CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 49383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA_ _ idato avviso alle pariTh udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 6, comma 6, I. n. 401/1989 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla ritenuta penale responsabilità; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, siccome la sentenza impugnata è caratterizzata da motivazione contestuale, depositata e letta all'udienza del 1° marzo 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 22 marzo 2023, quindi oltre i quindici giorni previsti, a pena di decadenza, dall'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente