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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 12297/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 € di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello di una pena superiore al minimo edittale e del diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivi del tutto genericamente proposti e costituiti da mere doglianze in punto di fatto rispetto alla conferma del trattamento punitivo sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 € di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per la conferma in grado di appello di una pena superiore al minimo edittale e del diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivi del tutto genericamente proposti e costituiti da mere doglianze in punto di fatto rispetto alla conferma del trattamento punitivo sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 12297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris