CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46667/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Salerno con sentenza 18 febbraio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HAYMOUD Hamid, articolando i seguenti motivi. ci) 2.1. Violazione ed erronea applicazione degli articoli 110-648 e mancata riqualificazione della fattispecIe in termini di reato impossibile o comunque di tentativo, in conseguenza del previo arrivo delle forze dell'ordine che avevano già individuato i beni prima dell'arresto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi come dalla ricostruzione dei fatti risulta lp pacifica una previa ricezione dei nei da parte del degli imputati per come resa palese dalle stesse condotte descritte in sentenza. Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, si verifica la detenzione abusiva di un bene allorché tra l'agente e il bene medesimo risulti sussistente un rapporto, ovvero una relazione di fatto che gli consenta di averne la disponibilità e ciò indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l'agente ed il bene. Non è quindi necessario che l'agente abbia sempre con sé o presso di sé quanto abusivamente detenuto, poiché detiene ugualmente anche chi, pur in assenza di una prossimità fisica con il dispositivo, lo custodisca o lo mantenga in un luogo dal quale possa prelevarlo, sia direttamente, che indirettamente, secondo le proprie autonome e libere determinazioni volitive (cfr. Sez. 1 , sent. n. 42886 del 20/12/2017 - dep. 28/09/2018 - Rv. 274380 - 01 Imp. GASPARRO ). 3.2. Indubbio, nella ricostruzione giudiziale, nemmeno specificamente contrastata sul punto, rimane il fatto che entrambi gli imputati agissero di comune accordo sulla base di condotte palesemente preventivate il che permetteva di desumere la disponibilità dei beni a carico dì entrambi. 3.3. Di conseguenza, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere dì allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e