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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 28796/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3999-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già unico erede di [OSCURATO:PERSONA]), tutte rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1210/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/09/2020 R.G.N. 2218/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.3999/2021 Cron.

Rep.

Ud.22/10/2025 PONTERIO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1210/2020 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa sede, condannava - per quel che qui rileva - in solido tra loro i fratelli Giovanni, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) a pagare in favore di Maria, Luciana ed [OSCURATO:PERSONA] (eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) la somma di € 50.569,33 oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale, nonché IVA e CPA, a titolo di compensi professionali spettanti per l’opera prestata dal loro dante causa in favore dei suddetti fratelli [OSCURATO:PERSONA] nella causa di divisione ereditaria che li aveva visti confrontarsi con altri coeredi, controversia decisa con sentenza n. 32/2010 del Tribunale di Catanzaro –Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA].

Compensate per metà le spese del doppio di grado di merito, la Corte territoriale condannava gli appellanti (ossia Giovanni, Francesco e [OSCURATO:PERSONA]) a pagare la restante metà in favore delle appellate eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Per la cassazione della citata sentenza n. 1210/2020 ricorrono Giovanni, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi.

3. Resistono con controricorso Maria, Luciana ed [OSCURATO:PERSONA], che a loro volta spiegano ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

4. Entrambe le parti illustrano ulteriormente i rispettivi atti defensionali con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello errato nel riconoscere sulle prestazioni professionali rese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche IVA e CPA, nonostante che detti accessori non fossero compresi tra le somme liquidate nel decreto ingiuntivo notificato dalle eredi Cosentino agli odierni ricorrenti principali e da questi ultimi opposto, decreto che era stato all’origine della lite: il motivo è infondato, perché IVA e CPA sono accessori dovuti per legge e, come tali, liquidabili anche d’ufficio, al punto che la loro eventuale omessa liquidazione nella statuizione sulle spese di lite costituisce errore materiale emendabile mediante la procedura ex artt. 287 e ss. c.p.c. (cfr., per tutte, Cass.n. 28323/2020).

2. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 17 e 21 d.P.R. n. 633/1972, per avere la sentenza impugnata violato la norma istitutiva dell’IVA, liquidandola in favore di soggetti (le eredi Cosentino) non titolari di partita IVA e non prestatori dell’opera professionale oggetto di causa: anche tale mezzo è infondato.

Invero, gli eredi d’un avvocato devono versare IVA e CPA sulle parcelle spettanti al loro dante causa, poiché anche gli obblighi fiscali si trasferiscono per successione mortis causa , sicché gli eredi devono emettere regolare fattura in nome del professionista deceduto, riattivandone, se necessario, la partita IVA.

3. Si premetta che, ai fini dell’IVA e ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 l’obbligo di fatturazione sorge all’atto dell’incasso.

Se la prestazione è stata eseguita dal de cuius e non fatturata (come nel caso che ne occupa), l’obbligo di emissione della fattura si trasferisce ex art. 21 stesso decreto in capo agli eredi, che devono provvedervi tramite riapertura della partita IVA cessata.

4. Infatti, secondo Cass., Sez.

U. n. 8059/16 (e la conforme Cass., Sez. 5, n. 18081/21) il compenso per una prestazione professionale è imponibile ai fini dell’IVA anche se percepito dopo la cessazione dell’attività professionale, purché la prestazione sia stata effettivamente eseguita nell’ambito dell’attività esercitata prima della cessazione (come nel caso che ne occupa).

Come chiarito da detto orientamento giurisprudenziale (cui va data continuità) il fatto generatore dell’IVA coincide con la materiale esecuzione della prestazione e non con il momento del pagamento.

L’incasso rappresenta soltanto la condizione di esigibilità dell’imposta, non la condizione che ne determina la nascita.

Si tratta di principio basato su una lettura, conforme al diritto euro unitario, dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, che, pur stabilendo che le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento, non sposta il momento del fatto generatore dell’imposta, ma solo quello entro il quale va emessa la fattura.

L’art. 35- bis dello stesso decreto prevede, poi, che gli obblighi fiscali del contribuente deceduto si trasferiscano sugli eredi, che a loro volta non possono chiudere la partita IVA del de cuius se vi sono ancora prestazioni da fatturare o compensi da incassare.

5. In breve, se il defunto non ha potuto emettere fattura, essendo deceduto prima dell’incasso, il relativo obbligo si trasferisce in capo agli eredi, che dovranno fatturare in nome del de cuiuse non già in nome proprio.

6. Il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge n. 576/1980 (e successive modifiche), per avere la Corte territoriale liquidato il CPA in favore di soggetti non iscritti alla Cassa avvocati (vale a dire le eredi Cosentino) e non prestatori dell’opera professionale oggetto di causa: anche tale mezzo è infondato, giacché – alla stregua delle osservazioni che precedono – il CPA viene in realtà liquidato in relazione ad un corrispettivo spettante al dante causa delle eredi Cosentino, cui esse subentrano per successione mortis causa.

7. Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta che la Corte territoriale, compensate per metà spese e competenze dei due gradi di merito, avrebbe errato nel condannare gli eredi [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dell’altra metà, così disattendendo il principio della soccombenza in violazione degli articoli artt. 91 e 92 c.p.c.: anche tale mezzo è infondato, atteso che la soccombenza degli odierni ricorrenti principali era effettivamente preponderante, come d’altronde statuito dai giudici di merito convalutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità (v., ex aliise da ultimo, Cass. n. 9860/25).

8. Né si è in presenza d’una reciproca soccombenza: essa è configurabile non già in caso di parziale accoglimento della domanda (come avvenuto nel caso in oggetto), ma solo in presenza d’una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; in altre parole, il parziale accoglimento di un’unica domanda non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore di quella soccombente, ma può eventualmente giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, rimessa alla valutazione del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se rispettosa degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v.

Cass. Sez.

U. n. 32061/22 e successiva conforme giurisprudenza di questa S.C.).

9. Dunque, il ricorso principale va rigettato.

10. Con il primo mezzo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 183 c.p.c. riguardo al principio di non contestazione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto non contestato il valore di € 2.700.000,00 della causa presupposta (vale a dire della causa di divisione ereditaria in cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la propria opera professionale in favore degli odierni ricorrenti principali); invece, ad avviso delle ricorrenti incidentali, il valore della massa ereditaria sarebbe stato oggetto di contestazione e sarebbe ammontato a circa 5 milioni di euro (o comunque ad oltre € 4.500.000,00), come emerso dalla sentenza n. 32/2010 del Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] che aveva definito il giudizio di divisione fra gli eredi [OSCURATO:PERSONA].

11. Analoga doglianza viene mossa con il secondo mezzo del ricorso incidentale, questa volta sotto forma di deduzione di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, fatto consistito, appunto, nella summenzionata sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] e in quanto in essa accertato circa il valore dell’intero asse ereditario.

12. Questi primi due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché in sostanza lamentano, sia pure sotto profili diversi, il medesimo error in procedendo – sono infondati.

13. Invero, correttamente l’impugnata sentenza ha considerato non contestato il valore di causa (€ 2.7000.000,00), dal momento che esso è stato espressamente ribadito dalle stesse eredi Cosentino nelle proprie comparse di costituzione e risposta in primo grado e in appello (da loro allegate al controricorso) là dove hanno invocato a sostegno della domanda proprio quel prospetto a suo tempo redatto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro che – appunto - su quel valore di € 2.7000.000,00 aveva calcolato i compensi professionali dovuti al dante causa delle odierne ricorrenti incidentali.

14. Trattandosi di fatto processuale esso può e deve essere – per consolidata giurisprudenza - esaminato e interpretato direttamente da questa S.C. ove il ricorso deduca (come nel caso in esame) pretesi errores in procedendo(cfr., per tutte, Cass. n. 24258/2020).

15. Trattandosi, invece, di accertamento di mero fatto storico, in sede di legittimità non può essere rimesso in discussione l’esatto ammontare economico dei cespiti che formano la massa attiva su cui l’art. 12 c.p.c. prescrive che si calcoli il valore delle cause di divisione ereditaria.

16. Solo nei termini che precedono va corretta ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. la motivazione dell’impugnata sentenza là dove ha fatto riferimento ad una giurisprudenza relativa a cause ereditarie il cui valore, ai fini del computo degli onorari dovuti dai soccombenti, si calcola non sull’intera massa attiva, ma sulla quota o sui supplementi di quota in contestazione (v., ad esempio, azioni di collazione, petizione o riduzione di quota ereditaria).

17. Il terzo mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto delle risultanze processuali, che avrebbero dimostrato un valore dell’asse ereditariosuperiore ad € 2.700.000,00.

18. Pure tale mezzo va disatteso perché, in sostanza, sollecita, anche attraverso la rilettura dell’elaborato del CTU, un diverso accertamento in punto di fatto dell’asse ereditario, operazione non consentita in sede di legittimità.

19. Del pari da disattendersi è il quarto motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.m. n. 127/2004 e degli artt. artt. 10 e 12 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nel riferirsi al cit. art. 6 sul presupposto che vi fosse un’unica quota in contestazione, calcolando su di essa i compensi professionali spettanti al dante causa delle odierne ricorrenti incidentali; tale censura è inammissibile perché priva di interesse: infatti, il suo accoglimento potrebbe giovare a dette ricorrenti incidentali solo ritenendo che in sede di merito il valore dell’asse ereditario fosse contestato, il che – invece - si è sopra escluso nell’esaminare i primi due mezzi del ricorso incidentale e nel correggere parzialmente la motivazione a riguardo adottata dalla Corte d’appello; del pari si è sopra escluso che in sede di legittimità si possano rivisitare le risultanze di causa per ricavarne un differente valore della massa attiva, trattandosi ovviamente di accertamenti di merito.

20. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che ex art. 92, comma 2, c.p.c. consiglia l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistonole condizioni di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M rigetta entrambi i ricorsi e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dei ricorrenti in vi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3999-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già unico erede di [OSCURATO:PERSONA]), tutte rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1210/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/09/2020 R.G.N. 2218/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.3999/2021 Cron. Rep. Ud.22/10/2025 PONTERIO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1210/2020 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa sede, condannava - per quel che qui rileva - in solido tra loro i fratelli Giovanni, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) a pagare in favore di Maria, Luciana ed [OSCURATO:PERSONA] (eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) la somma di € 50.569,33 oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale, nonché IVA e CPA, a titolo di compensi professionali spettanti per l’opera prestata dal loro dante causa in favore dei suddetti fratelli [OSCURATO:PERSONA] nella causa di divisione ereditaria che li aveva visti confrontarsi con altri coeredi, controversia decisa con sentenza n. 32/2010 del Tribunale di Catanzaro –Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]. Compensate per metà le spese del doppio di grado di merito, la Corte territoriale condannava gli appellanti (ossia Giovanni, Francesco e [OSCURATO:PERSONA]) a pagare la restante metà in favore delle appellate eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per la cassazione della citata sentenza n. 1210/2020 ricorrono Giovanni, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi. 3. Resistono con controricorso Maria, Luciana ed [OSCURATO:PERSONA], che a loro volta spiegano ricorso incidentale affidato a quattro motivi. 4. Entrambe le parti illustrano ulteriormente i rispettivi atti defensionali con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello errato nel riconoscere sulle prestazioni professionali rese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche IVA e CPA, nonostante che detti accessori non fossero compresi tra le somme liquidate nel decreto ingiuntivo notificato dalle eredi Cosentino agli odierni ricorrenti principali e da questi ultimi opposto, decreto che era stato all’origine della lite: il motivo è infondato, perché IVA e CPA sono accessori dovuti per legge e, come tali, liquidabili anche d’ufficio, al punto che la loro eventuale omessa liquidazione nella statuizione sulle spese di lite costituisce errore materiale emendabile mediante la procedura ex artt. 287 e ss. c.p.c. (cfr., per tutte, Cass.n. 28323/2020). 2. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 17 e 21 d.P.R. n. 633/1972, per avere la sentenza impugnata violato la norma istitutiva dell’IVA, liquidandola in favore di soggetti (le eredi Cosentino) non titolari di partita IVA e non prestatori dell’opera professionale oggetto di causa: anche tale mezzo è infondato. Invero, gli eredi d’un avvocato devono versare IVA e CPA sulle parcelle spettanti al loro dante causa, poiché anche gli obblighi fiscali si trasferiscono per successione mortis causa , sicché gli eredi devono emettere regolare fattura in nome del professionista deceduto, riattivandone, se necessario, la partita IVA. 3. Si premetta che, ai fini dell’IVA e ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 l’obbligo di fatturazione sorge all’atto dell’incasso. Se la prestazione è stata eseguita dal de cuius e non fatturata (come nel caso che ne occupa), l’obbligo di emissione della fattura si trasferisce ex art. 21 stesso decreto in capo agli eredi, che devono provvedervi tramite riapertura della partita IVA cessata. 4. Infatti, secondo Cass., Sez. U. n. 8059/16 (e la conforme Cass., Sez. 5, n. 18081/21) il compenso per una prestazione professionale è imponibile ai fini dell’IVA anche se percepito dopo la cessazione dell’attività professionale, purché la prestazione sia stata effettivamente eseguita nell’ambito dell’attività esercitata prima della cessazione (come nel caso che ne occupa). Come chiarito da detto orientamento giurisprudenziale (cui va data continuità) il fatto generatore dell’IVA coincide con la materiale esecuzione della prestazione e non con il momento del pagamento. L’incasso rappresenta soltanto la condizione di esigibilità dell’imposta, non la condizione che ne determina la nascita. Si tratta di principio basato su una lettura, conforme al diritto euro unitario, dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, che, pur stabilendo che le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento, non sposta il momento del fatto generatore dell’imposta, ma solo quello entro il quale va emessa la fattura. L’art. 35- bis dello stesso decreto prevede, poi, che gli obblighi fiscali del contribuente deceduto si trasferiscano sugli eredi, che a loro volta non possono chiudere la partita IVA del de cuius se vi sono ancora prestazioni da fatturare o compensi da incassare. 5. In breve, se il defunto non ha potuto emettere fattura, essendo deceduto prima dell’incasso, il relativo obbligo si trasferisce in capo agli eredi, che dovranno fatturare in nome del de cuiuse non già in nome proprio. 6. Il terzo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 legge n. 576/1980 (e successive modifiche), per avere la Corte territoriale liquidato il CPA in favore di soggetti non iscritti alla Cassa avvocati (vale a dire le eredi Cosentino) e non prestatori dell’opera professionale oggetto di causa: anche tale mezzo è infondato, giacché – alla stregua delle osservazioni che precedono – il CPA viene in realtà liquidato in relazione ad un corrispettivo spettante al dante causa delle eredi Cosentino, cui esse subentrano per successione mortis causa. 7. Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta che la Corte territoriale, compensate per metà spese e competenze dei due gradi di merito, avrebbe errato nel condannare gli eredi [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dell’altra metà, così disattendendo il principio della soccombenza in violazione degli articoli artt. 91 e 92 c.p.c.: anche tale mezzo è infondato, atteso che la soccombenza degli odierni ricorrenti principali era effettivamente preponderante, come d’altronde statuito dai giudici di merito convalutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità (v., ex aliise da ultimo, Cass. n. 9860/25). 8. Né si è in presenza d’una reciproca soccombenza: essa è configurabile non già in caso di parziale accoglimento della domanda (come avvenuto nel caso in oggetto), ma solo in presenza d’una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; in altre parole, il parziale accoglimento di un’unica domanda non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore di quella soccombente, ma può eventualmente giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, rimessa alla valutazione del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se rispettosa degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. Cass. Sez. U. n. 32061/22 e successiva conforme giurisprudenza di questa S.C.). 9. Dunque, il ricorso principale va rigettato. 10. Con il primo mezzo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 183 c.p.c. riguardo al principio di non contestazione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto non contestato il valore di € 2.700.000,00 della causa presupposta (vale a dire della causa di divisione ereditaria in cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la propria opera professionale in favore degli odierni ricorrenti principali); invece, ad avviso delle ricorrenti incidentali, il valore della massa ereditaria sarebbe stato oggetto di contestazione e sarebbe ammontato a circa 5 milioni di euro (o comunque ad oltre € 4.500.000,00), come emerso dalla sentenza n. 32/2010 del Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] che aveva definito il giudizio di divisione fra gli eredi [OSCURATO:PERSONA]. 11. Analoga doglianza viene mossa con il secondo mezzo del ricorso incidentale, questa volta sotto forma di deduzione di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, fatto consistito, appunto, nella summenzionata sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] e in quanto in essa accertato circa il valore dell’intero asse ereditario. 12. Questi primi due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché in sostanza lamentano, sia pure sotto profili diversi, il medesimo error in procedendo – sono infondati. 13. Invero, correttamente l’impugnata sentenza ha considerato non contestato il valore di causa (€ 2.7000.000,00), dal momento che esso è stato espressamente ribadito dalle stesse eredi Cosentino nelle proprie comparse di costituzione e risposta in primo grado e in appello (da loro allegate al controricorso) là dove hanno invocato a sostegno della domanda proprio quel prospetto a suo tempo redatto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro che – appunto - su quel valore di € 2.7000.000,00 aveva calcolato i compensi professionali dovuti al dante causa delle odierne ricorrenti incidentali. 14. Trattandosi di fatto processuale esso può e deve essere – per consolidata giurisprudenza - esaminato e interpretato direttamente da questa S.C. ove il ricorso deduca (come nel caso in esame) pretesi errores in procedendo(cfr., per tutte, Cass. n. 24258/2020). 15. Trattandosi, invece, di accertamento di mero fatto storico, in sede di legittimità non può essere rimesso in discussione l’esatto ammontare economico dei cespiti che formano la massa attiva su cui l’art. 12 c.p.c. prescrive che si calcoli il valore delle cause di divisione ereditaria. 16. Solo nei termini che precedono va corretta ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. la motivazione dell’impugnata sentenza là dove ha fatto riferimento ad una giurisprudenza relativa a cause ereditarie il cui valore, ai fini del computo degli onorari dovuti dai soccombenti, si calcola non sull’intera massa attiva, ma sulla quota o sui supplementi di quota in contestazione (v., ad esempio, azioni di collazione, petizione o riduzione di quota ereditaria). 17. Il terzo mezzo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto delle risultanze processuali, che avrebbero dimostrato un valore dell’asse ereditariosuperiore ad € 2.700.000,00. 18. Pure tale mezzo va disatteso perché, in sostanza, sollecita, anche attraverso la rilettura dell’elaborato del CTU, un diverso accertamento in punto di fatto dell’asse ereditario, operazione non consentita in sede di legittimità. 19. Del pari da disattendersi è il quarto motivo del ricorso incidentale, che deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.m. n. 127/2004 e degli artt. artt. 10 e 12 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nel riferirsi al cit. art. 6 sul presupposto che vi fosse un’unica quota in contestazione, calcolando su di essa i compensi professionali spettanti al dante causa delle odierne ricorrenti incidentali; tale censura è inammissibile perché priva di interesse: infatti, il suo accoglimento potrebbe giovare a dette ricorrenti incidentali solo ritenendo che in sede di merito il valore dell’asse ereditario fosse contestato, il che – invece - si è sopra escluso nell’esaminare i primi due mezzi del ricorso incidentale e nel correggere parzialmente la motivazione a riguardo adottata dalla Corte d’appello; del pari si è sopra escluso che in sede di legittimità si possano rivisitare le risultanze di causa per ricavarne un differente valore della massa attiva, trattandosi ovviamente di accertamenti di merito. 20. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che ex art. 92, comma 2, c.p.c. consiglia l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Sussistonole condizioni di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M rigetta entrambi i ricorsi e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dei ricorrenti in vi
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