CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA].-RICORRENTE-controMINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., nonchéPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentep.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.-CONTRORICORRENTI-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7962/2024,depositata il 18/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2471/2025Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 20980/2026Data pubblicazione 20/06/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare lagiurisdizione del giudice ordinario.1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio lo Stato italiano, ilMinistero dell’Interno, la Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA], esponendo diaver realizzato in Roma, località Tiburtina, un complesso alberghiero dicirca 3.000 mq., interamente arredato e pronto per l’apertura al pubblico;che, in data 6 aprile 2013, l’immobile era stato occupato da un gruppoorganizzato di persone e che, in seguito, altri nuclei familiari avevanostabilmente occupato la struttura. Ha dedotto che, nonostante le ripetutesollecitazioni e le iniziative giudiziali intraprese, gli enti convenuti nonavevano posto rimedio alla situazione di illegalità e che per anni non le erastato possibile recuperare la disponibilità del complesso, con gravepregiudizio patrimoniale derivante dall’impossibilità di esercitare l’attivitàalberghiera.Ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno,quantificato in misura non inferiore a euro 5.525.000,00, oltre ai dannifuturi, ovvero, in via subordinata, un indennizzo ai sensi degli artt. 2041 e2042 c.c.Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministerodell’Interno, contestando la domanda. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1868/2019, ha respinto tutte ledomande.La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello nei soli confronti della Presidenza delConsiglio e del Ministero dell’Interno e, all’esito, la Corte d’appello haintegralmente confermato la prima decisione.Numero registro generale 2471/2025Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 20980/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il giudice distrettuale ha dato atto del passaggio in giudicato del rigettodelle domande proposte nei confronti della Regione Lazio e di RomaCapitale e della domanda risarcitoria per violazione della CEDU.Riguardo alla responsabilità per il mancato intervento dell’autorità dipubblica sicurezza al momento dell’occupazione, ha osservato che,secondo la stessa ricostruzione dell’appellante, tale intervento eraavvenuto quando la consumazione del reato era già in essere, spettandoalla polizia giudiziaria sgomberare i locali non al personale alle esclusivedipendenze del Ministero dell’Interno, evidenziando che non erano statespecificamente censurate le argomentazioni del primo giudice circal’impossibilità di procedere ad arresto, fermo o sequestro d’urgenza.Quanto alla responsabilità per l’omesso intervento volto allo sgomberodell’immobile negli anni successivi, ha confermato il difetto di giurisdizionedel giudice ordinario sul rilievo che la pretesa risarcitoria fondata sulmancato esercizio dei poteri di pubblica sicurezza implica una valutazionesulla legittimità dell’esercizio — o del mancato esercizio — delle potestàamministrative discrezionali previste dall’art. 2 T.U.L.P.S. e dagli artt. 50 e54 T.U.E.L., con conseguente configurabilità di una posizione di interesselegittimo in capo al danneggiato.Ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di risarcimento per lamancata esecuzione del sequestro preventivo disposto nel 2017, poichéfondata su fatti tardivamente dedotti.Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi; il Ministero dell'Interno e la Presidenza delConsiglio dei Ministri resistono con controricorso.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative.Numero registro generale 2471/2025Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 20980/2026Data pubblicazione 20/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2043 c.c., 1e 5 c.p.c., 7, comma 4, 30, commi 2 e 6, 133 c.p.a., nonché degli artt. 25e 103 Cost. e degli artt. 2 e 4 della legge n. 2248 del 1865, allegato E.,censurando la pronuncia per avere affermato che l’attività di sgombero diimmobili abusivamente occupati è meramente discrezionale e che, neiconfronti dell’Autorità chiamata ad intervenire, il privato può far valeremeri interessi legittimi, con conseguente giurisdizione amministrativa.Si sostiene in contrario che la predisposizione di misure dirette a tutelarel’ordine pubblico e a far cessare una situazione illecita è oggetto di unobbligo posto a tutela dei diritti soggettivi del privato (proprietà e libertàdi iniziativa economica), trattandosi di attività vincolata su cui è chiamatoa pronunciare il giudice ordinario.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 5 c.p.c., 2043c.c., 183, 189 e 345 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiaratoinammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda di risarcimentoper la mancata esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo,introdotta – a parere della ricorrente – già negli atti introduttivi, allegandoun unico fatto illecito di natura permanente consistito nell’inerziadell’autorità protrattasi per anni e tuttora in essere.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. e la nullitàdella sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c.,lamentando che la Corte di merito abbia escluso la responsabilità delMinistero dell’Interno per il mancato intervento al momentodell’occupazione sull’erroneo presupposto che l’esecuzione del sequestrofosse di competenza della polizia giudiziaria, e per avere affermato chenon erano state censurate le argomentazioni del primo giudicesull’impossibilità di interventi repressivi al momento dell’occupazione.Numero registro generale 2471/2025Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 20980/2026Data pubblicazione 20/06/2026La ricorrente ritiene, per contro, che l’inerzia delle forze dell’ordine inflagranza di reato dia luogo ad una responsabilità dell’amministrazione peromesso impedimento dell’evento dannoso.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.,contestando alla Corte distrettuale di aver ravvisato un’omissione dipronuncia del Tribunale sulle domande proposte nei confronti dello Stato,omissione non censurata con i motivi di appello, trascurando che il giudicedi primo grado aveva definito tutte le domande, avendo dichiarato ildifetto di giurisdizione su talune di esse e respinto nel merito le altre,senza alcuna distinzione tra i diversi convenuti.2. Le S.U. ritengono che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta ladeclaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domandadi risarcimento del danno causato dall’inerzia delle amministrazioni per ilmancato intervento di sgombero degli immobili negli anni successiviall’illegittima occupazione, ponga un quesito circa la natura (vincolata odiscrezionale) dell’attività di competenza delle amministrazioni convenutee sulla natura della situazione soggettiva del privato lesa dal mancatoesercizio dei poteri volti a tutela dell’ordine pubblico, di cui è opportuna latrattazione in pubblica udienza per la rilevanza della questione e perl’assenza di un orientamento sufficientemente consolidato in materia. P.Q.Mdispone la trattazione della causa in pubblica udienza e rinvia a nuovoruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola