CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-controMinistero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale dello Stato,-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova n. 126/2024 depositatoil 31.5.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17124/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 17042/2026Data pubblicazione 30/05/2026Lara Cappelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoopposizione avverso il decreto con cui la Corte d'Appello di Genova avevarevocato, per violazione dell’art. 91 D.P.R. n. 115/2002, la loroammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui avevano beneficiatonel procedimento n. 501/2017 R.G., svoltosi dinanzi al predetto giudice econclusosi con la sentenza n.345/2022.Gli opponenti deducevano, in particolare, la carenza del potere di revocaofficiosa in capo alla Corte territoriale, che era stata motivata col fatto checiascuno di loro era stato difeso da tre avvocati, anziché da uno solo,poiché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata riconosciutada tre provvedimenti della medesima Corte, mai impugnati in parte qua;lamentavano, inoltre, l’omessa considerazione dell’irrilevanzadell’indicazione di tre difensori nella procura allegata all’atto introduttivo diquei giudizi, atteso che ognuno di essi opponenti era portatore disituazioni giuridiche soggettive e dato che, in ogni caso, nel giudizion.501/2017 R.G. l’attività difensiva era stata espletata da un solopatrocinatore e non dagli altri due che figuravano nella procura.Nella resistenza del Ministero della Giustizia, con decreto del 31.5.2024, laCorte d'Appello di Genova respingeva l’opposizione. In specie, il Giudiceadito riteneva infondata la censura afferente alla carenza di potere dellaCorte territoriale, rientrando il caso di specie nell’alveo applicativo dell’art.91 D.P.R. n. 115/2002, che, prevedendo la cessazione degli effettidell’ammissione al beneficio dal momento in cui la parte che ne avevafatto richiesta decida di nominare un secondo difensore, rispondeva aduna ratio diversa da quella di cui all’art. 112 D.P.R. n. 115/2002 in temadi revoca del beneficio, e non ammetteva deroghe o eccezioni.Avverso il prefato provvedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSamuele Cherubini hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta ditre censure, e il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Numero registro generale 17124/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 17042/2026Data pubblicazione 30/05/2026È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed i ricorrentihanno depositato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2° c.p.c., aseguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio.In data 15.5.2026 il legale dei ricorrenti, sulla base delle procurerilasciategli dai clienti, comprensive della relativa facoltà, ha depositatorinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alfatto che con l'ordinanza n. 25404 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte è statacassata con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.345/2022(relativa ai procedimenti riuniti n.14052/2022 RG e n. 15364/2022 RG),con accoglimento anche del settimo motivo di ricorso, concernente lespese processuali, cui conseguiva necessità di nuova statuizione sullespese (oggetto del beneficio in contestazione in questa sede) da parte delgiudice di rinvio, davanti al quale il giudizio è stato riassunto il15.12.2025.Ritiene la Corte, che data la ritualità della rinuncia depositata, intervenutaper fatti sopravvenuti, dopo che già era stata fissata per via dell'istanza didecisione l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma prima della stessa, eritualmente comunicata dalla cancelleria alla Procura Generale ed alMinistero della Giustizia, debba dichiararsi l'estinzione con ordinanzacollegiale ai sensi dell'art. 391 comma 1° c.p.c., senza che si debbaaddivenire all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuovaformulazione, che presuppone la definizione del giudizio camerale inconformità alla proposta di definizione accelerata.Avendo i ricorrenti dato causa al giudizio poi rinunciato, vanno condannatiin solido al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle speseprocessuali liquidate in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 17124/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 17042/2026Data pubblicazione 30/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido alpagamento in favore di parte controricorrente di € 1.500,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso