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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 16935/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37101-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1244/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 1616/2017; [OSCURATO:PERSONA] separata INPS, soggetti obbligati, limite reddituale R.G.N.37101/2019 Cron.

Rep.

Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.5.2019, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi alla Gestione separata pretesi dall’INPS nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2009; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), dell’art. 21, comma 8, l. n. 247/2010, e dell’art. 44, d.l. n.269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex se ad escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’iscrizione alla Gestione separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione); che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo –per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37101-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1244/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 1616/2017; [OSCURATO:PERSONA] separata INPS, soggetti obbligati, limite reddituale R.G.N.37101/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.5.2019, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi alla Gestione separata pretesi dall’INPS nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2009; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), dell’art. 21, comma 8, l. n. 247/2010, e dell’art. 44, d.l. n.269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex se ad escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’iscrizione alla Gestione separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021, in motivazione); che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo –per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anch
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