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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03341/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania LI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'ad 322 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva convalidato il sequestro preventivo urgente del pubblico ministero del 21 luglio 2021 ad oggetto il complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con sede operativa a Castiglione di Sicilia, contrada Mazza, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 de 2006, 110, 452-bis e 674 cod. pen., contestati alla predetta quale comproprietaria, nonché anche a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e proprietario, e a [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietario e procuratore della società.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 178, lett. b) cod. proc. pen., 25, comma 1, Cost.

Lamenta il difensore che il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata con i motivi nuovi, non essendo chiarito se con il termine "sita", con riferimento alla sede dell'azienda, si faccia riferimento alla sede operativa ovvero alla sede legale della cartiera, nel qual caso la competenza spetterebbe all'A.G. di Messina, né essendo dirimente il riferimento all'indicazione delle acque del fiume Alcantara, che demarca il confine tra la provincia di Messina e quella di Catania.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, lett. b), 359, 360, 392, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.

Assume il difensore che il provvedimento impugnato si fonda sulle conclusioni assunte dal consulente del pubblico ministero, il quale, durante i sopralluoghi presso la cartiera, ha eseguito accertamenti senza instaurare il contraddittorio, in violazione del diritto di intervento e di difesa degli indagati.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 27, comma 1, Cost.110, 43, 47, 48, 49 cod. pen., 321, comma 1, cod. proc. pen., 184-bis e 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, 110, 452, commi 1 2 3, cod. pen., 674 cod. pen., 20 d.lgs. n. 139 del 2006.

Osserva il difensore che il Tribunale ha rigettato l'argomento difensivo incentrato sulla buona fede della ricorrente facendo erroneamente leva sul disposto dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., omettendo di considerare che la Puglisi, quale comproprietaria di una piccola quota della cartiera, non si occupava della gestione della società.

Aggiunge il difensore, per un verso, che il Tribunale si è occupato esclusivamente del decreto del 7 aprile 2021, e non anche del decreto del 30 luglio 2021, e, per altro verso, quanto al merito, che è stato documentalmente dimostrato che la cartiera ha acquistato del "sottoprodotto", il quale veniva poi immesso nelle vasche di acqua per il ciclo produttivo, attività per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione, e che nessuna indagine ha accertato che nel fiume Alcantare siano state immesse acque meteoriche inquinanti provenienti dalla cartiera. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si osserva, infatti, che oggetto di sequestro preventivo è il complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che, evidentemente è di proprietà della società, le cui quote, in piccola parte, sono detenute dalla ricorrente.

3. A tal proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui accende—cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio).

4. L'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412).

Di conseguenza, coerentemente con questa ricostruzione, è del tutto evidente che il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, dep. 08/07/2019, Tufo, Rv. 276735).

5. Nel caso in esame, come si è detto, i beni oggetto di sequestro appartengono alla società: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto alla restituzione del bene; di qui, dunque, la carenza di interesse dell'impugnazione proposta dalla ricorrente.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania LI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'ad 322 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva convalidato il sequestro preventivo urgente del pubblico ministero del 21 luglio 2021 ad oggetto il complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con sede operativa a Castiglione di Sicilia, contrada Mazza, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 de 2006, 110, 452-bis e 674 cod. pen., contestati alla predetta quale comproprietaria, nonché anche a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e proprietario, e a [OSCURATO:PERSONA], quale comproprietario e procuratore della società. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 178, lett. b) cod. proc. pen., 25, comma 1, Cost. Lamenta il difensore che il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata con i motivi nuovi, non essendo chiarito se con il termine "sita", con riferimento alla sede dell'azienda, si faccia riferimento alla sede operativa ovvero alla sede legale della cartiera, nel qual caso la competenza spetterebbe all'A.G. di Messina, né essendo dirimente il riferimento all'indicazione delle acque del fiume Alcantara, che demarca il confine tra la provincia di Messina e quella di Catania. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, lett. b), 359, 360, 392, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. Assume il difensore che il provvedimento impugnato si fonda sulle conclusioni assunte dal consulente del pubblico ministero, il quale, durante i sopralluoghi presso la cartiera, ha eseguito accertamenti senza instaurare il contraddittorio, in violazione del diritto di intervento e di difesa degli indagati. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 27, comma 1, Cost.110, 43, 47, 48, 49 cod. pen., 321, comma 1, cod. proc. pen., 184-bis e 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, 110, 452, commi 1 2 3, cod. pen., 674 cod. pen., 20 d.lgs. n. 139 del 2006. Osserva il difensore che il Tribunale ha rigettato l'argomento difensivo incentrato sulla buona fede della ricorrente facendo erroneamente leva sul disposto dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., omettendo di considerare che la Puglisi, quale comproprietaria di una piccola quota della cartiera, non si occupava della gestione della società. Aggiunge il difensore, per un verso, che il Tribunale si è occupato esclusivamente del decreto del 7 aprile 2021, e non anche del decreto del 30 luglio 2021, e, per altro verso, quanto al merito, che è stato documentalmente dimostrato che la cartiera ha acquistato del "sottoprodotto", il quale veniva poi immesso nelle vasche di acqua per il ciclo produttivo, attività per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione, e che nessuna indagine ha accertato che nel fiume Alcantare siano state immesse acque meteoriche inquinanti provenienti dalla cartiera. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si osserva, infatti, che oggetto di sequestro preventivo è il complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che, evidentemente è di proprietà della società, le cui quote, in piccola parte, sono detenute dalla ricorrente. 3. A tal proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui accende—cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, dep. 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - dep. 24/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 - dep. 12/02/2019, Firriolo, Rv. 274992, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio). 4. L'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412). Di conseguenza, coerentemente con questa ricostruzione, è del tutto evidente che il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, dep. 08/07/2019, Tufo, Rv. 276735). 5. Nel caso in esame, come si è detto, i beni oggetto di sequestro appartengono alla società: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto alla restituzione del bene; di qui, dunque, la carenza di interesse dell'impugnazione proposta dalla ricorrente. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11
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