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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43319/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di lembo [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza dei motivi di ricorso, ha chiesto che gli atti vengano rimessi al Presidente della Corte, per l'assegnazione del ricorso alla sezione competente in base alle tabelle; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lembo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, in relazione all'eccessività dell'entità della pena anche con riferimento all'aumento stabilito per la continuazione tra i reati di cui è stato ritenuto responsabile l'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché, da un lato, risulta privo di specificità essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesie con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza); e dall'altro lato, in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con cui si tende inammissibilmente a ottenere una ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitpto le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la già richiamata pag. 4 della sentenza impugnata); che per quanto attiene, in particolare, al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., a fronte di una compiuta motivazione che anche su questo specifico punto risulta esente dai vizi lamentati dal ricorrente, deve ribadirsi il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, considerando anche che la mancata applicazione delle suddette circostanze può essere legittimamente giustificata con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), e anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giàllombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di • euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di lembo [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza dei motivi di ricorso, ha chiesto che gli atti vengano rimessi al Presidente della Corte, per l'assegnazione del ricorso alla sezione competente in base alle tabelle; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lembo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, in relazione all'eccessività dell'entità della pena anche con riferimento all'aumento stabilito per la continuazione tra i reati di cui è stato ritenuto responsabile l'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché, da un lato, risulta privo di specificità essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesie con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza); e dall'altro lato, in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto, con cui si tende inammissibilmente a ottenere una ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitpto le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la già richiamata pag. 4 della sentenza impugnata); che per quanto attiene, in particolare, al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., a fronte di una compiuta motivazione che anche su questo specifico punto risulta esente dai vizi lamentati dal ricorrente, deve ribadirsi il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, considerando anche che la mancata applicazione delle suddette circostanze può essere legittimamente giustificata con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), e anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giàllombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di • euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.