CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Bergamo applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per tre violazioni all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo altresì la confisca della somma di euro 7.1450. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, disposta in relazione alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il profitto del denaro è solo la somma di 120 euro, quale corrispettivo della vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Si osserva che il Tribunale ha ritenuto che la somma di euro 7.1450 fosse il profitto dell'attività di spaccio, come risulta dalla dichiarazioni del Donadoni e dell'imputato, che ha ammesso i fatti e non ha fornito una diversa giustificazione della somma in contanti a lui sequestrata. 5. A tal proposito, va richiamato l'orientamento di questa Corte, affermato da una risalente sentenza delle Sezioni Unite, e tuttavia mai sconfessata sul punto, secondo cui, con riferimento al sequestro di una somma di denaro, ritenuta profitto della cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca del somma in sequestro, l'eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione, e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato (Sez. Un., n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205708). 4. Tale orientamento è stato ribadito in successive decisioni, le quali hanno affermato che, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena, difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto frutto di un negozio inesistente improduttivo di effetti giuridici, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento (Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, dep. 09/07/2019, Verjoni, Rv. 276252; Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, dep.19/06/2003, Cannata, Rv. 226987). In altri termini, il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative (Sez. 3, n. 45925 del 09/10/2014, dep. 06/11/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 6, n. 44096 del 18/11/2010, dep. 15/12/2010, Mbaye, Rv. 249073). 5. Ciò posto, a fronte della motivazione del Tribunale, secondo cui l'intera somma sequestrata è il profitto di plurime e reiterate cessioni di sostanza stupefacente, il ricorso non prende posizione, limitandosi a circoscrivere il profitto alle cessioni in favore del Donadoni, ma senza offrire alcun elemento in ordine alla lecita provenienza del denaro. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]