CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 22306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25940-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] FERRARA, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elett.te dom.to ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1185/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per operazioni sottofatturate (in specie, la vendita di alcuna unità immobiliari) e costi non deducibili, relativamente all’anno di imposta 2007; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Parma che, con sentenza n. 125/2013, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1185, depositata il 29/03/2017 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, tanto con riferimento alle sottofatturazioni, quanto in relazione ai costi ritenuti indeducibili dall’Ufficio, il contribuente avesse invece fornito la prova – su di sé gravante –della congruità dei prezzi di vendita degli immobili sottesi alla ripresa (“in linea con il prezzo massimo rilevato per il Comune di Torrile nel 2007 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA]”), nonché dell’effettivo sostenimento dei costi per “lavori per la cui specificazione poteva farsi riferimento agli stati di avanzamento lavori”, siccome relativi ad operazioni “ puntualmente riportate nell’elenco clienti fornitori 2007”, realizzate da “fornitori…regolarmente iscritti all’Anagrafe Tributaria e alle rispettive Camere di Commercio” (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ,in proprio e nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] FERRARA ; Rilevato in via preliminare che, non avendo laditta individuale soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare, identificandosi con questi sotto l'aspetto sostanziale e processuale (arg. da Cass., Sez. L, 13.2.2006, n. 3052, Rv. 587457-01), la costituzione del FERRARA deve intendersi unica e non già per due soggetti distinti; che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e violazione, in via diretta e consequenziale, degli artt. 39, co. 1, lett. d) del d.p.r. 29.9.1973, n. 600 e 54, co. 2, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il contribuente abbia fornito prova dell’insussistenza delle sottofatturazioni contestate con l’atto impositivo impugnato, (a) senza conferire il giusto valore agli elementi addotti dall’ufficio, valutati singolarmente e non – come invece avrebbero dovuto fare i giudici di appello - nel loro insieme (cfr. ricorso, p. 10, sub § 11) nonché (b) avendo al contrario dato rilievo probatorio, peraltro esorbitante rispetto a quello che ad essi spetterebbe e, in ogni caso, smentito per tabulas, ai valori O.M.I.; che il motivo è inammissibile; che esso, infatti, disvela un viziomotivazionale, dolendosi l’ AGENZIA – in ultima analisi - della valutazione che del materiale probatorio a propria disposizione ha fatto la C.T.R., per giungere ad escludere che, nella specie, si versi in presenza di plurime sottofatturazioni: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che la doglianza in esame, peraltro, neppure coglie nel segno, avuto riguardo alla lamentata valutazione “atomistica” degli elementi addotti dall’Ufficio: ed infatti, emerge dalla piana lettura della decisione impugnata, che la C.T.R. ha compiuto una valutazione complessiva ed articolata di tutti gli elementi istruttori addotti dalle parti (importo dei mutui, indagini finanziarie svolte nei confronti degli acquirenti, valori FIAIP ed OMI, planimetrie catastali, rogiti notarili) per giungere ad affermare che le presunzioni addotte dall’ AGENZIA “risultano contraddette in modo completo dal contribuente, che ha adempiuto all’onere di provare specificamente e analiticamente il contrario” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ. (cfr. controricorso, p. 9); che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 10.200,00 (diecimiladuecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]