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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33068/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], sez. distaccata di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge; lette le conclusioni della parte civile costituita che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato per assoluta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno derivante dal reato di cui al capo A) (art. 642, comma secondo, cod. pen.) in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. da liquidarsi in separato giudizio civile ed al versamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 600,00, con conferma nel resto.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norma processuali in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., art. 178, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen. per avere riformato in pejus la sentenza del Tribunale di Sassari fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando una norma processuale prevista a pena di nullità; tale rinnovazione, fondata su una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive, deve essere disposta sia nel caso di appello del pubblico ministero, che in caso di appello della parte civile, ciò sia con riferimento alla attendibilità dei dichiaranti, che quanto alla diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative; il giudice di appello nel caso in esame ha valutato in maniera diversa le dichiarazioni rese dai due testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno avuto carattere decisivo sia per la sentenza di assoluzione in primo grado che per la sentenza di condanna in appello; anche la relazione peritale ha avuto, nella considerazione del giudice di appello un rilievo fondamentale, atteso che secondo la Corte di appello proprio dall'esito della stessa poteva essere desunta l'incompatibilità dei danni all'auto del Brundu con il tipo di sinistro accertato.

Nonostante ciò il giudice di appello non ha dato alcun peso alle dichiarazioni del Tedde, che aveva affermato di non potersi esprimere sulla compatibilità del danno con il sinistro denunciato non avendo visionato il mezzo di controparte; la dichiarazione del Tedde è stata dunque diversamente considerata dal giudice di appello senza procedere alla rinnovazione dell'esame del teste; la natura dichiarativa della prova derivante dalla relazione peritale, da considerare unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e in particolare dal Tedde, rendono evidente come non potesse non procedersi ad un nuovo esame dei testi.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione EDU, per mancata rinnovazione di prove ritenute decisive.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, oltre che violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., art. 27 comma 2, Cost., art. 6 Conv.

EDU ; la condanna avrebbe dovuto essere pronunciata solo in caso di effettivo superamento del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; violazione del principio di motivazione rafforzata in caso di overturning in danno dell'imputato assolto in primo grado; estremamente indicativa in tal senso la motivazione con la quale è stata laconicamente ritenuta non rilevante la testimonianza del Chessa, basando la valutazione non sul dichiarato, ma sul fatto che fosse avvenuta a distanza di sei anni, così come le argomentazioni apodittiche utilizzate per valorizzare in senso accusatorio le dichiarazioni del Tedde.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione per manifesta illogicità della stessa in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; appare apodittica la considerazione di credibilità del Tedde secondo la quale lo stesso avrebbe potuto esprimersi con ragionevole certezza anche solo visionando le foto e non i mezzi coinvolti nel sinistro, senza affrontare un nuovo esame testimoniale dello stesso, e nonostante lo stesso avesse già affermato in dibattimento che la comparazione va effettuata tra i veicoli non apparendo a tal fine sufficiente una mera visione delle fotografie; in tal senso avrebbe dovuto essere risentito considerato che aveva ritenuto incompatibili con il sinistro esclusivamente i tagli alle lamiere.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

2. Come evidenziato sia dalla difesa che dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni dalla lettura della motivazione della sentenza emerge senza alcun dubbio una riforma della decisione di primo grado sulla base di una ampia e diversa considerazione delle prove dichiarative che avevano portato all'assoluzione del ricorrente in primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Chessa e del perito Tedde (pag. 7 e seg. della motivazione).

Ciò nonostante il giudice di appello non ha provveduto alla rinnovazione istruttoria in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02; Sez.

U, n. 18260 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01; Sez. u, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01).

La valutazione del giudice di appello si è infatti chiaramente fondata sulla diversa portata e concludenza delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle valutazioni rese dal perito Tedde (Sez. u, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-01).

Il giudice di appello non ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto, salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio ( Sez. 2, n. 13951 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], sez. distaccata di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge; lette le conclusioni della parte civile costituita che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato per assoluta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno derivante dal reato di cui al capo A) (art. 642, comma secondo, cod. pen.) in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. da liquidarsi in separato giudizio civile ed al versamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 600,00, con conferma nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norma processuali in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., art. 178, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen. per avere riformato in pejus la sentenza del Tribunale di Sassari fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando una norma processuale prevista a pena di nullità; tale rinnovazione, fondata su una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive, deve essere disposta sia nel caso di appello del pubblico ministero, che in caso di appello della parte civile, ciò sia con riferimento alla attendibilità dei dichiaranti, che quanto alla diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative; il giudice di appello nel caso in esame ha valutato in maniera diversa le dichiarazioni rese dai due testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno avuto carattere decisivo sia per la sentenza di assoluzione in primo grado che per la sentenza di condanna in appello; anche la relazione peritale ha avuto, nella considerazione del giudice di appello un rilievo fondamentale, atteso che secondo la Corte di appello proprio dall'esito della stessa poteva essere desunta l'incompatibilità dei danni all'auto del Brundu con il tipo di sinistro accertato. Nonostante ciò il giudice di appello non ha dato alcun peso alle dichiarazioni del Tedde, che aveva affermato di non potersi esprimere sulla compatibilità del danno con il sinistro denunciato non avendo visionato il mezzo di controparte; la dichiarazione del Tedde è stata dunque diversamente considerata dal giudice di appello senza procedere alla rinnovazione dell'esame del teste; la natura dichiarativa della prova derivante dalla relazione peritale, da considerare unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e in particolare dal Tedde, rendono evidente come non potesse non procedersi ad un nuovo esame dei testi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione EDU, per mancata rinnovazione di prove ritenute decisive. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, oltre che violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., art. 27 comma 2, Cost., art. 6 Conv. EDU ; la condanna avrebbe dovuto essere pronunciata solo in caso di effettivo superamento del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; violazione del principio di motivazione rafforzata in caso di overturning in danno dell'imputato assolto in primo grado; estremamente indicativa in tal senso la motivazione con la quale è stata laconicamente ritenuta non rilevante la testimonianza del Chessa, basando la valutazione non sul dichiarato, ma sul fatto che fosse avvenuta a distanza di sei anni, così come le argomentazioni apodittiche utilizzate per valorizzare in senso accusatorio le dichiarazioni del Tedde. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotto vizio della motivazione per manifesta illogicità della stessa in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; appare apodittica la considerazione di credibilità del Tedde secondo la quale lo stesso avrebbe potuto esprimersi con ragionevole certezza anche solo visionando le foto e non i mezzi coinvolti nel sinistro, senza affrontare un nuovo esame testimoniale dello stesso, e nonostante lo stesso avesse già affermato in dibattimento che la comparazione va effettuata tra i veicoli non apparendo a tal fine sufficiente una mera visione delle fotografie; in tal senso avrebbe dovuto essere risentito considerato che aveva ritenuto incompatibili con il sinistro esclusivamente i tagli alle lamiere. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. 2. Come evidenziato sia dalla difesa che dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni dalla lettura della motivazione della sentenza emerge senza alcun dubbio una riforma della decisione di primo grado sulla base di una ampia e diversa considerazione delle prove dichiarative che avevano portato all'assoluzione del ricorrente in primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Chessa e del perito Tedde (pag. 7 e seg. della motivazione). Ciò nonostante il giudice di appello non ha provveduto alla rinnovazione istruttoria in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02; Sez. U, n. 18260 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01; Sez. u, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01). La valutazione del giudice di appello si è infatti chiaramente fondata sulla diversa portata e concludenza delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle valutazioni rese dal perito Tedde (Sez. u, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-01). Il giudice di appello non ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto, salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio ( Sez. 2, n. 13951 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvi
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