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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32001/2023

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ri Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sulricorso n. 7665 /201 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] letti, Pec: [OSCURATO:EMAIL] , con domicilio eletto pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n. 4844 / 11 /201 6 della COMM.TRIB.REG. dellaLombardia, depositata il 21 / 9 /201 6 ; Uditala relazione della causa svolta in data 1 3/ 9 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 4844/11/2016 depositata il 21/9/2016 accoglieva parzialmente l’appelloproposto d a [OSCURATO:PERSONA] a ni, titolare d i attività di impresa di distribuzionedi apparecchi di intrattenimento e scommesse , avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia n. 385/1/2015, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contri- buente, avente ad oggetto l’ avviso di accertamento n.

T9V01A201422/2013elevato per IRPEF, Addizionali, IRAP, IVA, oltre accessori,relativo all’anno di imposta 200 8 , notificato gli dall’Agenzia delleentrate a seguito di un accertamento analitico induttivo ex art.3 9 comma1 lett. c ) del d .P.R. n.600 del 1973 , nell’ambito del quale era stataacquisita documentazione ex art t .32 del medesimo decreto e 51 d.P.R.n.633 del 1972 . 2.Con il suddetto atto impositivo veniva accertat a in capo al contri- buente l a mancata contabilizzazione di incassi pari a d euro 605.546,00, derivante dall'attività di distribuzione di apparecchi e congegniautomatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento eda gioco di abilità , adottato a seguito dell 'acquisizione di dati e no- tiziein contraddittorio con il contribuente, nonché da parte del Con- cessionariodella rete telematica circa il dettaglio della raccolta com- plessivadegli apparecchi. 3.Sulla base di tali dati veniva ricostru ito l'ammontare delle somme giocate,depurate dalle vincite presunte nella misura minima prevista dallalegge e dalle somme atte a remunerare il gestore e gli esercenti, calcolatetenuto conto de l PREU, del le rate amministrative, dei com- pensidel Concessionario e de l canone spettante ai Monopoli di Stato . 4.L'Ufficio accertatore scomputava soltanto le somme che, secondo la dichiarazionedel contribuente, erano state versate ai gestori ossia il 50% del dichiarato , e attribuiva l'intero maggiore importo accertato alsolo gestore senza riconoscere in via presuntiva la ripartizione tra gestoreed esercenti , secondo la logica emersa dai dati contabili per il dichiarato. 5.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, non condivi- dendoné la prospettata inutilizzabilità dei dati forniti dal concessiona- rio,né l’erroneità dei calcoli effettuati dall’Agenzia che non aveva cal- colato sul maggior importo accertato la percentuale di riparto delle vincite tra gestore ed esercente in misura del 50% .

Al contrario, il giudiced’appello raggiungeva proprio quest’ultima conclusione , rico- noscendoin via presuntiva i costi di produzione dei maggiori incassi . 6.L’Agenzia ricorre per cassazione per un motiv o , cui replica i l contri- buentecon controricorso , deposita ndo anche istanza di interruzione delprocesso per sopravvenuta morte della parte.

Consideratoche: 7. 8.Sempre i n via preliminare, va dato atto dell ’ eccezion e sollevat a in controricorsodi inammissibilità del ricorso , perché sotto la parvenza dellaviolazione di legge chiede la rivalutazione delle prove e dei criteri postidalla legge in ordine alla rettifica dei redditi di impresa , eccezione scrutinabileunitamente all a censur a dell ’Amministrazione finanziaria . 9.Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli art t . 2 6 9 7 cod. civ. , 39 comma 1 d.

P .

R . n. 600/73 e 39 d.l. n.269/03,per aver la CTR ritenuto ragionevole che lo stesso accordo diripartizione dei ricavi dichiarati dal contribuente fosse stato adottato ancheper gli incassi in nero. 10.Il motivo è in ammissibile , per più concorrenti ragioni .

10.1. La decisione della CTR ha innanzitutto compiuto un primo pre- cisoaccertamento sulla materia oggetto della censura , tenuto conto «deicosti inevitabilmente connessi, come nel caso di specie, alla pro- duzionedei ricavi (…) il sistema complessivo della raccolta delle gio- catefa sì che i maggiori ricavi non possano essere interamente attri- buiti al gestore » .

L a struttura logica dell’ accertamento – in disparte dal fatto che fa riferimento a costi di produzione in luogo della più correttacategoria del riparto dei ricavi tra contribuente ed esercenti – èchiara e n on è revocabile in dubbio nel presente giudizio di legitti- mitànei termini proposti . 10.2.In secondo luogo, in sentenza si legge: « va peraltro osservato chenella contabilità Tavazz a ni figura corrisposta agli esercenti la metà esattadi quanto egli ha dichiarato di aver ricavato dalle giocate » .

Ilcriterio adottato dal giudice d’appello per determinare la misura della ricostruzionedei ricavi extracontabili quantifica nel 50% la percentuale diriparto delle vincite tra gestore ed esercente.

Sitratta di un criterio razionale, in quanto la proiezione sui ricavi ex- tracontabili è fondat a su lla percentuale di riparto d e i ricavi dichiarat i dallo stesso contribuente nelle scritture contabili per il medesimo pe- riododi imposta . 10.3.[OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che l a contabilità sia idonea a fondare presunzioni gravi precise e concordanti anche per la parte dei ricavi non dichiarati, in quanto attività dichiarativa posta in essere dallo stessocontribuente, formata anteriormente all’accertamento, cronolo- gicamente afferente a l la medesim a annualità e , dunque , secondo un modelloeconomico di gestione dell’impresa evidentemente suscettibile direplicarsi nell’intero periodo di imposta .

Del resto, l’Agenzia non ha proposto un criterio alternativo di calcolo che tenga conto dei fattori necessarialla produzione del maggior reddito accertato nel rispetto del principiodi capacità contributiva di cui all’art.53 Cost. ( cfr.

Corte Cost. n.10/2023). 10.4.Infine, il motivo è inammissibile anche perché chiede una riva- lutazionedel quadro probatorio senza contestare specificamente le ri- sultanzedella contabilità addotte dall’ A mministrazione finanziaria. 11.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamento dellespese di lite come da dispositivo e secondo soccombenza . 11.1.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.

P.Q.M.

LaCorte: dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sulricorso n. 7665 /201 7 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] letti, Pec: [OSCURATO:EMAIL] , con domicilio eletto pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n. 4844 / 11 /201 6 della COMM.TRIB.REG. dellaLombardia, depositata il 21 / 9 /201 6 ; Uditala relazione della causa svolta in data 1 3/ 9 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 4844/11/2016 depositata il 21/9/2016 accoglieva parzialmente l’appelloproposto d a [OSCURATO:PERSONA] a ni, titolare d i attività di impresa di distribuzionedi apparecchi di intrattenimento e scommesse , avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia n. 385/1/2015, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contri- buente, avente ad oggetto l’ avviso di accertamento n. T9V01A201422/2013elevato per IRPEF, Addizionali, IRAP, IVA, oltre accessori,relativo all’anno di imposta 200 8 , notificato gli dall’Agenzia delleentrate a seguito di un accertamento analitico induttivo ex art.3 9 comma1 lett. c ) del d .P.R. n.600 del 1973 , nell’ambito del quale era stataacquisita documentazione ex art t .32 del medesimo decreto e 51 d.P.R.n.633 del 1972 . 2.Con il suddetto atto impositivo veniva accertat a in capo al contri- buente l a mancata contabilizzazione di incassi pari a d euro 605.546,00, derivante dall'attività di distribuzione di apparecchi e congegniautomatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento eda gioco di abilità , adottato a seguito dell 'acquisizione di dati e no- tiziein contraddittorio con il contribuente, nonché da parte del Con- cessionariodella rete telematica circa il dettaglio della raccolta com- plessivadegli apparecchi. 3.Sulla base di tali dati veniva ricostru ito l'ammontare delle somme giocate,depurate dalle vincite presunte nella misura minima prevista dallalegge e dalle somme atte a remunerare il gestore e gli esercenti, calcolatetenuto conto de l PREU, del le rate amministrative, dei com- pensidel Concessionario e de l canone spettante ai Monopoli di Stato . 4.L'Ufficio accertatore scomputava soltanto le somme che, secondo la dichiarazionedel contribuente, erano state versate ai gestori ossia il 50% del dichiarato , e attribuiva l'intero maggiore importo accertato alsolo gestore senza riconoscere in via presuntiva la ripartizione tra gestoreed esercenti , secondo la logica emersa dai dati contabili per il dichiarato. 5.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, non condivi- dendoné la prospettata inutilizzabilità dei dati forniti dal concessiona- rio,né l’erroneità dei calcoli effettuati dall’Agenzia che non aveva cal- colato sul maggior importo accertato la percentuale di riparto delle vincite tra gestore ed esercente in misura del 50% . Al contrario, il giudiced’appello raggiungeva proprio quest’ultima conclusione , rico- noscendoin via presuntiva i costi di produzione dei maggiori incassi . 6.L’Agenzia ricorre per cassazione per un motiv o , cui replica i l contri- buentecon controricorso , deposita ndo anche istanza di interruzione delprocesso per sopravvenuta morte della parte. Consideratoche: 7. 8.Sempre i n via preliminare, va dato atto dell ’ eccezion e sollevat a in controricorsodi inammissibilità del ricorso , perché sotto la parvenza dellaviolazione di legge chiede la rivalutazione delle prove e dei criteri postidalla legge in ordine alla rettifica dei redditi di impresa , eccezione scrutinabileunitamente all a censur a dell ’Amministrazione finanziaria . 9.Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli art t . 2 6 9 7 cod. civ. , 39 comma 1 d. P . R . n. 600/73 e 39 d.l. n.269/03,per aver la CTR ritenuto ragionevole che lo stesso accordo diripartizione dei ricavi dichiarati dal contribuente fosse stato adottato ancheper gli incassi in nero. 10.Il motivo è in ammissibile , per più concorrenti ragioni . 10.1. La decisione della CTR ha innanzitutto compiuto un primo pre- cisoaccertamento sulla materia oggetto della censura , tenuto conto «deicosti inevitabilmente connessi, come nel caso di specie, alla pro- duzionedei ricavi (…) il sistema complessivo della raccolta delle gio- catefa sì che i maggiori ricavi non possano essere interamente attri- buiti al gestore » . L a struttura logica dell’ accertamento – in disparte dal fatto che fa riferimento a costi di produzione in luogo della più correttacategoria del riparto dei ricavi tra contribuente ed esercenti – èchiara e n on è revocabile in dubbio nel presente giudizio di legitti- mitànei termini proposti . 10.2.In secondo luogo, in sentenza si legge: « va peraltro osservato chenella contabilità Tavazz a ni figura corrisposta agli esercenti la metà esattadi quanto egli ha dichiarato di aver ricavato dalle giocate » . Ilcriterio adottato dal giudice d’appello per determinare la misura della ricostruzionedei ricavi extracontabili quantifica nel 50% la percentuale diriparto delle vincite tra gestore ed esercente. Sitratta di un criterio razionale, in quanto la proiezione sui ricavi ex- tracontabili è fondat a su lla percentuale di riparto d e i ricavi dichiarat i dallo stesso contribuente nelle scritture contabili per il medesimo pe- riododi imposta . 10.3.[OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che l a contabilità sia idonea a fondare presunzioni gravi precise e concordanti anche per la parte dei ricavi non dichiarati, in quanto attività dichiarativa posta in essere dallo stessocontribuente, formata anteriormente all’accertamento, cronolo- gicamente afferente a l la medesim a annualità e , dunque , secondo un modelloeconomico di gestione dell’impresa evidentemente suscettibile direplicarsi nell’intero periodo di imposta . Del resto, l’Agenzia non ha proposto un criterio alternativo di calcolo che tenga conto dei fattori necessarialla produzione del maggior reddito accertato nel rispetto del principiodi capacità contributiva di cui all’art.53 Cost. ( cfr. Corte Cost. n.10/2023). 10.4.Infine, il motivo è inammissibile anche perché chiede una riva- lutazionedel quadro probatorio senza contestare specificamente le ri- sultanzedella contabilità addotte dall’ A mministrazione finanziaria. 11.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamento dellespese di lite come da dispositivo e secondo soccombenza . 11.1.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis. P.Q.M. LaCorte: dichiara