CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 22267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19086/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via Maceo n. 254. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pubblicata in data 31.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per ottenere la condanna del Comune al pagamento di € 7.795,00, oltre accessori , in ragione dell’attività professionale espletata in favore dell’ente convenuto nel giudizio n. 857/2008, svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale. Oggetto: compensi professionali Il Comune di Tripi si è costituto, eccependo l’esistenza di un accordo perfezionato in data 19/1/2009, con il quale era stato pattuito un compenso di € 4.213,00, sulla base di un progetto di parcella, a firma del medesimo professionista e da questo inviato all’amministrazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente la precisazione che detto importo sarebbe stato ulteriormente decurtato del 15%, dati i rapporti professionali già intercorsi col Comune. Il tribunale ha accolto integralmente la domanda, condannando il Comune al pagamento di € 7795,00, oltre accessori e spese di lite in applicazione delle tabelle per la liquidazione delle spettanze professionali. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dal Comune di Tripi, con ricorso affidato ad un unico motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione de ll’art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia esaminato le difese del Comune e non abbia considerato l’esistenza di un accordo sul compenso, vincolante tra le parti. Il motivo è fondato. Il tribunale, accogliendo integralmente la domanda del resistente, ha ritenuto che la prestazione fosse “in tutte le sue voci, aderente ai criteri di legge e nel merito congrua in considerazione dell’attività svolta”, dando atto che“gli esposti erano tutti documentati”. Benché il Comune avesse eccepito il perfezionamento di un accordo che contemplava un compenso ad € 4213,00, con ulteriore decurtazione del 15%, la liquidazione è stata quindi effettuata in applicazione dei criteri tabellari, cui tuttavia il tribunale poteva far riferimento solo in mancanza di un eventuale accordo sul compenso, dato il carattere residuale del sistema tabellare secondo i criteri di priorità stabiliti dall’art. 2233 c.c.. La norma prevede una gerarchia a caratterepreferenziale dei criteri di liquidazione e quindi il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specificoaccordo tra le parti, i cui patti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 14050/2021; Cass. 2631/2021; Cass. 17726/2018; Cass. 29837/2011). E’ dunque sussistente l’omesso esame di un fatto decisivo - consistente nel perfezionamento del contratto di incarico con cui erano stati determinati anche i criteri di calcolo del compenso del difensore - specificamente dedotto in giudizio e idoneo ad influire sulla decisione. Il ricorso è, per tali motivi, accolto. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto , in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema