CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13 marzo 2026 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, accogliendo il concordato sulla pena per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 24.000 di multa e, conseguentemente, ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque. Deduce due motivi di ricorso. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. 1.2. Illegittima applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.2. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti per le seguenti ragioni. 2.1.La prima doglianza attiene, infatti, ad un motivo rinunciato. 2.2. Quanto alla seconda questione, oltre a non sussistere alcun interesse del ricorrente a censurare la sostituzione dell'interdizione perpetua con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, va ribadito che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806). L'accordo tra le parti, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., può, infatti, intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Ne consegue che, qualora in dipendenza delle modificazioni apportate alla pena principale, quest'ultima non comporti più la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma solo quella temporanea, il giudice ha la potestà di operare modifiche anche alla pena accessoria (Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M