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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04507/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z - - e Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del Procuratore generale presso la stessa Corte, volta alla revoca del beneficio dell'indulto, concesso a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torre del Greco in composizione monocratica, in relazione alla pena di un anno e sei mesi di reclusione di cui alla sentenza di condanna, in ordine a delitto di favoreggiamento personale, del medesimo tribunale in data 12/05/2008, definitiva il 18/07/2009. [OSCURATO:PERSONA] a quo argomenta il suddetto rigetto dal fatto che la condanna successiva in base alla quale viene richiesta la revoca, pronunciata con sentenza emessa in data 19/10/12 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 4/06/2013, riguarda reati commessi in Portici dal dicembre 2005 al gennaio 2006 e, quindi, prima dei cinque anni dalla entrata in vigore della

I. n. 241 del 2006.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deducendo violazione degli artt. 1, commi 1, 2 e 3

I. n. 241 del 2006, 657, 663 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

In particolare rileva il ricorrente che la richiesta di revoca dell'indulto, contenuta nel provvedimento di cumulo della stessa Procura generale in data 21/02/2020, si fondava sul presupposto che la summenzionata sentenza della Corte di appello (sub 1 del cumulo) era relativa alla condanna non solo per reati-fine commessi, come evidenziatc dalla stessa ordinanza impugnata, fino al gennaio 2006, ma anche pèr il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal 2004 fino all'aprile 2007, e, quindi, per delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto per il quale veniva riportata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Il Procuratore ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice che lo ha emesso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca dell'indulto è illegittimo, in quanto all'atto di detta richiesta sussistevano le condizioni previste dall'art. 1, comma 3, della

I. n. 241 del 2006, risultando, invero, [OSCURATO:PERSONA], beneficiario dell'indulto, avere commesso, come da sentenza acquisita in atti, nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, un delitto non colposo per il quale riportava condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione.

2. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alla Corte di appello di Napoli.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z - - e Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del Procuratore generale presso la stessa Corte, volta alla revoca del beneficio dell'indulto, concesso a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torre del Greco in composizione monocratica, in relazione alla pena di un anno e sei mesi di reclusione di cui alla sentenza di condanna, in ordine a delitto di favoreggiamento personale, del medesimo tribunale in data 12/05/2008, definitiva il 18/07/2009. [OSCURATO:PERSONA] a quo argomenta il suddetto rigetto dal fatto che la condanna successiva in base alla quale viene richiesta la revoca, pronunciata con sentenza emessa in data 19/10/12 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 4/06/2013, riguarda reati commessi in Portici dal dicembre 2005 al gennaio 2006 e, quindi, prima dei cinque anni dalla entrata in vigore della I. n. 241 del 2006. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deducendo violazione degli artt. 1, commi 1, 2 e 3 I. n. 241 del 2006, 657, 663 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In particolare rileva il ricorrente che la richiesta di revoca dell'indulto, contenuta nel provvedimento di cumulo della stessa Procura generale in data 21/02/2020, si fondava sul presupposto che la summenzionata sentenza della Corte di appello (sub 1 del cumulo) era relativa alla condanna non solo per reati-fine commessi, come evidenziatc dalla stessa ordinanza impugnata, fino al gennaio 2006, ma anche pèr il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal 2004 fino all'aprile 2007, e, quindi, per delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto per il quale veniva riportata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Il Procuratore ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice che lo ha emesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca dell'indulto è illegittimo, in quanto all'atto di detta richiesta sussistevano le condizioni previste dall'art. 1, comma 3, della I. n. 241 del 2006, risultando, invero, [OSCURATO:PERSONA], beneficiario dell'indulto, avere commesso, come da sentenza acquisita in atti, nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, un delitto non colposo per il quale riportava condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione. 2. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alla Corte di appello di Napoli. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Ro