CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore Generale per [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla omessa motivazione da parte della Corte territoriale, sugli elementi indicati come aventi pregnante rilievo rispetto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, e per l'annullamento con rinvio; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità dei ricorsi; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dei ricorsi. Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di BRESCIA il quale dopo aver esposto i motivi del gravame, chiede che venga annullata la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 9/2/2021 dal GUP presso il Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con la quale gli stessi erano stati condannati - in relazione a un capo di imputazione ipotizzante la consumazione di fattispecie inquadrate nell'ambito di quella prevista dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - alle seguenti pene; [OSCURATO:PERSONA] - in aggiunta alla pena irrogata con sentenza 2094/2016 dal Tribunale di Milano - ad anni due di reclusione ed C 2.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] - in aggiunta alla pena irrogata con sentenza n.2094/2016 dal Tribunale di Milano - ad anni due di reclusione di € 2.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] - in aggiunta alla pena irrogata con sentenza n.1245/2015 del Tribunale di Roma - ad anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni quattro di reclusione ed € 17.333,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni quattro di reclusione ed € 17.333,00 di multa. I giudici di merito, in sede di doppia pronuncia conforme, hanno ritenuto certa l'identificazione degli imputati e hanno fatto riferimento al tenore delle intercettazioni telefoniche; ritenendo che, dalla quantità di sostanza stupefacente sequestrata e dalle modalità di confezionamento, fosse possibile affermare che gli imputati svolgessero un'attività di spaccio operata nei confronti di un buon numero di clienti; hanno altresì valorizzato gli esiti delle attività di osservazione, controllo e pedinamento. Esclusa la sussistenza della fattispecie prevista dall'art.74 del T.U. stup.; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la colpevolezza degli imputati in ordine agli episodi di cessione contestati al capo 12 (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al capo 13 (per [OSCURATO:PERSONA]), al capo 15 (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al capo 16 (per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e al capo 17 (per [OSCURATO:PERSONA], M.adrit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato distinti ricorsi per cassazione i predetti imputati, tramite i propri difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha contestato la sentenza in punto di concreta quantificazione della pena inflitta, lamentando l'eccessività della pena base e richiamando la documentazione difensiva prodotta in sede di merito, rappresentata da atti giudiziari, documentazione sanitaria e lavorativa e che avrebbe dovuto indurre a un diverso computo della pena medesima anche in relazione al giudizio di bilanciamento con le già concesse circostanze attenuanti generiche. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen., per difetto e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena al minimo edittale; ha dedotto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena nei pressi del minimo edittale si sarebbero giustificate sulla base dell'assenza di elementi indiziari idonei a determinare con certezza la tipologia e l'entità della sostanza stupefacente, dell'episodicità del fatto, dell'incensuratezza dell'imputato e dell'assenza di pendenze dall'epoca dei fatti sino all'attualità oltre che dalle reale entità dell'addebito; rilevando, altresì, come non si giustificasse il trattamento sanzionatorio più favorevole applicato nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure responsabili di plurime condotte e gravati da precedenti specifici di assoluto rilievo. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'inosservanza della legge penale per mancanza di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.; ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito doveva ritenersi pretestuosa e fuorviante e che i movimenti dell'imputato ivi valorizzati dovevano ritenersi di valore equivoco, conseguendone una motivazione incompleta e apparente. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 26 e 32 della 1.22/4/2005, n.69, in tema di mandato di arresto europeo, in punto di principio di specialità attenuata per fatti anteriori e diversi da quelli per cui era stato emesso il mandato, deducendo l'improcedibilità in caso di privazione della libertà personale in conseguenza del procedimento per fatti anteriori e diversi e in relazione all'esecuzione della pena che implichi carcerazione, in riferimento alla necessità dell'assenso dello Stato di esecuzione; ha dedotto che il ricorrente era stato sottoposto a mandato di arresto europeo in relazione al solo reato già giudicato dal Tribunale di Milano, mentre - in ordine a quelli oggetto del presente procedimento - lo stesso non poteva essere giudicato, trattandosi di procedimento relativo a fatti commessi anteriormente a quelli per cui era stato estradato; ha dedotto che il principio di specialità attenuata, richiamato dai giudici di merito, doveva ritenersi applicato in violazione degli artt. 26 e 32 della I. 69/2005, in quanto la sottoposizione ad una pena detentiva per un reato in ordine al quale non era prevista ex lege la sospensione dell'esecuzione era tale da violare il principio di specialità, in quanto incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali.Ha dedotto che, per effetto della contestazione dell'aggravante prevista dall'art.80 del T.U. stup., il reato ascritto rientrava tra quelli menzionati nell'art.4- bis della I. 26 luglio 1975, n.354 e per i quali l'art.656, comma 9, cod.proc.pen., stabiliva che la sospensione dell'esecuzione della pena non poteva essere disposta, conseguendone la non rinviabile carcerazione del prevenuto, in relazione a reato per il quale andava invece attivata la speciale procedura finalizzata a ottenere l'assenso dello Stato di esecuzione. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e al contrasto con la sentenza del Tribunale di Milano, in riferimento alla quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione; ha rilevato come nella sentenza del Tribunale di Milano era stata affrontata la questione della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] di tre utenze, di cui due erano state considerate falsamente attribuite, elemento che avrebbe quindi dovuto portare ad analoga considerazione nel presente giudizio in riferimento all'individuazione dell'utilizzatore delle utenze telefoniche. 2.5 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione. Premettendo di fare riferimento al solo fatto contestato al n.17 del capo di imputazione, con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in riferimento alla incertezza in ordine al dato ponderale della sostanza stupefacente, con conseguente richiesta di riqualificazione del fatto sotto l'ipotesi regolata dall'art.73, comma 5, T.U. stup; ha dedotto che il riferimento, contenuto nelle conversazioni intercettate, a un dato rappresentato da quattordici unità non potesse ritenersi idoneo a comprovare che ciascuna di esse corrispondesse a un chilogrammo, come rappresentato nell'ipotesi accusatoria. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in riferimento alla errata qualificazione giuridica del fatto e alla mancata riqualificazione sotto l'ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; ha dedotto che una corretta e complessiva valutazione della condotta avrebbe dovuto portare a una riqualificazione del fatto nel senso predetto, attesa l'occasionalità della condotta medesima e il mancato contatto con fornitori e clienti oltre che con la maggior parte degli altri coimputati. 3. Il Procuratore generale ha depositato separate requisitorie scritte nelle quali ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla posizione dell'Angoni, limitatamente alla mancata motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche; nonché per il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dal Dangai e per l'inammissibilità di quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente, nell'unico motivo di doglianza, si duole della concreta quantificazione della pena inflitta, lamentando l'omessa presa in considerazione di documentazione acquisita agli atti e prodotti in sede di giudizio abbreviato alla data del 28/4/2021. Il motivo risulta evidentemente generico e aspecifico; atteso che i poteri discrezionali inerenti alla dosimetria della pena costituiscono esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, ove congruamente motivato anche alla stregua di alcuni soli dei parametri previsti dall'art.133 cod.pen. senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri adoperati (Sez. 2, n. 10985 del 9/3/1988, Pelullo, Rv. 179693; Sez.5, n.33114 del 8/10/2020, Martinenghi, RV. 279838, in motivazione). In ogni caso, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); patologia processuale, quindi, pienamente riscontrabile nel caso di specie, nella quale il ricorrente ha richiamato degli atti prodotti nel corso del primo grado di giudizio senza procedere alla loro materiale allegazione. 2. Il ricorso proposto dall'Angoni è infondato. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza in ordine al punto relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche oltre che in relazione alla mancata commisurazione della pena in riferimento alla sola mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, va difatti ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).Nel caso di specie, devono quindi ritenersi congruamente motivate le sentenza di merito, le quali hanno fatto riferimento - da un lato - alla mancanza di elementi positivi idonei a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche in punto di sola sussistenza dello stato di incensuratezza; mentre, in risposta alle deduzioni spiegate sul punto nell'atto di impugnazione, la Corte d'appello ha corroborato la valutazione negativa - con motivazione con la quale il ricorrente ha, di fatto, omesso di confrontarsi - sulla scorta della pluralità degli episodi illeciti di acquisto (pur se non computati dal GUP a titolo di continuazione) e della gravità del fatto desumibile dal complessivo quantitativo di sostanza stupefacente trattata. Del tutto inammissibile - in quanto privo di effettivo confronto con i dati sostanziali emergenti dalle sentenze di merito - è altresì la censura relativa al differente e asseritamente più lieve trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sanzione loro inflitta è stata quantificata in continuazione con quelle già irrogate da diverse autorità giudiziarie. 3. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Lo stesso si risolve difatti in una mera e generica contestazione in punto di fatto di circostanze già analiticamente esaminate dal giudice d'appello, senza la specifica deduzione di alcun vizio inquadrabile nell'ambito di quelli previsti dall'art.606 cod.proc.pen; finendo quindi per incorrere nel vizio di aspecificità sanzionato dall'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.; tanto sulla base del principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Cariolo, Rv. 276970; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Rovinelli, Rv. 276970). 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 4.1 Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto l'improcedibilità dell'azione penale in riferimento al disposto degli artt. 26 e 32 della I. 22/4/2005, n.69 - peraltro argomentatamente rigettato dalla Corte territoriale - è infondato. Sul punto, l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'imputato in riferimento all'estensione del principio di specialità è basata sul tenore testuale dei predetti articoli della legge relativa al mandato d'arresto europeo e recettiva della decisione quadro 2002/548/GAI del Consiglio europeo del 13/6/2002.Vanno quindi richiamate, in quanto integralmente condivise da questo Collegio, le argomentazioni contenute in Sez.3, n.44660 del 13/06/2022, Simeoni, RV. 283822. In tale sede è stato rilevato che i citati artt. 26 e 32 apparentemente precludono, senza un consenso ad hoc, non soltanto il diritto di punire o di privare della libertà personale, ma anche quello di assoggettare la persona consegnata al processo per fatto anteriore rispetto a quello per cui è stata disposta la consegna (recitando l'art.26 che «La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale»). Tuttavia, sulla base dell'interpretazione al riguardo affermata dalla Corte di Giustizia UE, in tema di mandato di arresto Europeo, vige un principio di specialità attenuato: la persona consegnata può infatti essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione; al riguardo, la citata decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione Europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni, innovative rispetto alla previgente normativa pattizia adottando il già menzionato criterio di "specialità attenuata", ragionevolmente giustificato da un "elevato grado di fiducia tra gli Stati membri", derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, in modo da impedirne la coercizione personale - ma non il perseguimento penale - per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata. E' infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati "diversi ed anteriori" per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'interessato (art. 27, par. 2, lett. c, decisione quadro 2002/584/GAI: il principio di specialità non si applica quando "il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale"). Per chiarire l'effettiva portata applicativa della norma europea è intervenuta la Corte di Giustizia, sentenza 1 dicembre 2008, ric. Leymann e Pustovarov (C388/08, in G.U.U.E., serie C, 44 del 21 febbraio 2009), che ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, "incriminare e condannare" la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona - in base alla legge o anche solo "per valutazione" dell'autorità giudiziaria - non sia ristretta né durante tale procedimento né in conseguenza di questo. In altri termini, secondo la Corte di giustizia, la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di esecuzione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di emissione. Peraltro, esaminando la normativa nazionale, deve constatarsi che l'ipotesi in esame di eccezione al principio di specialità, prevista dalla decisione quadro, è stata recepita nella I. 69/2005, che, a tal riguardo, stabilisce che il principio di specialità non si applica quando "il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale" (art. 26, comma 2, lett. c, e art. 32). Ancorché il tenore letterale della norma nazionale sia parzialmente diverso da quello della disposizione contenuta nella decisione quadro, la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla stessa decisione quadro, escludendone l'applicazione quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale per fatti 'anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale. D'altra parte, il legislatore nazionale ha da tempo regolato il principio di specialità nell'estradizione individuando una tutela minima ed inderogabile della persona consegnata, applicabile in assenza di più pregnanti obblighi internazionali, costituita dal divieto dell'applicazione nei suoi confronti di qualsiasi misura di coercizione personale per un reato diverso ed anteriore alla sua consegna (art.721 cod.proc.pen.); difatti, come è in precedenza evidenziato, è legittimo, secondo il codice di rito, procedere penalmente nel contraddittorio dell'imputato, purché quest'ultimo non venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Vanno, pertanto, ribaditi i principi già affermati da questa Corte anche in ulteriori pronunce, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dalla 1.69/2005 non osta che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna (Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Rv. 268062); dovendosi unicamente ritenere preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 263292, Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Rv. 256013; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Rv. 251366), provvedimenti di limitazione della libertà che - sulla base della citata sentenza CGUE 1°/12/2008 - possono essere legittimamente emessi ma non posti in esecuzione. Sulla base delle predette considerazioni deve quindi ritenersi inconferente il richiamo all'art.656, comma 9, cod.proc.pen. e al divieto di sospensione dell'esecuzione della pena previsto per tutti i reati menzionati nell'art.4-bis della I. n.354/1975, tra cui rientra quello contestato al ricorrente. Difatti, il meccanismo di sospensione applicabile nel caso di specie - facente riferimento al disposto dell'art.721 cod.proc.pen. in rapporto agli artt. 26 e 32 della I. n.69/2005 - deve ritenersi di carattere speciale rispetto alla predetta disciplina generale in punto di esecuzione della pena e regolanti le speciali competenze attribuite in materia al pubblico ministero. 4.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato le valutazioni della Corte territoriale in ordine al reato contestato al capo 16) dell'imputazione provvisoria, in riferimento all'esatta identificazione dell'imputato come intestatario delle tre utenze telefoniche intercettate. La censura è inammissibile, essendo la stessa fondata su argomentazioni pedissequamente ricalcate su quelle proposte in sede di appello e analiticamente confutate da parte della Corte territoriale; dovendosi anche in questo caso richiamare il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Cariolo, Rv. 276970; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019; Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, in particolare, la Corte d'appello ha dato conto delle circostanze in base alle quali l'imputato è stato identificato fisicamente dalla polizia giudiziaria durante un servizio di osservazione; che l'individuazione dei PIN riferiti ai nickname utilizzati si traeva dall'informativa finale, in cui si era dato conto che l'individuazione dell'utenza utilizzata era emersa il 21/3/2014, a seguito della quale era avvenuta la predetta identificazione personale; dando altresì atto degli ulteriori elementi probatori emergenti dalle intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali il ricorrente aveva dato al cugino [OSCURATO:PERSONA] l'ordine di consegnare il denaro al fornitore ed evidenziando il dato rappresentato dall'arresto del detentore dello stupefacente avvenuto il 27/3/2014, con il correlato sequestro della sostanza; la Corte ha altresì dato atto che l'attività intercettativa aveva puntualmente identificato le tre utenze di telefoni cellulari BlackBerry riferibili all'imputato. Sulla base delle predette considerazioni in fatto, svolte sulla base di argomenti logici e consequenziali e non riesaminabili in questa sede sotto il dedotto profilo dell'illogicità, ne consegue l'infondatezza delle deduzioni poste alla base del motivo di ricorso. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il ricorrente ha articolato due motivi di impugnazione, i quali possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione logica, vertendo gli stessi sulla mancata riqualificazione della fattispecie ascritta al capo 17) dell'imputazione sotto la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Va quindi ricordato che, ai fini del perfezionamento della fattispecie del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491). Nel caso di specie, la Corte territoriale, ha affermato che i connotati complessivi dell'attività di importazione della sostanza stupefacente appaiono del tutto incompatibili con il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, pure in assenza del concreto accertamento del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto. Sulla base del complesso degli elementi di indagine valorizzati, la Corte territoriale ha dato atto di un'attività di importazione dall'Olanda, operata personalmente dal ricorrente e analiticamente pianificata; nonché del presumibile dato ponderale sicuramente elevato, atteso il riferimento - operato nelle intercettazioni - a un quantitativo di "quattordici", custodito nella vettura condotta dal ricorrente, nonché al successivo trasbordo presso la vettura utilizzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (dotata di doppio fondo), presso la quale quattro delle unità importate avevano dovuto essere nascoste in posti diversi della vettura in considerazione delle loro dimensioni, dato emergente in modo del tutto univoco da una delle conversazioni intercettate.Va pertanto ritenuto che gli indici concreti della condotta, come desumibili dal complesso dell'attività di indagine - tanto in relazione alle modalità di pianificazione che al quantitativo della sostanza - sono stati ritenuti complessivamente, in modo non manifestamente illogico, dalla Corte territoriale del tutto incompatibili con il riconoscimento delle fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. 6. Sulla base delle predette considerazioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, mentre quelli proposti dall'Angoni, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati; con contestuale sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.721 cod.proc.pen. e degli artt. 26 e 32 della 1.69/2005. Tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente procedimento mentre, in relazione agli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», gli stessi vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Sospende l'esecuzione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]