Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:92
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 febbraio 2011 (
*
)
«Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione»
Nel procedimento C‑16/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Court of [OSCURATO:PERSONA]
(England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 15 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2010,
nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd,
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] plc
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per [OSCURATO:PERSONA] (UK) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra D. Rose, QC, e dal sig. B. Kennelly, barrister;
– per la [OSCURATO:PERSONA] plc, dai sigg. R. Thomson, QC, J. [OSCURATO:PERSONA], barrister, e S. Murray, solicitor;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra F. Penlington, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Vajda, QC;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, dai sigg. G. Braun e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7
marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»)
(GU L 108, pag. 21), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo:
la «direttiva quadro»), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»)
(GU L 108, pag. 51), nelle loro versioni vigenti al momento dell’adozione della decisione di rinvio.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di alcune controversie che oppongono [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»)
e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), due fornitrici di servizi di consultazione e di elenchi
abbonati nel [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BT») in merito agli importi fatturati dalla
BT per la fornitura d’informazioni provenienti da una banca dati contenente le coordinate degli abbonati al servizio di telecomunicazione
che la BT deve gestire in qualità di fornitrice del servizio universale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il settimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale» così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo II siano messi
a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall’ubicazione geografica
dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile (...)».
4
Ai sensi dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale»:
«I servizi di repertoriazione e di consultazione di elenchi sono strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili
al pubblico e rientrano negli obblighi di servizio universale. Gli utenti e i consumatori desiderano disporre di elenchi completi
e di servizi di consultazione che comprendano tutti gli abbonati repertoriati e i rispettivi numeri (compresi i numeri di
telefono fisso e mobile), e desiderano che tali informazioni siano presentate in modo imparziale (...)».
5
Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale»:
«[OSCURATO:PERSONA] membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire l’attuazione del servizio universale, nel rispetto
dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] membri mirano a limitare le distorsioni
del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni
commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico».
6
L’art. 4, n. 1, della direttiva «servizio universale» prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica
pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto meno da un’impresa».
7
L’art. 5 della direttiva «servizio universale», recante il titolo «Elenco abbonati e servizi di consultazione», così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
a) almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma – cartacea, elettronica o in entrambe le forme
– approvata dall’autorità competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l’anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti
dei telefoni pubblici a pagamento.
2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 della direttiva 97/66/CE, tutti
gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le imprese che forniscono servizi di cui al paragrafo 1 applichino il principio di non
discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese».
8
L’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale» è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito
agli articoli 4, 5, 6 e 7 e, se del caso, all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva in modo tale da poter coprire
l’intero territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi
del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale».
9
L’art. 9 della direttiva «servizio universale», dal titolo «Accessibilità delle tariffe», dispone quanto segue:
«1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l’evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che,
in base agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con
particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori dello Stato membro in questione.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai
consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per
garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso e dall’uso dei
servizi telefonici accessibili al pubblico.
(...)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo
conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di
rispettare limiti tariffari.
(...)».
10
Ai sensi dell’art. 11 della direttiva «servizio universale», intitolato «Qualità del servizio fornito dalle imprese designate»:
«1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli
articoli 4, 5, 6 e 7 e dall’articolo 9, paragrafo 2 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza
nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di
misura stabiliti nell’allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all’autorità nazionale di regolamentazione.
(...)
4. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi
di servizio universale almeno relativamente all’articolo 4. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione
tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 33.
5. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di controllare l’adempimento
da parte delle imprese designate di tali obiettivi qualitativi.
(...)».
11
L’art. 25, n. 2, della direttiva «servizio universale» prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole
di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili
al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie».
12
L’art. 8 della direttiva «quadro», intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone quanto
segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle
direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire
gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.
[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella
presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano
nel massimo conto l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell’ambito delle loro competenze a garantire l’attuazione delle
politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica,
dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:
a) assicurando che gli utenti (...) ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
(...)
3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno (...).
4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella [direttiva “servizio universale”];
(...)».
13
L’art. 3, n. 2, della direttiva «autorizzazioni» è così formulato:
«La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi
specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione
generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita
o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che
derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel
rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7».
14
L’art. 6, n. 2, della direttiva «autorizzazioni» così recita:
«Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 5,
paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva «accesso»), degli articoli 16, 17, 18 e 19 della
direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi
di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale.
Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle
procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese».
Diritto nazionale
15
La condizione n. 7 prevista per la fornitura del servizio universale ([OSCURATO:PERSONA] 7; in prosieguo: l’«USC
7»), imposta alla BT nell’ambito della sua designazione quale fornitrice di servizio universale in base alle disposizioni
del regolamento del 2003 relativo alle comunicazioni elettroniche [[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Regulations
2003] è così formulato:
«7.1 BT provvede a gestire una banca dati contenente le informazioni degli elenchi telefonici per tutti gli abbonati cui è stato
assegnato un numero di telefono da qualsivoglia fornitore di [reti o di servizi di] comunicazione (in prosieguo: la “banca
dati”). BT provvede all’aggiornamento periodico della banca dati.
7.2 In conformità con i punti 7.3 e 7.4 infra, e su richiesta, BT mette a disposizione:
a) di ogni fornitore di [reti e di servizi di] comunicazione, soggetto al punto 8.2 della Condizione generale n. 8, gli elenchi
predisposti da BT, corrispondenti alle prescrizioni della presente Condizione generale, onde consentire a tale fornitore di
[reti e di servizi di] comunicazione di conformarsi al suddetto punto 8.2;
b) a ogni soggetto che intenda fornire servizi di elenco abbonati e/o di consultazione accessibili al pubblico i contenuti della
banca dati a lettura automatizzata.
7.3 BT provvede a fornire gli elementi specificati al summenzionato punto 7.2, lett. a) e b) su ragionevole richiesta dell’interessato.
Fermo restando quanto sopra disposto in via generale, BT può rifiutare di fornire tali elementi qualora:
a) il soggetto richiedente tali elementi non si impegni ad un trattamento dei dati o delle informazioni ivi contenute in osservanza
del codice di condotta pertinente e/o
b) BT abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto richiedente tali elementi non si conformerà alla normativa pertinente
in materia di protezione dei dati.
7.4 BT fornisce gli elementi di cui al summenzionato punto 7.2, lett. a) e b) a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi
e non ingiustificatamente discriminatorie nonché in una forma concordata tra BT e il soggetto richiedente tali informazioni.
Ove non si raggiunga un siffatto accordo, il Direttore può determinare la forma in cui viene fornita l’informazione, conformemente
alla sua funzione di composizione delle controversie».
Causa principale e questioni pregiudiziali
16
[OSCURATO:PERSONA] la fornitrice di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni è la BT, salvo per quanto concerne
la regione circostante la città di Hull.
17
[OSCURATO:PERSONA] of communications (l’Ufficio delle comunicazioni; in prosieguo: l’«OFCOM») è l’autorità nazionale di regolamentazione
del [OSCURATO:PERSONA] in materia di telecomunicazioni. L’OFCOM è succeduto, nel corso del 2003, all’Oftel, l’ufficio delle telecomunicazioni.
18
L’USC 7, redatta dall’Oftel, obbliga la BT a mettere a disposizione degli altri fornitori di servizi di consultazione e di
elenchi abbonati, che non sono stati designati come fornitori del servizio universale, a condizioni eque, oggettive, orientate
ai costi e non discriminatorie e in una forma concordata, la propria banca dati completa relativa agli abbonati telefonici,
denominata «OSIS», che essa redige raccogliendo dati presso tutti gli operatori di un servizio di telefonia fissa.
19
Quindi, anziché imporre un obbligo di servizio universale incentrato sull’utilizzatore, l’USC 7 impone alla BT un obbligo
a livello di commercio all’ingrosso, il che si è tradotto in pratica nella presenza sul mercato del [OSCURATO:PERSONA] di vari fornitori
concorrenti di servizi di consultazione e di elenchi abbonati che operano a partire dalla banca dati OSIS.
20
Con sentenza 25 novembre 2004, causa C‑109/03, KPN Telecom (Racc. pag. I‑11273), la Corte ha stabilito, segnatamente, che
gli importi fatturati dagli operatori di servizi di telefonia fissa per la messa a disposizione di «informazioni utili» relative
agli abbonati non dovevano includere i costi interni inerenti alla raccolta, all’aggiornamento e alla fornitura dei dati relativi
agli abbonati dell’operatore. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato gli importi loro fatturati dalla BT per
l’utilizzo della sua banca dati OSIS, invocando tale sentenza a sostegno del loro ricorso.
21
L’OFCOM, che è stato investito delle controversie di cui trattasi nel 2005, ha pronunciato le proprie decisioni il 10 marzo
2008, dichiarando segnatamente che l’USC 7 era incompatibile con il diritto dell’Unione in quanto non trasponeva correttamente
le prescrizioni dell’art. 5 della direttiva «servizio universale». Così, ad avviso dell’OFCOM, la BT non era tenuta a fornire
l’accesso alla banca dati OSIS a condizioni regolamentate, salvo il caso dei dati relativi ai propri abbonati. Essa è infatti
tenuta a fornire questi ultimi dati in base ad un ulteriore obbligo, distinto dall’USC 7 e che non è oggetto della causa principale,
che si applica a tutte le imprese di comunicazioni elettroniche e traspone l’art. 25 della direttiva «servizio universale».
22
Con sentenza 24 novembre 2008 il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione dell’OFCOM.
Esso ha ritenuto in tale sede che l’USC 7 attuasse correttamente le disposizioni rilevanti della direttiva «servizio universale».
23
La BT, sostenuta dall’OFCOM, ha interposto appello avverso tale sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice
del rinvio. Quest’ultimo, pur giungendo alla conclusione provvisoria secondo cui l’USC 7 era contrario alla direttiva «servizio
universale», ha ritenuto necessario, prima di assumere una decisione, adire la Corte in via pregiudiziale, ritenendo che un
«esame dei principi implicati, le differenze esistenti nei testi facenti fede e gli argomenti dedotti» dimostrassero «che
la questione non può essere considerata al di sopra di ogni legittimo dubbio».
24
Atteso quanto precede, la Court of [OSCURATO:PERSONA] (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il potere conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’art. 8, n. 1, della [direttiva “servizio universale”], in combinato
disposto con l’art. 8 della [direttiva quadro], con gli artt. 3, n. 2 e 6, n. 2, della [direttiva “autorizzazioni”] e con
l’art. 3, n. 2, della [direttiva “servizio universale”] nonché con altre norme sostanziali di diritto comunitario, di designare
una o più imprese per garantire la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, quale
definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, della [direttiva “servizio universale”], debba essere interpretato nel senso che:
a) autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad imporre a tale impresa
unicamente obblighi specifici che prescrivono alla medesima di fornire essa stessa agli utenti finali il servizio universale,
o diversi elementi dello stesso, per il quale è stata designata, o
b) autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad assoggettare l’impresa
designata ad obblighi specifici, che lo Stato membro ritiene essere i più efficaci, appropriati e proporzionati al fine di
garantire la fornitura agli utenti finali del servizio universale o di un elemento di esso, a prescindere dal fatto che tali
obblighi impongano o meno all’impresa designata di fornire essa stessa il servizio universale o un elemento del medesimo agli
utenti finali.
2) Se, alla luce dell’art. 3, n. 2, della [direttiva “servizio universale”], le disposizioni sopra citate consentano agli [OSCURATO:PERSONA]
membri, nel caso in cui un’impresa sia designata a norma dell’art. 8, n. 1, della [direttiva “servizio universale”] al fine
di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), della stessa direttiva (servizio completo di consultazione degli
elenchi telefonici), senza che sia richiesto che siffatto servizio venga fornito direttamente agli utenti finali, di imporre
obblighi specifici a carico dell’impresa designata, ossia:
a) di gestire e aggiornare una banca dati completa di informazioni relative agli abbonati;
b) di mettere a disposizione di qualsiasi soggetto, che desideri fornire servizi di consultazione accessibili al pubblico o servizi
di elenco abbonati, i contenuti di una banca dati completa, a lettura automatizzata, di informazioni relative agli abbonati,
aggiornata a scadenze regolari (indipendentemente dal fatto che tale soggetto intenda o meno fornire agli utenti finali un
servizio completo di consultazione elenchi), e
c) fornire a siffatto soggetto la banca dati a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale» consenta
agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel designare una o più imprese conformemente a tale disposizione affinché garantiscano la fornitura del
servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, di questa stessa
direttiva, di imporre alle stesse unicamente obblighi specifici riguardanti la modalità con cui tali imprese forniscono il
servizio universale agli utenti finali con riferimento al quale esse sono state designate o se, invece, detti [OSCURATO:PERSONA] abbiano
il diritto di imporre alle imprese designate gli obblighi che considerano più idonei allo scopo di garantire la fornitura
del servizio medesimo, a prescindere dal fatto che tali imprese forniscano o meno esse stesse tale servizio.
26
In limine, occorre rilevare che tale questione si pone nell’ambito di una controversia principale riguardante, segnatamente,
la compatibilità con il diritto dell’Unione di un obbligo, derivante dal regime nazionale di servizio universale applicabile,
tra l’altro, ai servizi di consultazione e di elenco abbonati ed imposto ad un unico operatore, vale a dire la BT, a livello
di mercato all’ingrosso. In forza di tale obbligo detto operatore è tenuto a mantenere e a mettere a disposizione di altri
fornitori di siffatti servizi di consultazione e di elenchi abbonati, a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non
discriminatorie, e in una forma concordata, la propria banca dati OSIS, che esso redige raccogliendo dati presso tutti gli
operatori di un servizio di telefonia fissa.
27
È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede di chiarire se le disposizioni della direttiva «autorizzazioni», della
direttiva quadro e della direttiva «servizio universale», in particolare l’art. 8, n. 1, di quest’ultima, consentano agli
[OSCURATO:PERSONA] membri di imporre un simile obbligo ad un operatore specifico, a livello di mercato all’ingrosso, nell’ambito di una
designazione di tale operatore sulla base della citata disposizione, allo scopo di realizzare indirettamente, mediante la
creazione di un contesto concorrenziale a ciò favorevole, l’obiettivo di servizio universale enunciato dall’undicesimo ‘considerando’
della direttiva «servizio universale» e sancito dall’art. 5 della stessa, che consiste nel mettere a disposizione di tutti
gli utenti finali taluni servizi di consultazione e di elenchi completi.
28
Per individuare il senso e la portata dell’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale», è anzitutto necessario collocare
tale disposizione nell’ambito del contesto normativo in cui si inserisce (v., per analogia sentenza della Corte 3 ottobre
2006, causa C‑475/03, Banca popolare di Cremona, Racc. pag. I‑9373, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). Si dovrà poi interpretarla
tenendo conto del suo tenore letterale, nonché dell’economia generale della direttiva citata e degli obiettivi perseguiti
dal legislatore.
29
Occorre rilevare a tal proposito che, conformemente all’art. 3, n. 2, della direttiva «autorizzazioni», la fornitura di reti
di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione
generale, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva stessa o i diritti di uso delle frequenze
radio e dei numeri, di cui al suo art. 5. La causa principale non verte su questi ultimi diritti.
30
Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono legittimati a prescrivere obblighi specifici a una o più imprese determinate unicamente nei
limiti in cui tali obblighi sono riconducibili ai casi considerati dall’art. 6, n. 2, della direttiva «autorizzazioni». Quest’ultima
disposizione si riferisce, segnatamente, agli obblighi imposti alle imprese designate per la fornitura di un servizio universale
ai sensi della direttiva «servizio universale». Tra tali obblighi vi è la fornitura dei servizi di consultazione e di elenchi
completi di cui all’art. 5 della medesima. È l’art. 8, n. 1, di questa stessa direttiva a prevedere la designazione degli
operatori incaricati di fornire il servizio universale o diversi elementi dello stesso.
31
Rappresentando un’eccezione al divieto di prescrivere obblighi specifici agli operatori in maniera individuale, gli obblighi
che possono essere imposti ai sensi delle disposizioni della direttiva «servizio universale» alle imprese designate conformemente
all’art. 8, n. 1, della stessa per la fornitura di un servizio universale devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
32
Quanto al tenore letterale dell’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale», benché esso preveda, alla sua prima frase,
la designazione di un’impresa affinché «garantisca (...) la fornitura» del servizio universale, tale disposizione precisa
altresì, nell’ambito della sua seconda frase, che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per
fornire i diversi elementi del servizio universale». Dal tenore letterale di tale disposizione, considerata nel suo complesso,
risulta quindi che uno Stato membro può imporre ad un’impresa designata solo gli obblighi specificamente previsti dalle disposizioni
della direttiva «servizio universale» in merito alla fornitura agli utenti finali, ad opera di questa stessa impresa, di uno
degli elementi specifici del servizio universale definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, della direttiva in parola.
33
Va rilevato inoltre che la fornitura, ad opera dell’impresa medesima, del servizio universale agli utenti non esclude la possibilità
che quest’ultima subappalti tale fornitura a un terzo, purché mantenga la responsabilità, nei confronti delle autorità competenti
dello Stato membro, quanto alla modalità di erogazione del servizio.
34
Peraltro, tale interpretazione risulta avvalorata da considerazioni legate all’economia generale della direttiva «servizio
universale» e agli obiettivi della stessa. Infatti, le disposizioni degli artt. 9 e 11 di questa stessa direttiva, riguardanti,
rispettivamente, le tariffe applicate e il controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione del livello qualitativo
delle imprese designate nella fornitura del servizio universale, implicano la necessità che siano queste stesse imprese a
fornire tale servizio.
35
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’art. 9 della direttiva «servizio universale», dal settimo ‘considerando’ della stessa
emerge che uno dei principali obiettivi della direttiva medesima è quello di garantire la fornitura agli utenti finali di
un insieme minimo di servizi di comunicazioni elettroniche a un prezzo abbordabile. A tal fine, l’art. 9 della direttiva «servizio
universale», segnatamente i suoi nn. 1, 2 e 4, prevede un meccanismo di controllo e di regolazione, ad opera delle autorità
nazionali competenti, della struttura e del livello delle tariffe applicate dall’impresa designata per fornire elementi del
servizio universale.
36
Il citato art. 9 non prevede invece alcun meccanismo di regolazione dei prezzi praticati da imprese diverse dall’impresa designata.
Così, anche se tali altre imprese potessero accedere, a tariffe stabilite dal soggetto di regolamentazione nazionale, ad una
banca dati completa relativa a tutti gli abbonati telefonici, quale la banca dati OSIS della BT, grazie ad un obbligo nazionale
specifico quale l’USC 7, esse non sarebbero obbligate a fornire, a un prezzo abbordabile, l’elemento del servizio universale
di cui all’art. 5 della direttiva citata, che consiste nel rendere accessibili a tutti gli utenti finali servizi di consultazione
e di elenchi completi. Ciò posto, un obbligo quale quello stabilito dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa
principale non garantisce, di per sé stesso, che l’elemento del servizio universale in questione sia messo a disposizione
di tutti gli utenti finali ad un prezzo abbordabile.
37
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 11 della direttiva «servizio universale», le autorità nazionali di regolamentazione sono
tenute a controllare la prestazione del servizio universale da parte delle imprese designate e di imporre loro, se necessario,
l’osservanza di taluni parametri specifici quanto alla qualità del servizio stesso. Tale disposizione muove quindi dalla premessa
secondo cui le imprese designate dispongono di dati operativi riguardanti la fornitura del servizio universale e sono in grado
di influire direttamente sulla modalità di fornitura dello stesso, il che presuppone che siano esse stesse a fornire tale
servizio.
38
È certo vero che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in conformità all’art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale», determinare
«il metodo più efficace e adeguato per garantire l’attuazione del servizio universale». Tuttavia, il margine discrezionale
che tale disposizione attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri non può far sì che questi ultimi possano imporre, a talune imprese, obblighi
specifici diversi da quelli riconducibili alle ipotesi considerate all’art. 6, n. 2, della direttiva «autorizzazioni». Pertanto,
l’art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale» non può essere interpretato in modo tale da ampliare la portata della
designazione consentita in base all’art. 8, n. 1, della stessa, al punto da consentire ad uno Stato membro di imporre ad un’impresa,
così designata, obblighi diversi da quelli previsti dalle disposizioni della direttiva stessa.
39
Infine, quanto all’eventuale rilevanza dell’art. 25, n. 2, della direttiva «servizio universale» in tale contesto, è sufficiente
osservare che tale disposizione si limita ad obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a vigilare affinché «tutte le imprese che assegnano
numeri agli abbonati» soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili i dati relativi ai propri abbonati
ai fini della fornitura di servizi di consultazione e di elenchi abbonati. Pertanto, tale disposizione, che riguarda un obbligo
generalmente applicabile a tutti gli operatori, non ha alcuna incidenza sulla portata degli obblighi specifici che uno Stato
membro ha il diritto di imporre ad una o più imprese specifiche che egli designa ai fini della fornitura del servizio universale,
conformemente all’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale».
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Alla luce di quanto precede, la prima questione deve essere risolta affermando che l’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio
universale» autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché
garantiscano la fornitura del servizio universale, o didiversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4‑7
e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici previsti dalle disposizioni
della direttiva stessa, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali
ad opera delle stesse imprese designate.
Sulla seconda questione
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In considerazione della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda. Infatti, quest’ultima parte
dal presupposto secondo cui uno Stato membro avrebbe legittimamente imposto un obbligo specifico ad un’impresa designata ai
sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale», senza che quest’ultima sia tenuta a fornire tale servizio
direttamente agli utenti finali, e mira a sapere, in sostanza, se tale obbligo possa implicare alcuni requisiti riguardanti
la tenuta di una banca dati e la sua messa a disposizione di altri operatori a livello di mercato all’ingrosso. Orbene, dalla
soluzione fornita alla prima questione risulta che un siffatto obbligo non può essere imposto in base a tale disposizione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») autorizza
gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché garantiscano la
fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2,
di questa stessa direttiva, ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici, previsti dalle disposizioni della direttiva
stessa, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali ad opera delle
stesse imprese designate.
Firme
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Lingua processuale: l’inglese.