CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N,N visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, in particolare: 1) in ordine alla qu'alifica, ha precisato come la stessa fosse detenuta dall'autista del. servizio pubblico di linea, non venuta meno (come assume la difesa) in occasione della richiesta di spostare il mezzo del Maronia che intralciava la strada, attività invero funzionale all'esercizio del servizio di pubblico trasporto a cui seguiva la minaccia; 2) in merito alla riqualificazione nel delitto di cui all'art. 612 cod. pen., ha osservato come proprio la citata qualifica rivestita fosse inidonea a diversamente sussumere la condotta in differente delitto; 3) in merito alla ritenuta responsabilità di cui all'art. 340 cod. pen., ha messo in risalto il notevole ritardo causato al mezzo coattivamente ed arbitrariamente bloccato dal ricorrente; 4) quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare, né il ricorrente ha indicato quali siano gli elementi, ad altri fini valutati, se del caso non apprezzati; 5) in ordine al trattamento sanzionatorio, ha rinviato alla motivazione del primo giudice, metodica che si rivela adeguata alla luce del contenuto aumento applicato per la riconosciuta continuazione (un mese di reclusione); 6) in ordine al riconoscimento del risarcimento - la cui quantificazione è stata demandata al giudice civile - in favore della parte civile costituita, ha fatto espresso richiamo alla condotta che aveva pregiudicato il regolare servizio di trasporto per un consistente lasso di tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de