CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 14 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Torino il 30 giugno 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625, comma 1, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen., condannandola alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. La ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, atteso che l'imputata ha soltanto cercato di indurre in errore la persona offesa, al fine di avvicinarla e farla salire sull'auto, sicchè gli atti posti in essere dalla stessa non sono né idonei, né diretti in modo non equivoco a commettere alcun delitto; nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, stante il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata): quanto alla qualificazione giuridica del fatto, l'azione dell'imputata, che fingeva di essere membro delle forze dell'ordine incaricata di installare delle telecamere all'interno dell'appartamento della vittima, rivela in maniera inequivoca l'intenzione di costei di introdursi nell'abitazione per sottrarvi dei beni; quanto alla dosimetria della pena, rilevano i precedenti penali specifici dell'imputata (ben sette) e la sua pericolosità sociale, dimostrata dalla proclività a delinquere e dal carattere particolarmente sgradevole della condotta posta in essere. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così