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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25982/2026

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irizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa quale procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eINTESA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei rappresentanti in atti indicati,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e GuidoGargani (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-Numero registro generale 12720/2025Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 25982/2026Data pubblicazione 30/09/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 100/2025depositata il 15/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/08/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Esclusa, peraltro, la ritualità dell’intervento della succeditrice a titoloparticolare nel giudizio di legittimità (da ultimo, Cass. 6774/22);Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della solecontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - e per essa quale procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., delle spese del giudizio diNumero registro generale 12720/2025Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 25982/2026Data pubblicazione 30/09/2026legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quantoancora eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, darecuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 29/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa quale procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eINTESA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei rappresentanti in atti indicati,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA].R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e GuidoGargani (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-Numero registro generale 12720/2025Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 25982/2026Data pubblicazione 30/09/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 100/2025depositata il 15/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/08/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Esclusa, peraltro, la ritualità dell’intervento della succeditrice a titoloparticolare nel giudizio di legittimità (da ultimo, Cass. 6774/22);Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della solecontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - e per essa quale procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., delle spese del giudizio diNumero registro generale 12720/2025Numero sezionale 562/2026Numero di raccolta generale 25982/2026Data pubblicazione 30/09/2026legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quantoancora eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, darecuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 29/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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