondata anche la deduzione secondo cui la societàsarebbe stata già priva di contabilità al momento dell’ingresso dell’imputato nellacompagine sociale.Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la pregressa irregolaritàdella gestione non esonera il nuovo amministratore dagli obblighi imposti dallalegge in ordine alla tenuta, alla conservazione e alla regolarizzazione delle scritturecontabili, né consente di giustificare la successiva irreperibilità delladocumentazione che risultava esistente al momento dell’assunzione dell’incarico(Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01; Sez. 5, n. 15988 del11/03/2019, non massimata).4.3. Parimenti infondata è la censura concernente l’elemento soggettivo delreato. È vero che la motivazione della sentenza impugnata richiama anche lecondotte distrattive contestate all’imputato, le quali, comunque, rappresentanouno degli indici sintomatici del dolo secondo l’interpretazione della giurisprudenzadi legittimità (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 - 01; Sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, in motivazione); tuttavia, il dolo specifico non risultaaffermato sulla sola base di tali condotte, bensì attraverso una valutazionecomplessiva delle risultanze processuali, secondo le consolidate indicazioni offertedalle pronunce della Corte di cassazione (ex multis Sez. 5, n. 10968 del31/01/2023, Rv. 284304 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 -01).In particolare, i Giudici di merito hanno valorizzato l’assoluta carenza delladocumentazione relativa a un ampio arco temporale, l’impossibilità di ricostruirele vicende economiche e patrimoniali della società, la mancata tracciabilità dellesomme riscosse da numerosi debitori sociali e la contestuale esistenza dioperazioni patrimoniali prive di adeguata giustificazione documentale, ritenendoche tali elementi fossero sintomatici della finalità di impedire la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari sociali.La censura con cui il ricorrente prospetta un ragionamento circolare si risolvepertanto nella contestazione del significato probatorio attribuito dal giudice dimerito a dati fattuali specificamente individuati e non evidenzia alcuna manifestaillogicità della motivazione. La Corte territoriale ha infatti individuato autonomielementi di fatto dai quali ha desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo,manifestamente contraddittorio.Assume, infine, particolare rilievo la circostanza che proprio l’assenza delladocumentazione contabile abbia impedito alla curatrice di ricostruire la sorte dellesomme risultanti dovute alla società e documentate come pagate dai debitorisociali. Tale dato costituisce un ulteriore indice dell’idoneità della condotta adarrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e conferma la ragionevolezza dellaconclusione cui è pervenuta la Corte di appello in ordine alla configurabilità deldelitto contestato.Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.5. Con il quarto motivo, il ricorso prospetta la violazione di legge e il vizio dimotivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e allamancata applicazione della pena sostitutiva. Il motivo è, tuttavia, infondato.5.1. Giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno dellecircostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. si configuracome un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenutoa motivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fareemergere lo scrutinio compiuto in ordine all’adeguatezza della pena in concretoinflitta rispetto alla reale gravità del reato e alla personalità dell’imputato (v., trale tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n.46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v. Sez. 1, n.12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). In questa prospettiva, il giudice,se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenutoa prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendosufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitoglicon l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili dellavicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio,tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali,tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti glialtri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).Orbene, nel caso in esame, il Giudice di merito ha ritenuto che non potesseroconcedersi le attenuanti generiche in considerazione della mancanza dirisarcimenti nei confronti della procedura nonché del precedente penale specificodell’imputato, condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui agliartt. 216 e 219 legge fall., inflitta con sentenza irrevocabile il 4 febbraio 2021. Ilrichiamo a tali elementi, ritenuti indicativi della negativa personalità dell’imputato,consente di ritenere che la Corte abbia adempiuto pienamente all’obbligo dimotivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010,Biancofiore, Rv. 247959 - 01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro,Rv. 218140 - 01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443- 01), risultando gli elementi favorevoli indicati dalla difesa implicitamente superatidalla Corte territoriale attraverso la valorizzazione del precedente specifico edell’assenza di condotte risarcitorie, ritenuti prevalenti.5.2. Quanto, infine, alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità, la Corte di appello si è effettivamente limitata aconfermare la pena inflitta all’esito del giudizio di primo grado.Tale statuizione ha necessariamente comportato il rigetto della richiestadifensiva di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, che non potevaessere applicato in quanto la pena inflitta, pari a tre anni e tre mesi di reclusione,eccedeva il limite massimo previsto dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.689 per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]