CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo B) (il furto della chiave della cassaforte posta nell'ufficio della persona offesa) per intervenuta prescrizione e confermava la sentenza di prime cure in relazione al reato ascrittogli al capo A), ai sensi degli artt. 81, 624, 625 n. 2 e 61 n. 11 cod. pen., per essersi, in più occasioni, impossessato, duplicando la chiave d'ingresso (che, quindi, aveva, in epoca precedente, sottratto), del denaro custodito nella cassaforte della [OSCURATO:SOCIETA] (con la quale collaborava quale organizzatore di eventi), per l'importo complessivo di euro 5.000, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. Un fatto commesso dal novembre 2013 al febbraio 2014. L'imputato veniva condannato a risarcire i danni patiti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], già amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] d'appello, in risposta ai dedotti motivi di gravame, osservava quanto segue. Dapprima ricostruiva il fatto. Nei primi mesi del 2014, la parte civile Gennatiempo, amministratore della società, si era accorta dell'ammanco di parte delle somme di denaro custodite nella cassaforte del suo ufficio, all'interno del quale prestava la propria opera anche l'imputato. Aveva così fatto installare una telecamera e, dalla visione delle riprese, era emerso che l'imputato, prelevata dal cassetto, chiuso a chiave, della scrivania della persona offesa, la chiave, aveva aperto la cassaforte ed aveva prelavato alcune delle banconote. Contestatagli dal Gennatiempo tale condotta, l'imputato aveva ammesso l'addebito, ascrivendolo alle difficoltà economiche in cui versava in quel periodo, confessando, sempre alla persona offesa, che aveva prelevato analoghe somme in contanti in altre tre precedenti occasioni. In sede di formale interrogatorio, però, il prevenuto aveva negato l'addebito, affermando che rientrava nei suoi compiti anche la gestione del contante e attribuendo la denuncia a contrasti insorti con il Gennatiempo (aggiungendo che egli era a conoscenza dell'installazione delle telecamere). 1.2. La Corte respingeva l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'imputato, relativa alla legittimazione del Gennatiempo, considerando che questi si era costituito parte civile prima della dichiarazione di fallimento della società (Cass. n. 40801/2018).Ribadiva anche l'attendibilità della deposizione del medesimo anche perché riscontrata dalle dichiarazioni del figlio (circa l'assenza di autorizzazione al prevenuto a prelevare i contanti custoditi in cassaforte). Affermava l'irrilevanza delle ulteriori testimonianze offerte dalla difesa, assumendo che, se anche tali testi avessero ricevuto delle somme in contanti dal prevenuto per conto della società, ciò non significava che egli avesse libero e legittimo accesso alla cassaforte. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si era chiesto alla Corte d'appello di consentire la produzione di atti relativi al fallimento, nel frattempo intervenuto, della [OSCURATO:SOCIETA] escutere due persone informate sui fatti. E ciò per dimostrare che Gennatiempo si era costituito parte civile quando la srl era già fallita e che l'imputato, aveva ricevuto l'incarico, proprio dal medesimo Gennatiempo, di gestire il denaro custodito in cassaforte al fine di corrisponderlo a due professionisti per attività che costoro avevano svolto a favore della società. Quanto alla prima questione, in atti vi era una comunicazione del curatore del fallimento al difensore dell'imputato, in cui emergeva sia che lo stesso era stato aperto nel 2015 (recando il numero di RG 77/2015), sia che l'imputato stesso aveva presentato istanza di insinuazione nel medesimo. Nella stessa sentenza di prime cure si era affermato che Gennatiennpo si era costituito all'udienza del 3 maggio 2018 e, quindi, in epoca successiva al fallimento della società. Così che la contraria affermazione della Corte d'appello risultava errata in fatto. I due testimoni, la cui escussione non era stata ammessa, erano destinati invece a provare non tanto i loro rapporti professionali con la società (come aveva ritenuto la Corte per dedurne la superfluità) quanto il fatto che le somme prelevate dal Vitolo erano a loro destinate. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con nota scritta, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha ulteriormente argomentato per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento. 1. L'unico motivo di doglianza - nella parte in cui argomenta sulla legittimazione della parte civile - è generico ed infondato in fatto, posto che, per un verso, non può dedursi da una mera mail inviata, anni prima del presente processo, dal curatore fallimentare che la procedura fallimentare fosse comunque ancora in corso e, per l'altro, che emerge, dalla lettura dell'atto di costituzione di parte civile (avendo il ricorrente denunciato un error in procedendo questa Corte è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che lo stesso si era costituito non quale legale rappresentante della società, ma "in proprio e quale ex legale rappresentante" della stessa. Così che la censura, volta (come il corrispondente motivo di appello) solo a contestare la legittimazione del Gennatiennpo a costituirsi quale rappresentante della società muove da un dato processuale palesemente errato (così che anche il denunciato errore in cui era incorsa la Corte di merito diviene ininfluente ai fini della decisione sul punto). 2. Le ulteriori censure spese nell'unico motivo di ricorso sono inammissibili perché interamente versate in fatto, senza così tenere conto dei limiti del sindacato di legittimità che è volto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali così che non può pervenire alla riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La ricostruzione operata dalla persona offesa, costituitasi parte civile - che aveva trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni del figlio, anch'egli interessato all'amministrazione della società (di cui era anche socio) - appariva, infatti, del tutto attendibile.Questi si era accorto della mancanza di parte delle somme custodite nella cassaforte e, lungi da chiederne immediatamente conto all'imputato (come sarebbe stato ovvio se anche costui ne avesse avuto, su sua delega, la disponibilità) aveva installato un impianto di videoregistrazione al fine di individuarne il responsabile. E, proprio grazie alle riprese, aveva potuto accertare come il prevenuto - che non possedeva affatto una sua chiave per aprire la cassaforte - avesse (come descritto dal primo giudice) aperto il cassetto della scrivania ove era custodita la chiave della stessa, e, dopo avere frugato in altri armadietti, avesse, con questa, aperto la cassaforte, prelevando parte dei contanti. Non lasciando, peraltro, alcuna ricevuta o alcun appunto di tale prelievo, nè avvertendo di quanto fatto (e a che titolo) la persona offesa o altri dell'amministrazione della società. E, anzi, posto di fronte alle immagini che ne aveva disvelato la condotta, lungi dal sostenere la legittimità del prelievo, aveva confessato alla persona offesa di avere sottratto il denaro anche in altre precedenti occasioni. A fronte di tali emergenze, meramente assertiva era la pretesa che la denuncia della parte civile derivasse da supposti motivi di rancore per una non meglio precisata controversia insorta fra le parti. 3. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che