CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 19 aprile 2021, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Frosinone, in data 5 luglio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di tutti gli imputati, con il quale di deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità degli stessi per il delitto di rapina in concorso, risulta del tutto generico; in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, in particolare alle pagine 5 e 6, ha ampiamente evidenziato il coinvolgimento di tutti gli imputati sia nella condotta furtiva che in quella violenta successiva, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso dedotto da tutti gli imputati, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., oltre ad essere piuttosto generico, risulta manifestamente infondato, trattandosi di diniego correttamente giustificato dalla non integralità della proposta offerta di risarcimento, che non avrebbe infatti riguardato gli operanti, vittime della violenza realizzata al fine di conseguire l'impunità per la precedente sottrazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.