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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26758/2024

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31846/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO L AZZARINI A NTONIO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45L24 F749 M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC) il 24 luglio 1945, residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77C22 L419 W), domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – R INUNCIA per la cassazione della sentenza n. 542/4/2019 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata l’8 luglio 2019, notificata il 31 luglio 2019; U DITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il ricorso in oggetto l’Agenzia delle Entrate impugnava la suindicata sentenza con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale oggetto di contenzioso fosse da annullare, siccome adottato in violazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella versione novellata dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 145/2018;

2. l’Agenzia delle Entrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 21 ottobre 2019, formulando un unico motivo di impugnazione;

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 6 marzo 2020;

4. con nota del 23 marzo 2022, notificata in pari data al contribuente, l’Agenzia delle Entrate, dando conto dell’annullamento dell’avviso di liquidazione giusta ordinanza n. 24789/2021 di questa Corte, che aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (coobbligato) e prendendo atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 39/2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] :

1. il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921); la rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata sulla base di pronunce giudiziali successive alla proposizione del ricorso.

P .

Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31846/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO L AZZARINI A NTONIO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45L24 F749 M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC) il 24 luglio 1945, residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77C22 L419 W), domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – R INUNCIA per la cassazione della sentenza n. 542/4/2019 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata l’8 luglio 2019, notificata il 31 luglio 2019; U DITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il ricorso in oggetto l’Agenzia delle Entrate impugnava la suindicata sentenza con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale oggetto di contenzioso fosse da annullare, siccome adottato in violazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella versione novellata dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 145/2018; 2. l’Agenzia delle Entrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 21 ottobre 2019, formulando un unico motivo di impugnazione; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 6 marzo 2020; 4. con nota del 23 marzo 2022, notificata in pari data al contribuente, l’Agenzia delle Entrate, dando conto dell’annullamento dell’avviso di liquidazione giusta ordinanza n. 24789/2021 di questa Corte, che aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (coobbligato) e prendendo atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 39/2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] : 1. il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); la rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata sulla base di pronunce giudiziali successive alla proposizione del ricorso. P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a
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