CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 31217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/198:3 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE. APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti in relazione al reato di cui furto della borsa della vittima, [OSCURATO:PERSONA], con all'interno la somma di 500 euro ed effetti personali. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso è volto a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, sottolineando l'incertezza della sua individuazione come autore del furto, e che tale argomento non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici ed una ampia ricostruzione della prova e delle circostanze della contestazione delittuosa da parte dei giudici d'appello. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giug