CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in CINA avverso la sentenza del 01/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sosti- tuto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la fonda- tezza del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 01/04/2022 della Corte di appello di Potenza che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Trani in data 10/03/2014 (confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza in data 10/02/2017), che lo aveva condannato per il reato di calunnia.Deduce: 1.1. Omessa motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Petruzzi e Cecere. A tale riguardo il ricorrente assume che «la Corte di appello, nel giudicare le dichiarazioni testimoniali ambigue, ha omesso di indicare le ragioni logico giuridiche che hanno supportato tale qualificazione, limitandosi a riportare un sunto delle testimonianze rese che, in quanto privo di adeguata argomentazione critica, lascia sostanzialmente immotivata la predetta asserzione». 1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'elaborato peritale redatto dal consulente [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso si assume che il valore probatorio della consulenza è stato giudicato dalla Corte di appello con motivazione apodittica e apparente, non specificando -tra l'altro- per quale ragione una fotocopia rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] potesse inficiare gli esiti della consulenza. Osserva anche che la capacità dimostrativa della consulenza è stata disarticolata sulla base di un'osservazione estranea ai contenuti dell'elaborato peritale, così incorrendo nel travisamento della prova. 1.3. Vizio di motivazione in relazione all'elaborato peritale redatto dal consulente [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso si assume l'apoditticità della motivazione che, in realtà, non spiega l'iter seguito nel giudizio sull'elaborato peritale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare fondato in tutti i suoi motivi. 2. La Corte territoriale, uniformandosi alle indicazioni della sentenza rescindente, ha ritenuto la novità delle prove, ma senza realizzare quell'approfondito vaglio che l'ordinamento esige dal giudice della revisione nella fase rescissoria. A tale riguardo va osservato che: «la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile deve avvenire sulla base di una globale "riconsiderazione" della piattaforma probatoria, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (cfr. Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619). Il giudice della revisione, cioè, deve valutare non solo l'affidabilità della prova nuova, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi/introdotti ed effettivamente 2 A, acquisiti, siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte. Non vi è dubbio che tale accertamento penetrante debba essere condotto rispettando elementari quanto indispensabili canoni di verifica in concreto degli elementi di novità sottoposti all'attenzione del giudice della revisione e, nel caso di specie, analizzando debitamente la provenienza e la veridicità della documentazione che attesterebbe la presenza del ricorrente in una condizione che, per tempo e luogo, lo renderebbe incompatibile con la posizione di autore del delitto», (così Cassazione penale sez. V, 21/06/2019, n.43565). 3. Il ricorrente ha fondatamente eccepito come tale vaglio comparativo manchi, anzitutto, in relazione alle dichiarazioni rese dai testi Petruzzi e Cecere, la cui valutazione si mostra parcellizzata e non coordinata alle ulteriori -nuove o preesistenti- risultanze probatorie. Al loro riguardo la sentenza impugnata si limita ad affermarne l'ambiguità, senza tuttavia indicare gli elementi concreti da cui si evince tale caratteristica, tanto più senza alcun confronto con il compendio probatorio considerato nel suo complesso e unitariamente. Risulta parimenti insufficiente e apodittico l'apprezzamento della consulenza grafologica, in quanto non supportato da adeguate conoscenze tecniche e fondato sulle mere sensazioni soggettive del giudice, che non spiega sulla base di quali nozioni e/o regole tecniche o scientifiche il parere espresso dal consulente sia inattendibile ovvero inaffidabile o comunque smentito da elementi concreti presenti in atti. Del tutto apodittica, infine, la valutazione della consulenza di Pappaterra, che ha proceduto alla trascrizione di una conversazione telefonica, al cui riguardo il giudice sottolinea soltanto la durata, senza spiegarne il contenuto e le ragioni per cui essa non avrebbe valenza liberatoria. 4. La sentenza va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, cui viene demandato il compito di procedere al giudizio di revisione nella sua interezza, tenendo conto del principio di diritto già enunciato, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Sa