CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 24968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 17 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale. Secondo il Tribunale l'istante, quale condannato non detenuto, ha omesso di dichiarare o eleggere un domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2-bis, cod.proc.pen., e deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità dell'istanza, come stabilito dalla norma stessa. La dichiarata condizione di irreperibilità, inoltre, osta alla esecuzione di qualunque misura alternativa alla detenzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi 2.1. Con il primo motivo censura la contraddittorietà o illogicità della motivazione. L'istanza di affidamento in prova, depositata il 17/04/2019, richiama l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, allegato all'istanza stessa. Pertanto non sussiste l'asserita causa di inammissibilità. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata motivazione in ordine ad una diversa questione, in verità non affrontata dal Tribunale, ma ipotizzabile alla luce del generico richiamo all'art. 677 c.2-bis cod.proc.pen. Qualora il Tribunale avesse inteso fondare la dichiarazione di inammissibilità sulla mancata comunicazione del mutamento del domicilio, il ricorrente richiama il principio stabilito dalla sentenza Sez. 1, n. 48337 del 13/11/2012, secondo cui l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio non è stabilito a pena di inammissibilità, per cui non può essere dichiarata inammissibile l'istanza che contenga una elezione di domicilio, anche se questo risulti poi divenuto non attuale al momento della notifica. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura l'inosservanza dell'art. 159 cod.proc.pen.. Il Tribunale ha asserito che l'istante sarebbe irreperibile, ma l'affermazione non è corretta perché egli non è stato ricercato con le formalità previste dall'art. 159 cod.proc.pen. Egli, ad oggi, risulta residente anagraficamente nel Comune di Casalmaggiore, quale convivente di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha un'occupazione stabile, tramite l'agenzia Adecco. Le ultime informazioni richieste dal Carabinieri, presenti in atti, risalgono al 2020, mentre il loro aggiornamento avrebbe permesso di accertare l'attuale reperibilità dell'istante. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, e deve essere accolto. Il Tribunale ha correttamente affermato che l'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'elezione o dichiarazione di domicilio dell'istante, essendo tale requisito prescritto dall'art. 677, comma 2-bis, cod.proc.pen. Nel presente caso, però, negli atti è presente, in copia, l'istanza di affidamento in prova depositata il 17 aprile 2018 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che contiene in allegato l'elezione di domicilio del Jalil ad un preciso indirizzo in Gussola (CR), e la nomina fiduciaria. Il requisito previsto dalla norma sopra citata è stato quindi rispettato, e non sussiste l'inammissibilità dichiarata dal provvedimento impugnato. 2. Il ricorso deve quindi essere accolto, nei limiti sopra precisati. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, pregiudiziale rispetto ad una valutazione dell'istanza nel merito, assorbe gli altri motivi. Il decreto impugnato deve perciò essere annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia, per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al