Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 27394/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21316/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.929, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocatoPATRIZIA [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio Legance – [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 448/2018depositata il 20/02/2019 , R.G. n. 123/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 20 febbraio 201 8 , la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 14.719,00 a titolo di differenza per l’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia ex art. 1751 cod. civ., oltre accessori.

In particolare, il giudice di secondo grado, nel confermare la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso spettassero al Laterza provvigioni dirette o indirette nell’ambito del settore pubblico o di quello privato - con particolare riguardo agli appalti pubblici che la società si era aggiudicata nella zona, nonché alle provvigioni per offerte da trattative private ivi concluse -, ha ritenuto, invece, fondato il diritto all’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, in particolare alla luce della prova circa il sensibile aumento di clientela e lo sviluppo di fatturato aziendale nel corso del rapporto medesimo, come provato dal progressivo aumento dello stesso, sul quale la società aveva calcolato le sue provvigioni.

Per la cassazione della sentenza propone ricorsoCesare Laterza, affidandolo a cinque motivi.

Resiste, con controricorso assistito da memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]. e spiega, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata deducendosi, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n.n. 3 e 5, la violazione degli artt. 1742 e 1748 cod. civ., per aver la Corte errato nel negare il diritto dell’agente alle provvigioni sulla base del presupposto secondo cui non vi sarebbe stata alcuna attività promozionale concretamente svolta dall’agente medesimo in merito alle gare vinte dalla società proponente.

Con il secondo motivo, si allega la violazione degli artt. 209, 115, 116 cod. proc. civ. asserendosi l’erroneo rigetto della richiesta di esibizione delle scritture contabili.

Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo dell’art. 360, commi 3 e 5, la violazione del secondo comma dell’art. 1751 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per aver la Corte erroneamente ridotto l’indennità spettante all’agente sulla base di parametri rivolti al passato, senza considerare i probabili vantaggi futuri ottenuti dal preponente.

Con il quarto motivo, si denunzia ancora, sotto il profilo dell’art. 360, commi 3 e 5, la violazione delsecondo comma dell’art. 1751 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. in ordine alla quantificazione della indennità spettante.

Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata sotto il profilo dell’art. 360, commi 3 e 5, allegandosi la violazione dell’art. 1751 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non aver considerato nel computo il FIRR, limitando la liquidazione al minimo.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. 115, 116 e 416 cod. proc. civ. e 1751 e 2697 cod. civ. nonché 11 AEC Industria 2002 per aver la Corte ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’agente in relazione alle condizioni richieste ai finidel riconoscimento dell’indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ.

Il primo motivo del ricorso principale non può trovare accoglimento.

Il motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulatoin modo promiscuo, tale da rendereestremamente difficoltosa l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008),nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta attività promozionale concretamente svolta dall’agente in merito alle gare vinte dalla società proponente, criticando sotto vari profili la valutazione dalla Cortecompiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali.

In particolar modo, parte ricorrente censura l’operato della Corte, per aver la stessa applicato in modo letterale la disposizione di cui all’art. 1742 cod. civ. -ritenendo, quindi, che l’agente non avesse dimostrato l’attività concreta e prevalente di promozione dei beni della preponente, senza valorizzare, con particolare riguardo allo specifico settore operativo dell’agente e, cioè, i contratti ad evidenza pubblica, l’attività di“spiccata pro paganda posta in essere dall’agente”, consistita nell’organizzare e sviluppare il collocamento del prodotto, la promozione del marchio, ed in genere la massimizzazione degli acquisti.

Come risulta evidente dalla stessa formulazione del motivo, il medesimo,pur veicolato per il tramite anche della violazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione in fatto della vicenda e propone una ricostruzione fattuale meramente contrapposta a quella della Corte, la cui valutazione, invece, immune da vizi logici,deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

Il secondo motivo è infondato.

Giova evidenziare come, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr, ex plurimis, Cass. n. 19319 del 2016) incombe sulla parte che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con riguardo alle circostanze rilevanti del rapporto, tra cui, in particolar modo, l’invio degli estratti conto provvigionali, e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza.

La sussistenza, pertanto, del diritto ad ottenere l’esibizione è subordinata alla sussistenza della deduzione, da parte dell’agente, di una concreta violazione nel corso del rapporto di agenzia dei propridiritti di informazione (come in caso di mancato invio degli estratti conto provvigionali).

Nella specie, il Collegio di merito ha chiarito come, nel corso del rapporto di agenzia, la Stryker avesse sempre fornito al ricorrente tutte le informazioni necessarie, inviandogli regolarmente gli estratti conto provvigionali ed ha, altresì, ritenuto pacifico che il ricorrente non avesse, al riguardo, mosso alcuna doglianza, come poteva evincersi dal fatto che il Laterza non si dolesse di alcun inadempimento dellasocietà in materia, ma pretendesse di esercitare il diritto ex art. 1749 cod. civ., esclusivamente per verificare, in giudizio, se per caso la società avesse omesso di corrispondergli provvigioni su affari da lui conclusi nel settore dei privati.

Ritiene questa Corte conforme al dettato normativo l’operato del giudice di secondo grado che, correttamente, con decisione non censurabile ulteriormente in sede di legittimità, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’esibizione, alla luce della richiesta sostanzialmente esplorativa avanzata da parte ricorrente.

Il terzo, quarto il quarto motivo, da valutarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, non possono trovare accoglimento.

I tre motivi, nella sostanza, contestano la determinazione operata in sede di merito dell’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ., allegando una violazione di tale disposizione di legge, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sotto entrambi i profili della violazione dell’art. 360, comma 1, n.n. 3 e 5 cod. proc. civ.

Orbene, quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va premesso che, secondo quanto statuito anche recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020).

Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.

D’altro canto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo del presente giudizio, i giudici di secondo grado non hanno limitato il proprio esame a parametri “rivolti esclusivamente al passato” ma hanno, piuttosto, verificato la “permanenza” di possibili vantaggi futuri perla società, considerando il presunto apporto di clientela procurato dal Laterza e la corrispondente perdita di provvigioni che egli avrebbe subito per effetto della cessazione del rapporto di agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla disposizione normativa applicabile alla specie.

La circostanza che il risultato economico ottenuto non sia conforme a quanto preteso, come è evidente, nel rispetto dei criteri legali, va oltre il giudizio di legittimità, invocando una rivisitazione del merito ivi non consentita.

Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento.

La società, infatti, nel contrapporre le provvigioni conseguite dal Laterza nel 2009 e quelle conseguite nel 2015 onde evidenziare una contrazione del fatturato e, quindi, la sussistenza di un evidente calo di affari e clienti tra l’inizio e la fine del rapporto di agenzia, mira ad ottenere una rivalutazione fattuale della vicenda, allo scopo di censurare la quantificazione dell’indennità operata dalla Corte, rivalutazione, come è evidente, che, avendo ad oggetto la sussistenza di elementi di prova in un senso o nell’altro, nonché l’interpretazione degli stessi offerta dalla Corte, deve reputarsi sottratta al sindacato di legittimità.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, conseguentemente, ent rambi i ricorsi devono essere respinti.

La reciproca soccombenza induce alla compensazione integrale delle spese relative al giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente principale e da quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale .

C ompensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e di quello incidental

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21316/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.929, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocatoPATRIZIA [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio Legance – [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 448/2018depositata il 20/02/2019 , R.G. n. 123/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 20 febbraio 201 8 , la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 14.719,00 a titolo di differenza per l’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia ex art. 1751 cod. civ., oltre accessori. In particolare, il giudice di secondo grado, nel confermare la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso spettassero al Laterza provvigioni dirette o indirette nell’ambito del settore pubblico o di quello privato - con particolare riguardo agli appalti pubblici che la società si era aggiudicata nella zona, nonché alle provvigioni per offerte da trattative private ivi concluse -, ha ritenuto, invece, fondato il diritto all’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, in particolare alla luce della prova circa il sensibile aumento di clientela e lo sviluppo di fatturato aziendale nel corso del rapporto medesimo, come provato dal progressivo aumento dello stesso, sul quale la società aveva calcolato le sue provvigioni. Per la cassazione della sentenza propone ricorsoCesare Laterza, affidandolo a cinque motivi. Resiste, con controricorso assistito da memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]. e spiega, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata deducendosi, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n.n. 3 e 5, la violazione degli artt. 1742 e 1748 cod. civ., per aver la Corte errato nel negare il diritto dell’agente alle provvigioni sulla base del presupposto secondo cui non vi sarebbe stata alcuna attività promozionale concretamente svolta dall’agente medesimo in merito alle gare vinte dalla società proponente. Con il secondo motivo, si allega la violazione degli artt. 209, 115, 116 cod. proc. civ. asserendosi l’erroneo rigetto della richiesta di esibizione delle scritture contabili. Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo dell’art. 360, commi 3 e 5, la violazione del secondo comma dell’art. 1751 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per aver la Corte erroneamente ridotto l’indennità spettante all’agente sulla base di parametri rivolti al passato, senza considerare i probabili vantaggi futuri ottenuti dal preponente. Con il quarto motivo, si denunzia ancora, sotto il profilo dell’art. 360, commi 3 e 5, la violazione delsecondo comma dell’art. 1751 cod. civ. e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. in ordine alla quantificazione della indennità spettante. Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata sotto il profilo dell’art. 360, commi 3 e 5, allegandosi la violazione dell’art. 1751 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non aver considerato nel computo il FIRR, limitando la liquidazione al minimo. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. 115, 116 e 416 cod. proc. civ. e 1751 e 2697 cod. civ. nonché 11 AEC Industria 2002 per aver la Corte ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’agente in relazione alle condizioni richieste ai finidel riconoscimento dell’indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ. Il primo motivo del ricorso principale non può trovare accoglimento. Il motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulatoin modo promiscuo, tale da rendereestremamente difficoltosa l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008),nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta attività promozionale concretamente svolta dall’agente in merito alle gare vinte dalla società proponente, criticando sotto vari profili la valutazione dalla Cortecompiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali. In particolar modo, parte ricorrente censura l’operato della Corte, per aver la stessa applicato in modo letterale la disposizione di cui all’art. 1742 cod. civ. -ritenendo, quindi, che l’agente non avesse dimostrato l’attività concreta e prevalente di promozione dei beni della preponente, senza valorizzare, con particolare riguardo allo specifico settore operativo dell’agente e, cioè, i contratti ad evidenza pubblica, l’attività di“spiccata pro paganda posta in essere dall’agente”, consistita nell’organizzare e sviluppare il collocamento del prodotto, la promozione del marchio, ed in genere la massimizzazione degli acquisti. Come risulta evidente dalla stessa formulazione del motivo, il medesimo,pur veicolato per il tramite anche della violazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione in fatto della vicenda e propone una ricostruzione fattuale meramente contrapposta a quella della Corte, la cui valutazione, invece, immune da vizi logici,deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. Il secondo motivo è infondato. Giova evidenziare come, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr, ex plurimis, Cass. n. 19319 del 2016) incombe sulla parte che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con riguardo alle circostanze rilevanti del rapporto, tra cui, in particolar modo, l’invio degli estratti conto provvigionali, e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza. La sussistenza, pertanto, del diritto ad ottenere l’esibizione è subordinata alla sussistenza della deduzione, da parte dell’agente, di una concreta violazione nel corso del rapporto di agenzia dei propridiritti di informazione (come in caso di mancato invio degli estratti conto provvigionali). Nella specie, il Collegio di merito ha chiarito come, nel corso del rapporto di agenzia, la Stryker avesse sempre fornito al ricorrente tutte le informazioni necessarie, inviandogli regolarmente gli estratti conto provvigionali ed ha, altresì, ritenuto pacifico che il ricorrente non avesse, al riguardo, mosso alcuna doglianza, come poteva evincersi dal fatto che il Laterza non si dolesse di alcun inadempimento dellasocietà in materia, ma pretendesse di esercitare il diritto ex art. 1749 cod. civ., esclusivamente per verificare, in giudizio, se per caso la società avesse omesso di corrispondergli provvigioni su affari da lui conclusi nel settore dei privati. Ritiene questa Corte conforme al dettato normativo l’operato del giudice di secondo grado che, correttamente, con decisione non censurabile ulteriormente in sede di legittimità, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’esibizione, alla luce della richiesta sostanzialmente esplorativa avanzata da parte ricorrente. Il terzo, quarto il quarto motivo, da valutarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, non possono trovare accoglimento. I tre motivi, nella sostanza, contestano la determinazione operata in sede di merito dell’indennità di cui all’art. 1751 cod. civ., allegando una violazione di tale disposizione di legge, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sotto entrambi i profili della violazione dell’art. 360, comma 1, n.n. 3 e 5 cod. proc. civ. Orbene, quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va premesso che, secondo quanto statuito anche recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile. D’altro canto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo del presente giudizio, i giudici di secondo grado non hanno limitato il proprio esame a parametri “rivolti esclusivamente al passato” ma hanno, piuttosto, verificato la “permanenza” di possibili vantaggi futuri perla società, considerando il presunto apporto di clientela procurato dal Laterza e la corrispondente perdita di provvigioni che egli avrebbe subito per effetto della cessazione del rapporto di agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla disposizione normativa applicabile alla specie. La circostanza che il risultato economico ottenuto non sia conforme a quanto preteso, come è evidente, nel rispetto dei criteri legali, va oltre il giudizio di legittimità, invocando una rivisitazione del merito ivi non consentita. Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento. La società, infatti, nel contrapporre le provvigioni conseguite dal Laterza nel 2009 e quelle conseguite nel 2015 onde evidenziare una contrazione del fatturato e, quindi, la sussistenza di un evidente calo di affari e clienti tra l’inizio e la fine del rapporto di agenzia, mira ad ottenere una rivalutazione fattuale della vicenda, allo scopo di censurare la quantificazione dell’indennità operata dalla Corte, rivalutazione, come è evidente, che, avendo ad oggetto la sussistenza di elementi di prova in un senso o nell’altro, nonché l’interpretazione degli stessi offerta dalla Corte, deve reputarsi sottratta al sindacato di legittimità. Alla luce delle suesposte argomentazioni, conseguentemente, ent rambi i ricorsi devono essere respinti. La reciproca soccombenza induce alla compensazione integrale delle spese relative al giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente principale e da quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale . C ompensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e di quello incidental
Sentenza Cassazione n. 27394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris