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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06132/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché riproduce argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello nell'affermare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e nel disconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, stante il divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle rnmende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché riproduce argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello nell'affermare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e nel disconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, stante il divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle rnmende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P sidente
Sentenza Cassazione n. 06132/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris