CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19922/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] dtar, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna, per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. a loro ascritti, nonché la condanna del solo Catar per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110; ritenuto che il primo motivo, con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione (in ordine alla responsabilità dei ricorrenti per i reati a loro ascritti), lungi dal contenere effettive censure di legittimità, è del tutto privo della necessaria specificità poiché si affida ad asserti generici inidonei a costituire una critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), adducendo peraltro che la Corte di merito non avrebbe compiuto l'apprezzamento ad essa devoluta senza considerare le censure mosse con il gravame, in alcun modo indicate (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); considerato che il secondo e terzo motivo, con cui si assumono la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione (rispettivamente, in ordine alla mancata qualificazione del reato di furto come tentativo e alla sussistenza dell'aggravante in contestazione) - difettano della necessaria specificità poiché non muovono puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto della condotta e delle emergenze investigative dalle quale emergono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata) ma muovono critiche generiche, adduce in maniera assertiva che nella specie avrebbe avuto luogo una vigilanza continua da parte del proprietario e che non ricorrerebbero i presupposti per affermare che il fatto è stato commesso su cose esposte alla pubblica fede, senza neppure distinguere tra i vari fatti di furto per cui si procede: ritenuto che il quarto motivo, che denuncia la violazione della legge penale il vizio di motivazione (in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.), è patentemente privo di specificità generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto generali in alcun modo correlati al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato che il quinto e sesto motivo, con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, rispettivamente in ragione del mancato riconoscimento dell'attenuante, nonché delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione della pena, sono del tutto generici, poiché riportano princìpi giurisprudenziali nuovamente senza correlarli effettivamente al caso di specie e nel resto adducono irritualmente in maniera assertiva che la pena irrogata travalicherebbe la gravità dei fatti, senza neppure distinguere tra gli imputati; P. Q. M. Dichiara inammissibil iY ricorso e condanna ií ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il